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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1997, n. 245

Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1999)
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Testo in vigore dal: 13-8-1997
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  in  particolare
l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, articolo 17, comma 116;
  Considerata    l'opportunita'    di    determinare   una   organica
regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in
relazione  all'avvenuta  modifica  dell'articolo  9,  comma  4, della
predetta  legge  n.  341  del 1990, con la quale si attribuisce ad un
atto   emanato   dal   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
degli accessi in oggetto;
  Considerata la natura regolamentare del predetto atto;
  Visti  i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno
1997 e del 17 luglio 1997;
  Vista  la  risoluzione  della VII commissione permanente del Senato
del  10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise
le  linee  di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione
del  regolamento,  alla  modifica  delle  norme  sulle  preiscrizioni
secondo  quanto  previsto  anche  dal  parere del Consiglio di Stato,
nonche' all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell'articolo
5  (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le
disposizioni  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
n.  502  del  1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con il Ministro della sanita', degli ordinamenti didattici e
dei  diplomi  universitari  relativi  alla  formazione  del personale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
  Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa
l'articolo  2  (ora  comma  3 dell'articolo 1), l'articolo 3 (ora 2),
comma  2  (avendo  differenziato  le date degli adempimenti di cui ai
commi  1 e 2), l'articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione
relativa  alla possibilita' di modificare la propria opzione rispetto
alla  scelta  effettuata),  l'articolo  4  (ora  3),  comma 3 (avendo
specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l'articolo
5  (ora  4),  comma 7 (avendo espunto il termine "locali", che poteva
ingenerare equivoci);
  Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio
di  Stato  non  appare necessario disporre ulteriori modificazioni al
testo  in  quanto:  a)  sulle  forme diversificate di iscrizione e di
frequenza,  a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle
sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme
piu'  flessibili  e  personalizzate  di rapporto tra lo studente e le
istituzioni  universitarie;  b)  la  data per la preiscrizione appare
congrua,  con  riferimento alle attivita' di orientamento nell'ultimo
anno  della  scuola  secondaria  superiore  e  alle  possibilita'  di
programmare   adeguatamente  l'offerta  formativa  universitaria;  c)
un'ulteriore  estensione  dei  poteri  del  Ministro  di limitare gli
accessi  contraddirebbe  l'intesa  convenuta  con  la  conferenza dei
rettori delle universita' italiane, con le associazioni studentesche,
e con le parti sociali, determinando difficolta' di attuazione per il
presente  regolamento;  d)  un'eventuale specificazione del contenuto
delle   prove   selettive   alla   conclusione   delle  attivita'  di
orientamento  e  insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai
corsi   di   diploma  si  porrebbero  in  contrasto  con  l'autonomia
universitaria,   dovendosi  sviluppare  su  di  esse  una  necessaria
collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 2178 / III.6 del 17 luglio 1997), cosi' come attestata dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri con nota del 19 luglio 1997,
protocollo n. DAGL 1.1.4 / 31890 / 4.23.21;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  regolamento  definisce  i  criteri  generali e le
modalita'  per  disciplinare  e  razionalizzare  l'accesso  ai  corsi
universitari  al  fine di accrescere le opportunita' per gli studenti
di  determinare  in  modo  consapevole il proprio percorso formativo,
anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonche' di svolgerlo
in   un  ambiente  idoneo  all'apprendimento,  con  riferimento  alla
disponibilita'  di  strutture,  attrezzature  e  servizi,  nonche' al
numero   dei   docenti,   alla   qualita'  e  alla  personalizzazione
dell'offerta didattica.
  2.  Nel  quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle
attivita' di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai
corsi  universitari e' libero, fatte salve le limitazioni di cui agli
articoli 4 e 5
  3.  Il  Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni
di   supporto   in   ordine   alla   programmazione   degli  accessi,
all'informazione  agli  studenti,  alle  attivita'  di  orientamento,
svolte   dalle   universita',   nonche'  alle  preiscrizioni  di  cui
all'articolo 3.
  4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  a)  per  Ministro,  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  b)  per  Ministero,  il  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  c)  per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli  studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
  d)  per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario,  di  cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo
5, comma 23;
  e)  per  studenti,  gli  iscritti ai corsi universitari di cui alla
lettera g);
  f)  per  universita'  o  ateneo,  le  universita' e gli istituti di
istruzione universitaria o di grado universitario statali;
  g)  per  corsi  universitari,  i corsi attivati per il rilascio dei
titoli  di  cui  alla  legge  19  novembre  1990, n. 341, articolo 1,
lettere a), b) e c), e articolo 7.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art.   3,   del D.P.R.  6  settembre
          1996,  n.      522   (Regolamento               concernente
          l'organizzazione       del     Ministero dell'universita' e
          della ricerca  scientifica e tecnologica),  e' il seguente:
            "Art. 3 (Funzioni dei Dipartimenti). - 1. I  Dipartimenti
          sono cosi' individuati:
            a)  Dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e  gli
          studenti;
            b) Dipartimento per lo    sviluppo  e  il  protenziamento
          dell'attivita' di ricerca;
               c) Dipartimento per gli affari economici.
            2.    Il Dipartimento   per l'autonomia   universitaria e
          gli studenti provvede   agli  adempimenti   connessi   alla
          completa   attuazione deIl'autonomia delle  universita'  ed
          alla     promozione    delle    iniziative    volte    alla
          razionalizzazione e  al miglioramento delle condizioni  per
          l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
            a)  l'esame  degli  statuti e dei regolamenti generali di
          ateneo;
            b)  le  attivita'  inerenti  agli  ordinamenti  didattici
          universitari;
            c)      l'adozione     delle       iniziative    connesse
          all'attuazione    delle  direttive  comunitarie    e  degli
          accordi   internazionali   in      materia   di  istruzione
          universitaria;
            d)  gli  adempimenti   connessi   alle attivita'    della
          facolta'    di  medicina  e dei policlinici universitari in
          relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
            e) le attivita' inerenti il reclutamento e il trattamento
          giuridico e economico  dei  professori  e  dei  ricercatori
          universitari;
            f)  le    iniziative per   l'attuazione del  diritto allo
          studio  degli  studenti   universitari,   compresi   quelli
          stranieri;
            g)  gli    adempimenti relativi   alla costituzione e  al
          funzionamento del Consiglio   universitari  nazionale,  del
          Consiglio    per  le  ricerche astronomiche e del Consiglio
          nazionale geofisico.
            3.    Il    Dipartimento  per    lo    sviluppo    ed  il
          potenziamento    delle attivita'   di    ricerca   provvede
          agli   adempimenti    connessi   alla  realizzazione    dei
          programmi   nazionali e  internazionali di  ricerca nonche'
          alle  attivita'    per    la  cooperazione   scientifica in
          ambito  nazionale,   comunitario   e   internazionale.   In
          particolare cura:
            a)  la  elaborazione  del  piano  pluriennale di sviluppo
          della ricerca;
            b) gli adempimenti relativi ai  programmi e  ai  progetti
          finalizzati d'interesse generale;
            c)  le   iniziative relative  ai programmi  coordinati di
          ricerca ed agli accordi di programma;
            d) le  attivita' inerenti   la  cooperazione  scientifica
          nazionale e internazionale tra le universita' e gli enti di
          ricerca;
            e)    le attivita'   connesse   alla   ripartizione degli
          stanzianienti destinati agli enti di ricerca;
            f) la  predisposizione dei   programmi di  incentivazione
          e  sostegno  della  ricerca  scientifica  e tecnologica nel
          settore privato;
            g) la  gestione    del  Fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata  di  cui all'art.   4   della legge   25  ottobre
          1963,    n.  1089,     e     successive   modificazioni   e
          integrazioni,  nonche' gli adempimenti  connessi alla legge
          5 agosto 1988, n. 346;
            h)   la predisposizione   della relazione    sullo  stato
          della ricerca scientifica e tecnologica;
            i)   la   vigilanza  sugli  enti   di  ricerca  e   sulle
          attivita'  dell'Agenzia    spaziale  italiana    in  ambito
          nazionale, comunitario  e internazionale;
            l)  gli    adempimenti relativi alla costituzione   ed al
          funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della
          tecnologia.
            4.   Il   Dipartimento    per    gli  affari    economici
          sovrintende    alla programmazione   degli interventi   sul
          sistema  universitario ed  alla gestione   delle    risorse
          finanziarie,   strumentali   e   di  personale assegnate al
          Ministero. In particolare cura:
            a) gli  adempimenti per  la definizione  dello stato   di
          previsione   della   spesa  del  Ministero,  nonche'  delle
          relative variazioni;
            b)   la    elaborazione   del     piano   triennale    di
          sviluppo    delle universita',   la   programmazione  delle
          dotazioni   organiche   e   la  erogazione  delle  relative
          risorse;
            c)  gli    adempimenti relativi alla costituzione   ed al
          funzionamento  dell'osservatorio  permanente  del   sistema
          universitario;
            d)  gli   adempimenti relativi   alla ripartizione  degli
          stanziamenti destinati alle  universita'  statali  e    non
          statali   ivi  compresi  quelli  per  l'edilizia,  comunque
          finanziata;
            e)    la  predisposizione    del   rapporto     triennale
          sullo   stato dell'istruzione universitaria;
            f)  gli    adempinienti  connessi   all'amministrazione e
          alla gestione del   personale   in servizio    presso    il
          Ministero,  ivi   comprese  le attivita'  di  reclutamento,
          di  aggiornamento  professionale  e  di formazione;
            g)  le iniziative  correlate  all'attivita' di   supporto
          tecnico    e amministrativo ai  Dipartimenti, ivi  comprese
          quelle  di cassa  e di economato".
            - Il testo  dell'art.  5,  comma    23,  della  legge  24
          dicembre 1993, n.  537, e' il seguente:
            "23. La relazione  dei nuclei, di valutazione  interna e'
          trasmessa  al   Ministero     dell'universita'   e    della
          ricerca     scientifica    e  tecnologica,  al    Consiglio
          universitario  nazionale e  alla Conferenza permanente  dei
          rettori   per   la valutazione   dei  risultati    relativi
          all'efficienza  e  alla    produttivita' delle attivita' di
          ricerca e di formazione,   e   per    la    verifica    dei
          programmi   di   sviluppo   e   di riequilibrio del sistema
          universitano, anche ai fini della  successiva  assegnazione
          delle     risorse.    Tale  valutazione    e'    effettuata
          dall'osservatorio permanente da istituire,  con decreto del
          Ministro, ai sensi  dell'art. 12,   comma 4,   lettera  f),
          della  legge   9 maggio 1989,    n.   168,   previo  parere
          delle      competenti      commissioni  parlamentari.    La
          relazione    e'    altresi'    trasmessa      ai   comitati
          provinciali  della    pubblica  amministrazione,    di  cui
          all'art.    17  del  decreto-legge 13 maggio 1991,  n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203".
            -    Il testo   dell'art.   1   della legge  19  novembre
          1990,  n.    341  (Riforma  degli   ordinamenti   didattici
          universitari), e' il seguente:
            "Art.  1    (Titoli universitari).   - 1.  Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
               a) diploma universitario (DU);
               b) diploma di laurea (DL);
               c) diploma di specializzazione (DS);
               d) dottorato di ricerca (DR)".
            - Il testo dell'art. 7 della legge  19 novembre 1990,  n.
          341, e' il seguente:
            "Art.  7  (Disposizioni  per  le  scuole   dirette a fini
          speciali). - 1.   Entro un anno   dalla  pubblicazione  dei
          decreti  di cui   all'art. 9, le universita' deliberano  la
          soppressione  delle scuole dirette  a fini speciali, ovvero
          ne prevedono, nello statuto:
            a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
               b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
            2. Trascorso  il predetto  termine qualora  l'universita'
          non  abbia  provveduto a   quanto previsto dal comma  1, le
          scuole dirette  a fini speciali presenti  nell'ateneo  sono
          soppresse.
            3.   L'attivazione   di   nuove   scuole dirette  a  fini
          speciali  e' limitata alle tipologie esistenti e  a  quelle
          gia'   previste  nel  piano  di  sviluppo  dell'universita'
          1986-1990.
            4. Le scuole dirette a fini  speciali confermate ai sensi
          del  comma  1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3,
          rimangono in funzione secondo  le  norme  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982,  n. 162,  fino
          alla    data  di    entrata    in    vigore  della    legge
          sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
            5.      Lo  statuto    dovra'    dettare  le    eventuali
          disposizioni per   il graduale   passaggio      al    nuovo
          ordinamento    e    per  consentire  il completamento degli
          studi da parte degli studenti gia' iscritti".