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LEGGE 28 agosto 1997, n. 284

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Alle  iniziative  per  la  prevenzione  della  cecita' e per la
realizzazione   e  la  gestione  di  centri  per  l'educazione  e  la
riabilitazione  visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997,
uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  24  dicembre  2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma
168)  che "Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza
nel  campo  della  prevenzione  e  cura  della  cecita',  nonche' per
consentire    iniziative    di    collaborazione    e    partenariato
internazionale,  lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della
legge  28  agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro
600.000  annui  da  destinare  alle  finalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997".