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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997, n. 246

Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-8-1997
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-8-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante la disciplina delle assunzioni obbligatorie, presso i datori di lavoro pubblici, dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amminsitrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo vigente del relativo art. 41, in attuazione del quale è stato emanato il presente regolamento:
"Art. 41 (Requisiti di accesso e modalità concorsuali).
- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina lo dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
- Il D.P.R. n. 3/1957 reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato".
- Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il D.P.R. n. 1077/1970 reca: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato".
- La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968.
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadare nei livelli retributivofunzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggioramente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
- Il testo dell'art. 9-bis, comma 13, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 è il seguente: "Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346, n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie".
Note all'art. 1:
- Per il riferimento alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota alle premesse.
- Il capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni - Campo di applicazione - Requisiti e modalità di iscrizione e di assunzione".
- Per il riferimento alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si veda in nota alle premesse.