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LEGGE 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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vigente al 22/04/2020
Testo in vigore dal: 6-2-2018
al: 18-7-2020
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
            Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
 
  1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena  autonomia  e
con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
  2. Ferme  restando  le  attribuzioni  di  cui  al  decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio  1994,  n.   71,   il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  assume  la  denominazione  di   "Ministero   delle
comunicazioni". 
  3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per  le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il consiglio. Ciascuna commissione e'  organo  collegiale  costituito
dal presidente dell'Autorita' e da due commissari.  Il  consiglio  e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari.  Il  Senato  della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno,
i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Ciascun senatore e ciascun deputato  esprime  il  voto  indicando  un
nominativo per il consiglio. In caso di morte,  di  dimissioni  o  di
impedimento  di  un  commissario,  la   Camera   competente   procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in  carica  fino  alla
scadenza  ordinaria  del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.   Al
commissario che  subentri  quando  mancano  meno  di  tre  anni  alla
predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma  di
cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il
presidente dell'Autorita' e'  nominato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  d'intesa  con   il   Ministro   delle   comunicazioni.   La
designazione  del  nominativo  del   presidente   dell'Autorita'   e'
previamente  sottoposta  al  parere  delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,
n. 481. 
  4. La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  verifica  il  rispetto  delle
norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14  aprile  1975,  n.
103, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  206,  e  dall'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
  5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481. 
  6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
    a) la commissione per le infrastrutture e  le  reti  esercita  le
seguenti funzioni: 
      1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare  con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti  gli  organismi  di
cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di  volontariato  e
il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
      2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero  delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le  associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o  reti  private  nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle  da  assegnare  alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della  legge
24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le
organizzazioni di volontariato e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande  attribuite  in  uso
esclusivo al  Ministero  della  difesa  che  provvede  alle  relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in  compartecipazione  con
il  Ministero  della   difesa,   l'Autorita'   provvede   al   previo
coordinamento con il medesimo;((19)) 
      3) definisce, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure  di  sicurezza  delle
comunicazioni e promuove  l'intervento  degli  organi  del  Ministero
delle   comunicazioni   per   l'eliminazione    delle    interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso  la  modificazione  di  impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
      4) sentito il parere del Ministero delle  comunicazioni  e  nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli  standard  per  i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 
      5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al quale si  devono  iscrivere  in  virtu'  della  presente  legge  i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in  base
alla   vigente   normativa   da   parte   dell'Autorita'   o    delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di  pubblicita'
da trasmettere  mediante  impianti  radiofonici  o  televisivi  o  da
diffondere su giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
piattaforme digitali fisse o  mobili,  le  imprese  di  produzione  e
distribuzione dei programmi  radiofonici  e  televisivi,  nonche'  le
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e  le
agenzie  di  stampa  di  carattere  nazionale,  nonche'  le   imprese
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi  compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti  nel  territorio  nazionale.
L'Autorita' adotta apposito regolamento  per  l'organizzazione  e  la
tenuta  del  registro  e  per   la   definizione   dei   criteri   di
individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi  da  quelli
gia' iscritti al registro  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
      6) dalla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e  del  Registro
nazionale delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5
agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  e  nella  legge  6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti  relativi
ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio  del
Garante  per  la  radiodiffusione  e   l'editoria   sono   trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
      7)  definisce  criteri  obiettivi  e  trasparenti,  anche   con
riferimento  alle  tariffe  massime,  per  l'interconnessione  e  per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione; 
      8)  regola  le  relazioni  tra  gestori  e  utilizzatori  delle
infrastrutture di telecomunicazioni  e  verifica  che  i  gestori  di
infrastrutture  di  telecomunicazioni  garantiscano  i   diritti   di
interconnessione e di accesso alle  infrastrutture  ai  soggetti  che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori  del  settore  per  evitare  la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 
      9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di   interconnessione    e    accesso    alle    infrastrutture    di
telecomunicazione  entro  novanta   giorni   dalla   notifica   della
controversia; 
      10)  riceve  periodicamente  un'informativa  dai  gestori   del
servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di  interruzione  del
servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle  modalita'
di interruzione. Gli  utenti  interessati  possono  proporre  ricorso
all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
      11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria,  alle
leggi,  ai  regolamenti  e   in   particolare   a   quanto   previsto
nell'articolo 5, comma  5,  l'ambito  oggettivo  e  soggettivo  degli
eventuali  obblighi  di  servizio  universale  e  le   modalita'   di
determinazione e ripartizione del relativo costo,  e  ne  propone  le
eventuali modificazioni; 
      12)  promuove  l'interconnessione  dei  sistemi  nazionali   di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
      13) determina, sentiti i soggetti interessati che  ne  facciano
richiesta,  i  criteri  di  definizione  dei  piani  di   numerazione
nazionale delle reti e dei servizi di  telecomunicazione,  basati  su
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita'  e
tempestivita'; 
      14)  interviene  nelle  controversie  tra  l'ente  gestore  del
servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 
      15) vigila sui  tetti  di  radiofrequenze  compatibili  con  la
salute umana e verifica che tali tetti, anche per  effetto  congiunto
di piu  emissioni  elettromagnetiche,  non  vengano  superati,  anche
avvalendosi   degli   organi   periferici   del    Ministero    delle
comunicazioni. Il rispetto  di  tali  indici  rappresenta  condizione
obbligatoria per le licenze o  le  concessioni  all'installazione  di
apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero della sanita'  e  con  il  Ministero  delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di  sanita'  e  l'Agenzia
nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA),  fissa   entro
sessanta giorni i tetti di cui  al  presente  numero,  tenendo  conto
anche delle norme comunitarie; 
    b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
      1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della  legge  dei
servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da  ciascun  operatore
destinatario di concessione ovvero di  autorizzazione  in  base  alla
vigente  normativa  promuovendo  l'integrazione  delle  tecnologie  e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 
      2) emana direttive concernenti i livelli generali  di  qualita'
dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun  gestore,  di  una
carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per  ogni
comparto di attivita'; 
      3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei  servizi  e  dei
prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque  forma  diffusa,  fatte
salve le competenze attribuite dalla legge  a  diverse  autorita',  e
puo'  emanare  regolamenti,  nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti  fisse
e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita  di  servizi
di telecomunicazioni; 
      4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi  minimi  che   debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte  dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di  ciascuna  opera,
in  osservanza  della  normativa  vigente,  tenuto  conto  anche   di
eventuali diversi accordi tra produttori; 
      4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 
      5) in  materia  di  pubblicita'  sotto  qualsiasi  forma  e  di
televendite, emana i  regolamenti  attuativi  delle  disposizioni  di
legge  e  regola  l'interazione  organizzata  tra  il  fornitore  del
prodotto o servizio o il gestore di rete  e  l'utente,  che  comporti
acquisizione di  informazioni  dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti; 
      6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo  conto  dei  codici  di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori  e
degli  indirizzi  della  Commissione  parlamentare  per   l'indirizzo
generale e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi.  In  caso  di
inosservanza delle  norme  in  materia  di  tutela  dei  minori,  ivi
comprese quelle previste dal  Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,  la
Commissione per  i  servizi  e  i  prodotti  dell'Autorita'  delibera
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge  6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni  si  applicano  anche  se  il  fatto
costituisce  reato  e  indipendentemente  dall'azione  penale.   Alle
sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori  viene  data  adeguata
pubblicita' e la  emittente  sanzionata  ne  deve  dare  notizia  nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 
      7)  vigila  sul   rispetto   della   tutela   delle   minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni
di massa; 
      8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica; 
      9) garantisce l'applicazione delle disposizioni  vigenti  sulla
propaganda, sulla pubblicita' e  sull'informazione  politica  nonche'
l'osservanza delle norme in materia di equita' di  trattamento  e  di
parita' di  accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella  trasmissione  di
informazioni  e  di  propaganda  elettorale  ed  emana  le  norme  di
attuazione; 
      10) propone al Ministero delle comunicazioni  lo  schema  della
convenzione  annessa   alla   concessione   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che  vengono  stipulate  tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.  La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi  esprime  parere  obbligatorio  entro  trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del  servizio  pubblico;  inoltre,  vigila  in  ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 
      11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione; vigila  sulla  correttezza  delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati  pubblicati,  nonche'  sui  monitoraggi  delle  trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;  la
manipolazione dei dati  tramite  metodologie  consapevolmente  errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi  e'  punita
ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice  penale;  laddove
la rilevazione  degli  indici  di  ascolto  non  risponda  a  criteri
universalistici del campionamento  rispetto  alla  popolazione  o  ai
mezzi interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad  effettuare  le
rilevazioni necessarie; 
      12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa siano  effettuate  rispettando  i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa  provvede
ad emanare; 
      13)    effettua    il    monitoraggio    delle     trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni; 
      14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, numero 223; 
      15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni; 
    c) il consiglio: 
      1) segnala  al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,  anche
legislativi,  in   relazione   alle   innovazioni   tecnologiche   ed
all'evoluzione, sul piano  interno  ed  internazionale,  del  settore
delle comunicazioni; 
      2)   garantisce   l'applicazione   delle   norme    legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di  comunicazione,  anche
attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 
      3)  promuove  ricerche  e  studi  in  materia  di   innovazione
tecnologica e di sviluppo  nel  settore  delle  comunicazioni  e  dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni, che viene  riordinato  in  "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie  dell'informazione",
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71; 
      4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti  di
cui ai commi 11 e 12; 
      5) adotta le disposizioni  attuative  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650,
sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze  e  delle
autorizzazioni e  per  la  determinazione  dei  relativi  contributi,
nonche' il regolamento sui criteri  e  sulle  modalita'  di  rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e
per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 
      6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari  per
il rilascio delle  concessioni  e  delle  autorizzazioni  in  materia
radiotelevisiva sulla base dei  regolamenti  approvati  dallo  stesso
consiglio; 
      7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta' dei soggetti  autorizzati  o  concessionari  del  servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento; 
      8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti  nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai  sensi  della  presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 
      9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante  per
la radiodiffusione e l'editoria, escluse le  funzioni  in  precedenza
assegnate al Garante ai sensi del  comma  1  dell'articolo  20  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato; 
      10) accerta la mancata  osservanza,  da  parte  della  societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1  e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla  concessionaria
stessa  l'attivazione  dei  procedimenti  disciplinari  previsti  dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 
      11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio  sui  provvedimenti,  riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  in  applicazione  degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre  1990,  n.  287;  decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere; 
      12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  per  la  trasmissione  al  Parlamento   una
relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita'  e  sui  programmi  di
lavoro;  la  relazione  contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto  attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi  e  ai  capitali,
alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle  letture
rilevate,  alla  pluralita'  delle  opinioni  presenti  nel   sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione  a
livello nazionale e comunitario; 
      13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa'  che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge; (3) 
      14) esercita tutte le altre funzioni e  poteri  previsti  nella
legge 14 novembre 1995, n.  481,  nonche'  tutte  le  altre  funzioni
dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione  per  le
infrastrutture e le reti  e  alla  commissione  per  i  servizi  e  i
prodotti. (11) 
  7. Le competenze indicate al comma 6 possono  essere  ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui  al  comma
9. 
  8. La separazione contabile e amministrativa, cui  sono  tenute  le
imprese  operanti  nel  settore   destinatarie   di   concessioni   o
autorizzazioni, deve consentire  l'evidenziazione  dei  corrispettivi
per   l'accesso   e   l'interconnessione   alle   infrastrutture   di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al  servizio
universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione  delle
infrastrutture separata da quella di  fornitura  del  servizio  e  la
verifica dell'insussistenza  di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
discriminatorie. La separazione contabile  deve  essere  attuata  nel
termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due  mesi  dall'approvazione
del bilancio un documento  riassuntivo  dei  dati  di  bilancio,  con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma. 
  9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione  e  il  funzionamento,  i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita'  generale  dello  Stato,  nonche'  il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla  base
della disciplina contenuta nella legge  14  novembre  1995,  n.  481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi  e  le  procedure
per l'immissione nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a
tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
all'autonoma gestione delle spese per il  proprio  funzionamento  nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello  Stato  ed
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione  della  spesa
del  Ministero  del  tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle
modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
dei  componenti  della  Autorita'  attraverso  l'emanazione   di   un
documento denominato Codice  etico  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i  regolamenti  di  cui  al
presente comma sono adottati dall'Autorita' con  il  voto  favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta'  di   denunziare   violazioni   di   norme   di   competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti. 
  11. L'Autorita' disciplina con propri  provvedimenti  le  modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie  che  possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o  destinatario  di  licenze  oppure  tra  soggetti   autorizzati   o
destinatari di  licenze  tra  loro.  Per  le  predette  controversie,
individuate  con  provvedimenti  dell'Autorita',  non  puo'  proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito  un
tentativo obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare  entro  tenta
giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal  fine,  i
termini per agire in sede  giurisdizionale  sono  sospesi  fino  alla
scadenza  del  termine  per  la  conclusione  del   procedimento   di
conciliazione. 
  12.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono   le   procedure
relative ai criteri minimi  adottati  dalle  istituzioni  dell'Unione
europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a
tutela  dei  consumatori  e  degli  utenti.  I  criteri   individuati
dall'Autorita'   nella   definizione   delle    predette    procedure
costituiscono principi per la definizione delle controversie  che  le
parti concordino di deferire ad arbitri. 
  13.  L'Autorita'  si  avvale  degli  organi  del  Ministero   delle
comunicazioni e  degli  organi  del  Ministero  dell'interno  per  la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazioni  nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo'  attualmente  avvalersi,
secondo le  norme  vigenti,  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul  territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di  garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono  funzionalmente  organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi  dall'insediamento,  ai
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente  svolte  dai
comitati regionali  radiotelevisivi.  L'Autorita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  individua  gli  indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita'  degli  stessi,   ai   modi   organizzativi   e   di
finanziamento dei comitati.  Entro  il  termine  di  cui  al  secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati  regionali
per  le  comunicazioni  sono  assicurate   dai   comitati   regionali
radiotelevisivi operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie di sua competenza che possono  essere  delegate  ai  comitati
regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle  funzioni
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi  di
riconosciuta indipendenza  e  competenza.  Le  comunicazioni  dirette
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita'  si  coordina  con  i
preposti organi dei Ministeri della difesa  e  dell'interno  per  gli
aspetti di comune interesse. 
  14. Il reclutamento del personale di ruolo dei  comitati  regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante  le  procedure
di mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo  del  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata  in  vigore
della presente  legge,  risulti  applicato  al  relativo  ispettorato
territoriale. Analoga  priorita'  e'  riconosciuta  al  personale  in
posizione di comando  dall'Ente  poste  italiane  presso  gli  stessi
ispettorati territoriali, nei limiti  della  dotazione  organica  del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
  15. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio  di  polizia  delle  telecomunicazioni,  nei  limiti   delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e  degli
stanziamenti  iscritti  nello  stato  di  previsione   dello   stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale e i mezzi della  Guardia  di  finanza  per  i
compiti d'istituto nello specifico settore  della  radiodiffusione  e
dell'editoria. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259. 
  17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale  dipendente
dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva
determinazione della pianta  organica  si  procede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  delle
comunicazioni di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in base alla rilevazione dei carichi di  lavoro,  anche  mediante  il
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa  vigente
e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio  previsti
per il funzionamento dell'Autorita'. 
  18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,  puo'  assumere
direttamente  dipendenti   con   contratto   a   tempo   determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non  superiore
a sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo  2,  comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (12) 
  19.  L'Autorita'  puo'  avvalersi,  per   motivate   esigenze,   di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n.  382,  e  successive  modificazioni,  in  numero  non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non  oltre  il  20
per cento delle qualifiche dirigenziali,  lasciando  non  coperto  un
corrispondente numero di posti di  ruolo.  Al  personale  di  cui  al
presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo  41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
  20. In sede di prima attuazione della  presente  legge  l'Autorita'
puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella  misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni  ed  alle
competenze  trasferite  nell'ambito  del  personale  dipendente   dal
Ministero delle comunicazioni  e  dall'Ufficio  del  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle  competenze  e
dei  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  richiesti   per
l'espletamento delle singole funzioni. 
  21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  non  derogate   dalle
disposizioni della presente  legge.  Le  disposizioni  del  comma  9,
limitatamente alla deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, nonche' dei commi 16  e  19  del  presente  articolo  si
applicano  anche  alle  altre  Autorita'  istituite  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato. 
  22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
organizzazione previsto dal  comma  9  del  presente  articolo,  sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo  8  della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla  data  di  entrata  in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990,  n.
223.  E'  abrogata  altresi'  ogni   norma   incompatibile   con   le
disposizioni della presente legge. Dalla data  del  suo  insediamento
l'Autorita'    subentra    nei    procedimenti    amministrativi    e
giurisdizionali e nella titolarita' dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
  23. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro  delle  comunicazioni,  sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  individuare  le  competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita'  con  quelle  delle
pubbliche   amministrazioni   interessate   dal   trasferimento    di
competenze,  riorganizzare  o  sopprimere   gli   uffici   di   dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A  decorrere
dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  sono  abrogate  le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli  uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero  delle
comunicazioni  svolge  le  funzioni  attribuite  all'Autorita'  dalla
presente  legge,  salvo  quelle  attribuite   al   Garante   per   la
radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
  26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
  27. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2000, N. 205. 
  28. E' istituito presso l'Autorita' un  Consiglio  nazionale  degli
utenti,   composto   da   esperti   designati   dalle    associazioni
rappresentative delle varie categorie degli  utenti  dei  servizi  di
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi  fra  persone   particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle  particolari  esigenze
di tutela dei minori. Il Consiglio  nazionale  degli  utenti  esprime
pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e
a tutti gli organismi pubblici e privati,  che  hanno  competenza  in
materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori  su  tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e  le  legittime
esigenze  dei  cittadini,  quali   soggetti   attivi   del   processo
comunicativo, promuovendo  altresi'  iniziative  di  confronto  e  di
dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta  i
criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento  del
Consiglio  nazionale  degli  utenti  e  fissa  il  numero  dei   suoi
componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I  pareri  e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono  trasmessi  al
Garante per la protezione dei dati personali. 
  29. I soggetti che  nelle  comunicazioni  richieste  dall'Autorita'
espongono  dati  contabili  o  fatti  concernenti  l'esercizio  della
propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti  con  le  pene
previste dall'articolo 2621 del codice civile. 
  30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con  le  modalita'
prescritti, alla  comunicazione  dei  documenti,  dei  dati  e  delle
notizie  richiesti  dall'Autorita'  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento  milioni
irrogata dalla stessa Autorita'. 
  31. I soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide
dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono  puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  venti  milioni  a
lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda  provvedimenti
adottati in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle  posizioni
dominanti, si applica a ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  al  2  per  cento  e  non
superiore al 5  per  cento  del  fatturato  realizzato  dallo  stesso
soggetto   nell'ultimo   esercizio    chiuso    anteriormente    alla
notificazione  della  contestazione.   Le   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 
  32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei  confronti
del titolare di licenza  o  autorizzazione  o  concessione  anche  la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 20 luglio 2004, n. 215 ha disposto (con l'art.  9,  comma  1)
che "I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge  10  ottobre
1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai
compiti attribuiti all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato e all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  dalla
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 20 luglio 2004, n. 215, come modificata dal D.L. 6  settembre
2004, n. 233, convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre  2004,
n. 261, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I ruoli organici  di
cui  all'articolo  11  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,   e
all'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  sono
integrati di 15 unita' per ciascun  ruolo  in  relazione  ai  compiti
attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  dalla  presente
legge". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera u)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato  nell'articolo
1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249,
deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".