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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 luglio 1997, n. 308

Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1999)
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Testo in vigore dal: 2-10-1997
al: 10-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107,  concernente  la  "Disciplina
per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano  ed  ai  suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati"; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della  legge  4  maggio
1990, n. 107,  che  demanda  all'Istituto  superiore  di  sanita'  il
compito di coordinare a  livello  nazionale  l'attivita'  dei  centri
regionali  di  coordinamento  e  di  compensazione  e   di   favorire
l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati,  in  attuazione
delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita',  sentita
la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; 
  Visto il piano per la razionalizzazione del  sistema  trasfusionale
per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  93
del 22 aprile 1994; 
  Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto  superiore
di sanita', per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle
direttive  tecniche  emanate  dal  Ministero  della  sanita',   possa
avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari  regionali
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; 
  Ritenuta  la   conseguente   esigenza   di   adottare   norme   per
regolamentare l'esercizio  della  funzione  di  coordinamento  e  per
disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in  armonia  con  le
attribuzioni di  competenza  del  Ministero  della  sanita'  e  delle
regioni e province autonome; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990,
n. 107; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995; 
  Udito  il  pare  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata   in   data   14   aprile   1997   con    protocollo    n.
900.5-bis/CNST.2/225; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Con  il  presente  decreto  vengono  individuati  gli  obiettivi
generali e gli interventi da compiere  per  assicurare  una  risposta
organica ai problemi  che  caratterizzano  il  settore  trasfusionale
sulla base delle disposizioni della legge  4  maggio  1990,  n.  107,
nonche' le modalita' di raccordo a livello centrale  delle  attivita'
del Ministero della sanita', dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e
dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  nell'area   della
rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo  nonche'  in
quella della gestione delle  attivita'  connesse  alla  cessione  del
sangue e relativi derivati tra le regioni. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo  del  comma  4  dell'art.  8  e  del  comma  1
          dell'art. 11 della legge n. 107/1990 e' il seguente:
            "Art. 8,  comma 4. - Il  compito di coordinare a  livello
          nazionale    l'attivita'   dei      centri   regionali   di
          coordinamento       e   compensazione   e    di    favorire
          l'autosufficienza  nazionale  di sangue e di emoderivati e'
          svolto   dall'Istituto    superiore    di    sanita',    in
          attuazione  delle normative  tecniche emanate  dal Ministro
          della sanita',  sentita la Commissione di cui all'art. 12".
            "Art. 11, comma 1. - Entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore della   presente   legge,  il   Ministero  della
          sanita',  sentita  la Commissione  di   cui all'art.    12,
          emana   le  norme di  indirizzo  e coordinamento alle quali
          devono conformarsi  le regioni e le province autonome    di
          Trento    e   di Bolzano  per  l'attuazione della  presente
          legge".
            -  L'art. 5  del D.Lgs.  n. 266/1993  (Riordinamento  del
          Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,   comma 1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)  e'  cosi'
          formulato:
            "Art.  5  (Agenzia per  i  servizi  sanitari  regionali).
          -    1.   E' istituita una   Agenzia dotata di personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita',   con      compiti  di  supporto  delle  attivita'
          regionali, di  valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei
          rendimenti    dei    servizi   resi   ai cittadini   e   di
          segnalazione  di disfunzioni  e  sprechi   nella   gestione
          delle  risorse  personali  e materiali  e nelle  forniture,
          di  trasferimento dell'innovazione  e delle sperimentazioni
          in materia sanitaria.
            2.    Con  decreto    del  Ministro   della   sanita', di
          concerto con  il Ministro   per la   funzione pubblica    e
          con  il    Ministro  del    tesoro, sentita   la Conferenza
          permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le regioni  e le
          province autonome,   da emanare   ai sensi    dell'art.  17
          della  legge    23  agosto 1988,   n. 400,   nel termine di
          novanta giorni dalla  data  di   entrata  in   vigore   del
          presente  decreto,  sono disciplinati l'organizzazione e il
          funzionamento   dell'Agenzia   in  modo  da  assicurare  la
          composizione   paritetica fra  Ministero  della  sanita'  e
          rappresentanti    delle    regioni    nel    consiglio   di
          amministrazione.
            3.  Il direttore dell'Agenzia e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei   Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   della   sanita',  tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza in materia di  organizzazione  e  programmazione
          dei       servizi       sanitari,      anche       estranei
          all'amministrazione. Il direttore e' assunto con  contratto
          di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
            4.  L'Agenzia  si  avvale  di  personale  comandato dalle
          amministrazioni  statali,  dalle  regioni,   dalle   unita'
          sanitarie  locali  e dalle aziende ospedaliere, nonche'  di
          personale   assunto con contratto   di  diritto  privato  a
          tempo  determinato, nei limiti del contingente  di cui alla
          tabella    A   allegata   al   presente decreto,   e  della
          disponibilita' finanziaria.
            5.  La     dotazione   finanziaria      dell'Agenzia   e'
          determinata,    per  una parte, mediante assegnazione di un
          contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi  da
          prelevarsi dal fondo  sanitario nazionale di cui   all'art.
          12,    comma 2,   lettera b),   del decreto  legislativo 30
          dicembre  1992,  n.   502.  Per  la  parte  restante    gli
          oneri    di  funzionamento   dell'Agenzia    sono   coperti
          mediante   gli  introiti derivanti dai contratti  stipulati
          con  le  regioni    per  le  prestazioni   di   promozione,
          consulenza e supporto.
            6.  Sono abrogati  i commi  11  e 12  dell'art. 53  della
          legge  23 dicembre 1978, n. 833".
            -  Il D.L.  n. 502/1992 reca: "Riordino della  disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.