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LEGGE 28 agosto 1997, n. 284

Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 19-9-1997
al: 31-12-2003
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Alle  iniziative  per  la  prevenzione  della  cecita' e per la
realizzazione   e  la  gestione  di  centri  per  l'educazione  e  la
riabilitazione  visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997,
uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.