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LEGGE 7 agosto 1997, n. 270

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

note: Entrata in vigore della legge: 27-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1999)
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Testo in vigore dal: 29-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.
    (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose
        inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
                              in localita' al di fuori del Lazio)

    1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate
ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
approva  con  proprio  decreto il piano degli interventi di interesse
nazionale  relativi  a  mete  storiche  di  percorsi  giubilari  e di
pellegrinaggi   ed   a   mete   religiose  tradizionali  inerenti  la
celebrazione  del  Grande  Giubileo del 2000 in localita' al di fuori
del Lazio.
    2.  Il piano puo' essere modificato ed integrato sulla base delle
proposte  presentate  dai soggetti di cui al comma 4, lettera a) alla
luce  delle  relazioni  di  cui  all'articolo  4, comma 3, nonche' in
relazione  alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
    3.   Gli  interventi  individuati  nel  piano  devono  riguardare
esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettivita' a basso
costo  o  in  comunita' religiose e dei relativi servizi, comprese le
aree  accessorie  di  pertinenza,  le  soluzioni  atte a favorire gli
accessi   e   la   mobilita'   dei   disabili  e  delle  persone  non
autosufficienti  e  l'abbattimento  delle  barriere architettoniche e
sensoriali,  nonche'  i  beni  culturali e di carattere religioso, in
modo   da   assicurare   la  piena  rispondenza  alle  finalita'  dei
pellegrinaggi giubilari.
    4.  Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di
cui  all'articolo  3,  ne  valuta  le  finalita'  anche  in  rapporto
all'utilizzo,  successivo  al Giubileo del 2000, delle opere previste
dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
    a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di
cui  all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di
cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso
esecutivo  ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le societa'
ad   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari  del
finanziamento;
    b)   le  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  realizzazione
dell'intervento,  incluse  quelle  eventualmente  occorrenti  per  le
finalita'   di   cui   all'articolo   2,   comma  13,  l'entita'  del
finanziamento  concesso  e  le modalita' di copertura della eventuale
quota residuale;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le
opere  devono  essere  completate  e  rese pienamente funzionali. (1)
((2))
    5.  I  finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e
3,  da  realizzare  su aree ubicate almeno parzialmente su territorio
della  Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprieta' della stessa,
sono  subordinati  alla  definizione consensuale, mediante scambio di
note  tra  la  Santa  Sede  e  lo  Stato italiano, delle modalita' di
attuazione degli interventi.
    6.  Il piano individua altresi' gli interventi, anche di privati,
per la cui realizzazione e' consentita l'applicazione delle procedure
di  cui  all'articolo  7,  commi  4-sexies e seguenti, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, senza oneri a
carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli
interventi   di  cui  al  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  551,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651,
proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
    7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno
1996,  non  impegnati  per  le  quote di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del
decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104, sono destinati ad
investimenti  per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di
valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie
e  di  altre  strutture  di  interesse  pubblico,  che  rimarranno di
proprieta'  degli  enti e, successivamente, saranno posti a reddito o
utilizzati  per  fini  istituzionali,  nell'ambito  degli  interventi
previsti  dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni
nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, definiscono i
piani  dei  propri  investimenti da sottoporre all'approvazione della
Commissione  di  cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel
piano di cui al presente articolo.
    8.  Il  piano  stabilisce infine le iniziative di comunicazione e
promozione  da  affidare  all'Ente  nazionale italiano per il turismo
(ENIT) nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 54, comma 1)
che "Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo
1,  comma  7,  della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi
disponibili  degli  enti  previdenziali  relativo  all'anno  1996  da
destinare  agli  interventi  rientranti  nel  piano di cui al comma 1
dello  stesso  articolo  1  si  intende riferito ai complessivi fondi
disponibili  per  l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle
quote  di  cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  e  all'articolo  11  ,  comma 4, del decreto legislativo 16
febbraio  1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli anni
successivi  secondo  le  effettive  disponibilita'  di tesoreria. Gli
interventi  sono  destinati ad investimenti in immobili per finalita'
di  pubblico  interesse tra le quali il recupero di edifici di valore
storico-artistico  e  la  realizzazione  di  strutture sanitarie e di
servizio  sociale  e  assistenziale,  la cui destinazione d'uso resta
vincolata   per   almeno   venti   anni.  Limitatamente  ai  predetti
interventi,  il  termine  del  31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1,
comma  4,  lettera  d),  della  predetta  legge  n.  270  del 1997 e'
prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 7, comma 4)
che  "Il  termine  di  cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della
legge 7 agosto 1997, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1999".