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DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-1997
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  8-10-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al primo comma sono anteposte le parole: "Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1 luglio 1998 - 31 dicembre 1999:
a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997 - 1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000 - 2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.
Relativamente al triennio 2000 - 2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998.
Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.
I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contradditorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.
Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.
Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223.
- Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1:
- L'art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente:
"Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale".
- L'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1994, n. 49, è il seguente:
"Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare, a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'Ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espriazione per pubblica utilità.
3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.
4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".
- L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233) è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".