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LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

note: Entrata in vigore della legge: 20/9/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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vigente al 31/01/2018
Testo in vigore dal: 20-9-1997
al: 1-3-2021
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  finalizzato  alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale  e  locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita'  della  vita,  lo
sviluppo,  la  realizzazione   individuale   e   la   socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando  l'ambiente  ad  esse
piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o  affidataria,
in  attuazione  dei  principi  della  Convenzione  sui  diritti   del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del
Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare  nei
comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo  e
Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata  avviene,
per il  50  per  cento,  sulla  base  dell'ultima  rilevazione  della
popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: 
  a)  carenza  di  strutture  per  la  prima  infanzia   secondo   le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di  analisi  per
l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  b)   numero   di   minori   presenti   in   presidi    residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; 
  c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola  dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; 
  d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di  sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; 
  e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in  attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi  civili
del Ministero dell'interno,  nonche'  dall'Ufficio  centrale  per  la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con  proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del  tesoro,
di grazia e giustizia e con il Ministro  per  le  pari  opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nonche'  le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 
  4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa  di  lire
117 miliardi per l'anno 1997 e  di  lire  312  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1998. 
          Avvertenza: 
                        Il testo delle note e' stato redatto ai sensi 
                dell'art. 3, del testo unico delle disposizioni sulla 
               promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti 
                del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
                   ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
                    D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
                    facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
               modificate o delle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
           Note all'art. 1, comma 1:
            - Il  titolo della legge   n. 176 /   1991  (in  Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno  1991,  n.  135,  S.O.)  e':  "Ratifica
          ed    esecuzione    della  convenzione    sui   diritti del
          fanciullo,  fatta  a  New York  il  20 novembre l989".
            -  L'art.  1  e l'art.   5   della   legge   5   febbraio
          1992,    n.    104 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 17
          febbraio 1992,  n. 39, S.O.)  recitano testualmente:
            "Art. 1 (Finalita'). - 1. La Repubblica:
            a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e  i
          diritti   di   liberta'  e  di    autonomia  della  persona
          handicappata e   ne promuove la  piena  integrazione  nella
          famiglia, nella scuola, nel  lavoro e nella societa';
            b)  previene  e  rimuove  le   condizioni invalidanti che
          impediscono lo sviluppo   della   persona    umana,      il
          raggiungimento    della   massima autonomia possibile  e la
          partecipazione della  persona handicappata alla vita  della
          collettivita',  nonche'  la    realizzazione  dei   diritti
          civili, politici e patrimoniali;
            c)  persegue  il  recupero  funzionale    e sociale della
          persona  affetta  da  minorazioni  fisiche,   psichiche   e
          sensoriali  e  assicura  i  servizi e le prestazioni per la
          prevenzione,     la  cura   e   la   riabilitazione   delle
          minorazioni,  nonche'    la tutela giuridica ed   economica
          della persona handicappata;
            d) predispone interventi  volti  a    superare  stati  di
          emarginazione   e   di  esclusione  sociale  della  persona
          handicappata".
            "Art.   5  (Principi   generali   per  i   diritti  della
          persona handicappata).  -  1.  La   rimozione  delle  cause
          invalidanti,   la promozione    dell'autonomia      e    la
          realizzazione    dell'integrazione  sociale sono perseguite
          attraverso i seguenti obiettivi:
            a)   sviluppare  la   ricerca  scientifica,     genetica,
          biomedica, psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche
          mediante      programmi  finalizzati     concordati     con
          istituzioni  pubbliche  e  private,  in particolare  con le
          sedi universitarie,   con il    Consiglio  nazionale  delle
          ricerche   (CNR),  con  i    servizi  sanitari  e  sociali,
          considerando la persona handicappatata  e la sua  famiglia,
          se   coinvolti,  soggetti  partecipi  e  consapevoli  della
          ricerca;
            b)  assicurare  la prevenzione, la  diagnosi e la terapia
          prenatale  e  precoce  delle  minorazioni  e   la   ricerca
          sistematica delle loro cause;
            c)    garantire l'intervento   tempestivo   dei   servizi
          terapeutici   e riabilitativi, che   assicuri  il  recupero
          consentito    dalle  conoscenze scientifiche     e    dalle
          tecniche    attualmente    disponibili,    il  mantenimento
          della  persona   handicappata   nell'ambiente familiare   e
          sociale, la sua integrazione  e  partecipazione  alla  vita
          sociale;
            d)     assicurare    alla     famiglia    della   persona
          handicappata un'informazione di   carattere  sanitario    e
          sociale per  facilitare la comprensione  dell'evento, anche
          in   relazione    alle  possibilita'    di  recupero  e  di
          integrazione della persona handicappata nella societa';
            e)  assicurare  nella  scelta  e  nell'attuazione   degli
          interventi   socio   -  sanitari  la  collaborazione  della
          famiglia, della comunita'  e  della  persona  handicappata,
          attivandone le potenziali capacita';
            f)  assicurare  la  prevenzione  primaria e secondaria in
          tutte le fasi di maturazione  e di sviluppo del  bambino  e
          del   soggetto      minore   per   evitare   o   constatare
          tempestivamente  l'insorgenza  della  minorazione   o   per
          ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
            g)  attuare  il  decentramento  territoriale dei  servizi
          e   degli interventi rivolti alla prevenzione, al  sostegno
          e al recupero della persona handicappata,   assicurando  il
          coordinamento    e l'integrazione con   gli   altri servizi
          territoriali  sulla  base degli  accordi   di programma  di
          cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
            h)    garantire  alla    persona  handicappata    e  alla
          famiglia adeguato sostegno psicologico  e  psicopedagogico,
          servizi  di  aiuto  personale o familiare,   strumenti    e
          sussidi  tecnici,   prevedendo,    nei   casi  strettamente
          necessari    e per   il periodo  indispensabile, interventi
          economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi
          di cui al presente articolo;
            i)    promuovere,  anche    attraverso    l'apporto    di
          enti   e   di associazioni,   iniziative   permanenti    di
          informazione   e    di partecipazione della    popolazione,
          per  la    prevenzione  e  per   la cura degli handicap, la
          riabilitazione e  l'inserimento  sociale    di  chi  ne  e'
          colpito;
            l)    garantire il   diritto   alla scelta   dei  servizi
          ritenuti     piu'  idonei   anche   al   di   fuori   della
          circoscrizione territoriale;
            m)   promuovere    il  superamento  di    ogni  forma  di
          emarginazione   e  di  esclusione  sociale  anche  mediante
          l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge".
              (Omissis).