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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1997, n. 292

Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-9-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 (in G.U. 08/11/1997, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1997)
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Testo in vigore dal: 9-11-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediati interventi finalizzati a favorire la soluzione della  crisi
della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, nonche' il
risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia  S.p.a.,  nell'ambito
di una operazione di integrazione tra le due banche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e dell'8 settembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di favorire la soluzione della  crisi  della  Sicilcassa
S.p.a., nonche' il risanamento ed il rilancio del  Banco  di  Sicilia
S.p.a., nell'ambito di  un'operazione  di  integrazione  tra  le  due
banche, il Banco di  Sicilia  e  le  associazioni  sindacali  di  cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  definiscono  un
accordo sindacale,  da  concludersi  secondo  le  norme  contrattuali
vigenti, relativo alle ricadute sul personale del  piano  industriale
del  Banco  di  Sicilia,  efficace  nei  confronti   di   tutti   gli
interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o  di  contratto
collettivo.  Fino  a  quando  non  intervenga  il  predetto   accordo
sindacale, i dipendenti  della  Sicilcassa  assorbiti  dal  Banco  di
Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di  spettanza
nell'impresa di provenienza, cosi' come modificato dalle  intese  del
30 settembre 1996, che conservano gli  effetti  per  il  loro  intero
contenuto.  Gli   obblighi   informativi   previsti   dal   comma   1
dell'articolo 47 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  e  dalla
contrattazione collettiva sono assolti  entro  novanta  giorni  dalla
cessione dell'azienda bancaria in crisi. 
  ((2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite  le
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale  e  degli  andamenti
economici dell'impresa, puo' disporre con proprio decreto in  materia
di  collocamento  obbligatorio,  anche  in   deroga   agli   obblighi
rivenienti  dalla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,   e   successive
modificazioni.))