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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
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Testo in vigore dal: 14-9-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che conferisce al Governo la  delega  ad  adottare  apposito  decreto
legislativo per la definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e  la  sua  unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed  autonomie
locali; 
  Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri  ed
i presidenti delle regioni e province autonome il  23  gennaio  1997,
circa  le  modalita'  del  concorso  delle  regioni  in  vista  della
definizione della politica nazionale in sede Unione europea; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1997; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Capo I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
                               Art. 1. 
                       Ambito della disciplina 
  1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
e ferme restando  le  competenze  ad  essa  attribuite,  il  presente
decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. 
  2.  Ulteriori  compiti  e  funzioni  potranno   essere   attribuiti
contestualmente   alla   definitiva    individuazione,    ai    sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo  1997,  n.
59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra  i  livelli  di
governo. 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art  10,  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura  delle  disposioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Il testo dell'art. 9 della legge n. 59 /  1997  (Delega
          al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
          il seguente: 
            "Art. 9. - 1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro
          cinque mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, un decreto legislativo volto a definire ed  ampliare
          le attribuzioni della Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano unificandola, per le  materie  e  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Statocitta' e  autonomie  locali.
          Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il  Governo  si
          atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a)  potenziamento  dei  poteri  e  delle  funzioni  della
          Conferenza prevedendo la partecipazione  della  medesima  a
          tutti  i  processi  decisionali  di  interesse   regionale,
          interregionale  ed  infraregionale  almeno  a  livello   di
          attivita' consultiva obbligatoria; 
            b) semplificazione delle procedure di raccordo tra  Stato
          e  regioni  attraverso  la  concentrazione  in  capo   alla
          Conferenza di tutte le attribuzioni  relative  ai  rapporti
          tra Stato e regioni anche  attraverso  la  soppressione  di
          comitati, commissioni e organi omologhi  all'interno  delle
          amministrazioni pubbliche; 
            c)  specificazione  delle  materie  per   le   quali   e'
          obbligatoria l'intesa e della  disciplina  per  i  casi  di
          dissenso; 
            d)   definizione   delle   forme   e   modalita'    della
          partecipazione  dei  rappresentanti   dei   comuni,   delle
          province e delle comunita' montane. 
            2.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
          legislativo di cui al comma 1,  i  pareri  richiesti  dalla
          presente legge alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano e alla Conferenza Statocitta' e autonomie locali
          sono espressi dalla Conferenza unificata". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 59  /  1997  si
          veda nelle note alle premesse. 
            - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della 
          citata legge n. 59 / 1997 e' il seguente: 
             "1. Con i decreti legislativi cui all'art. 1 sono: 
              a)-b) (omissis); 
            c) individuati le procedure e gli strumenti di  raccordo,
          anche  permanente,  con  eventuale  modificazione  o  nuova
          costituzione  di  forme  di  cooperazione   strutturali   e
          funzionali, che consentano  la  collaborazione  e  l'azione
          coordinata tra enti locali, tra regioni  e  tra  i  diversi
          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni e degli enti locali nell'esercizio  delle  funzioni
          amministrative ad essi conferite,  nonche'  la  presenza  e
          l'intervento, anche unitario,  di  rappresentanti  statali,
          regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie  per
          l'esercizio  delle   funzioni   di   raccordo,   indirizzo,
          coordinamento e controllo".