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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 12-8-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  134, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   contenenti   disposizioni   volte  a  semplificare  gli
adempimenti  dei  contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
  Visto   il   parere   della   commissione   parlamentare  istituita
dall'articolo  3,  comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso
in  data  25  giugno  1997, in applicazione del comma 15 del predetto
articolo 3;
  Tenuto  conto  che,  in  applicazione  del  comma  15  del medesimo
articolo  3,  e'  stata  concessa  la  proroga  di  venti  giorni per
l'adozione  del  predetto parere e che, conseguentemente, a norma del
comma  16  risulta  per  un  uguale  periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
      (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione
                       delle persone fisiche)
    1.  L'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui
redditi  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  3  (Certificazioni  e
documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) - 1. Le
persone   fisiche   che   esercitano  imprese  commerciali  ai  sensi
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche  se  non obbligati da altre norme devono redigere e conservare,
per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo
stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo
al  periodo  d'imposta.  I  ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi  necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I
del  citato  testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa
devono  essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti
dal bilancio.
    2.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che,
ammessi  a  regimi  contabili  semplificati,  non hanno optato per il
regime di contabilita' ordinaria.
    3.  I  contribuenti  devono  conservare,  per il periodo previsto
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche'
i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti
con   riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri
deducibili  o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto
di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

              Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  13,  15,  16 e 134
          dell'art. 3, della  legge  23    dicembre  1996,    n.  662
          (Misure di  razionalizzazione della finanza pubblica):
            "13.  Entro  trenta  giomi  dalla   data di pubblicazione
          della presente legge  sulla    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi.
             14. (Omissis).
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si  renda    necessario
          per  la  complessita'  della  materia   o per il numero  di
          schemi trasmessi  nello  stesso  periodo all'esame    della
          commissione.
            16.  Qualora    sia richiesta, ai sensi  del comma 15, la
          proroga per l'adozione del parere, e  limitatamente    alle
          materie   per  cui  essa  sia  concessa,  i    termini  per
          l'esercizio  della delega sono  prorogati di venti  giorni.
          Trascorso    il  termine  di cui al comma  14 ovvero quello
          prorogato  ai sensi  del  comma  15, il  parere  si intende
          espresso favorevolmente".
            17-133. (Omissis).
            134.   Il   Governo   e'   delegato   ad  emanare  uno  o
          piu'   decreti  legislativi      contenenti    disposizioni
          volte   a   semplificare  gli adempimenti dei  contribuenti
          a     modernizzare  il   sistema      di   gestione   delle
          dichiarazioni    e   a    riorganizzare   il  lavoro  degli
          uffici finanziari in modo da assicurare,  ove possibile  la
          gestione   unitaria   delle      posizioni  dei     singoli
          contribuenti sulla  base dei  seguenti principi  e  criteri
          direttivi:
            a)    semplificazione  della   normativa   concernente le
          dichiarazioni delle  imposte sui  redditi e    dell'imposta
          sul    valore aggiunto,  in relazione    alle    specifiche
          esigenze   organizzative     e    alle caratteristiche  dei
          soggetti passivi, al fine di:
            1)  unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
          sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
            2) includere  la dichiarazione del  sostituto di  imposta
          che  abbia  non piu'   di dieci  dipendenti o collaboratori
          in una  sezione della dichiarazione dei redditi;
            3)  unificare per  le dichiarazioni  di  cui ai    numeri
          1)    e  2)    i  termini  e  le  modalita' di liquidazione
          riscossione e accertamento;
            b) unificazione dei criteri di determinazione delle  basi
          imponibili   fiscali     e    di    queste    con    quelle
          contributive     e     delle      relative   procedure   di
          liquidazione,  riscossione,  accertamento    e contenzioso;
          effettuazione   di versamenti   unitari, anche    in  unica
          soluzione  con  eventuale compensazione,  in relazione alle
          esigenze    organizzative  e  alle    caratteristiche   dei
          soggetti  passivi,    delle partite   attive e passive, con
          ripartizione  del gettito tra gli enti   a  cura  dell'ente
          percettore;  istituzione    di  una   commissione nominata,
          entro   un mese dalla data di  entrata  in  vigore    della
          presente  legge con decreto del Ministro delle finanze,  di
          concerto con i Ministri del  tesoro e del lavoro   e  della
          previdenza     sociale,   presieduta     da    uno      dei
          sottosegretari   di  Stato  del  Ministerodelle  finanze  e
          composta da otto membri di  cui  sei  rappresentanti    dei
          Ministeri  suddetti, uno esperto di  diritto  tributario  e
          uno  esperto  in  materia  previdenziale; attribuzione alla
          commissione del compito di formulare proposte entro il   30
          giugno  1997,    in    ordine   a   quanto previsto   dalla
          presente lettera;
            c)  possibilita'   di  prevedere   la   segnalazione,   a
          cura   del concessionario  della  riscossione,  nell'ambito
          della  procedura  di conto fiscale, del  mancato versamento
          da parte  di contribuenti che, con continuita',  effettuano
          il versamento di ritenute fiscali;
            d) presentazione delle  dichiarazioni di cui alla lettera
          a)  e  dei  relativi  allegati  a  mezzo  di  modalita' che
          consentano:
            1)    una   rapida    acquisizione  dei  dati  da   parte
          del  sistema informativo,   nel termine   massimo   di  sei
          mesi dalla  presentazione stessa;
            2)  l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
          comunicato al contribuente   per consentire  una  immediata
          regolarizzazione  degli  aspetti    formali,  per   evitare
          la   reiterazione    di   errori     e comportamenti    non
          corretti  e per  effettuare  tempestivamente  gli eventuali
          rimborsi;
            3)  l'estensione,  anche  ai datori di   lavoro che hanno
          piu' di venti dipendenti,   dell'obbligo    di    garantire
          l'assistenza     fiscale   in qualita'  di    sostituti  di
          imposta  ai   contribuenti  lavoratori dipendenti;
            4)   l'utilizzazione   di    strutture  intermedie    tra
          contribuente    e amministrazione   finanziaria  prevedendo
          per  gli  imprenditori  un maggiore   ricorso   ai   centri
          autorizzati  di   assistenza  fiscale  e l'intervento delle
          associazioni di categoria per i propri  associati  e  degli
          studi  professionali  per  i propri  clienti; l'adeguamento
          al nuovo  sistema  della  disciplina    degli   adempimenti
          demandati    ai predetti    soggetti  e    delle   relative
          responsabilita',   nonche' dell'obbligo di   sottoscrizione
          delle   dichiarazioni e  degli effetti dell'omissione della
          sottoscrizione stessa;
            5) l'utilizzo  del sistema bancario   per i  contribuenti
          che  non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
            6)    la   progressiva    utilizzazione  delle  procedure
          telematiche, prevedendone l'obbligo  per i  predetti centri
          di   assistenza fiscale per   i  dipendenti    e    per  le
          imprese,  per    i   commercialisti, per   i professionisti
          abilitati, per   le associazioni di categoria    e  per  il
          sistema  bancario  in  relazione alle dichiarazioni ad essi
          presentate e per le societa' di capitali in relazione  alle
          proprie dichiarazioni;
            e)  razionalizzazione  delle modalita' di esecuzione  dei
          versamenti attraverso  l'adozione di  mezzi  di   pagamento
          diversificati,    quali  bonifici   bancari,     carte   di
          credito    e      assegni;    previsione    di   versamenti
          rateizzati  mensili   o  bimestrali  con l'applicazione  di
          interessi e revisione  delle modalita' di acquisizione,  da
          parte del sistema  informativo, dei  dati dei    versamenti
          autoliquidati,    anche attraverso procedure   telematiche,
          per rendere coerente  e tempestivo il controllo  automatico
          delle dichiarazioni;
            f)  previsione   di un sistema  di versamenti unitari  da
          effettuare,  per  i  tributi  determinati      direttamente
          dall'ente  impositore,  tramite  la  comunicazione    di un
          avviso recante la   somma  dovuta    per  ciascun  tributo;
          graduale  estensione  di   tale  sistema  anche  a  tributi
          spettanti   a   diversi   enti  impositori  con  previsione
          per  l'ente percettore  dell'obbligo  di   provvedere  alla
          redistribuzione     del  gettito  tra      i   destinatari;
          istituzione  di    una  commissione nominata, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore  della presente legge,  con
          decreto    del Ministro delle   finanze, di concerto con  i
          Ministri del tesoro  e dell'interno, presieduta  da uno dei
          sottosegretari di Stato del  Ministero    delle  finanze  e
          composta  da  otto   membri, di cui tre rappresentanti  dei
          Ministeri suddetti, uno  rappresentante delle regioni,  uno
          rappresentante  dell'Unione    delle province d'Italia, uno
          rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei    comuni
          italiani  e due esperti di diritto tributario e  di finanza
          locale; attribuzione  alla  commissione  del    compito  di
          stabilire,  entro  il    30  giugno    1997,  le  modalita'
          attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
          regionali  e  locali  e   da   estendere   progressivamente
          ai    tributi  erariali   di importo   predefinito   e   ai
          contributi;  individuazione, entro il predetto  termine, da
          parte della   commissione,  dei  soggetti  destinatari  dei
          singoli  versamenti,    tenuto  conto  della    esigenza di
          ridurre  i costi  di  riscossione   e di   migliorare    la
          qualita'  del servizio;
            g)    riorganizzazione degli  adempimenti  connessi  agli
          uffici   del  registro,  tramite  l'attribuzione  in    via
          esclusiva  al  Ministero delle finanze,   dipartimento  del
          territorio, della  gestione  degli   atti immobiliari,    e
          il    trasferimento   ad altri   organi   ed   enti   della
          gestione di particolari atti e adempimenti;
            h)  razionalizzazione  delle  sanzioni    connesse   alle
          violazioni   degli   adempimenti  di  cui  alle  precedenti
          lettere;
            i)   semplificazione,   anche   mediante    utilizzazione
          esclusiva    di procedure  automatizzate,  del  sistema dei
          rimborsi  relativi  alle imposte sui  redditi,  all'imposta
          sui    valore aggiunto, alle  tasse e alle  altre   imposte
          indirette    sugli    affari,      con     facolta'     per
          l'amministrazione   finanziaria   di  chiedere,    fino  al
          termine    di  decadenza  per     l'esercizio   dell'azione
          accertatrice,   idonee garanzie in   relazione  all'entita'
          della  somma   da  rimborsare   e  alla solvibilita'    del
          contribuente.   Sono  altresi'   disciplinate  le modalita'
          con   le  quali l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
          controlli  relativi ai  rimborsi  di imposta  eseguiti  con
          procedure automatizzate;
            l)  revisione  della  composizione dei comitati tributari
          regionali di cui   all'art. 8   della legge   29    ottobre
          1991,    n.  358,    al  fine    di  garantire  un'adeguata
          rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
          comitati di  compiti propositivi; istituzione    presso  il
          Ministero    delle    finanze   di  un  analogo   organismo
          con  compiti consultivi e propositivi;
            m) in occasione  di rimborsi di crediti IRPEF   richiesti
          da  coniugi  con   dichiarazione congiunta,  previsione  di
          un rimborso  personale intestato  singolarmente, a  ciascun
          coniuge,    se  nel     frattempo  sono   sopraggiunti   la
          separazione legale o il divorzio".
           Note all'art. 1:
            -  Si    riporta il testo vigente  dell'art. 51 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato  con  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n. 917:
            "Art.  51  (Redditi  di  impresa). -   1. Sono redditi di
          impresa quelli che  derivano  dall'esercizio  di    imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende   l'esercizio per professione  abituale,  ancorche'
          non esclusiva, delle  attivita' indicate nell'art. 2195 del
          codice civile  e delle attivita'  indicate alle  lettere b)
          e   c) del comma 2  dell'art. 29 che eccedono  i limiti ivi
          stabiliti,  anche se non organizzate in forma di impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
            a) i   redditi derivanti  dall'esercizio  di    attivita'
          organizzate   in  forma    di    impresa    dirette    alla
          prestazione  di  servizi  che  non rientrano nell'art. 2195
          del       codice   civile   tranne    quelle    organizzate
          prevalentemente  con  il lavoro del contribuente e dei suoi
          familiari;
            b)   i   redditi   derivanti   dallo   sfruttamento    di
          miniere,    cave,  torbiere,  saline, laghi, stagni e altre
          acque interne;
            c) i  redditi dei   terreni, per   la  parte    derivante
          dall'esercizio  delle  attivita'   agricole di cui all'art.
          29, pur se nei   limiti  ivi  stabiliti,  ove  spettino  ai
          soggetti  indicati    nelle  lett.  a)  e  b)  del  comma 1
          dell'art. 87 nonche' alle  societa' in nome collettivo    e
          in accomandita semplice.
            3.   Le disposizioni  in materia  di imposte  sui redditi
          che  fanno  riferimento  alle    attivita'  commerciali  si
          applicano,    se  non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".
            - Per  il testo dell'art.   8 del D.P.R.    29  settembre
          1973,    n.  600  (Disposizioni    comuni  in    materia di
          accertamento delle  imposte sui redditi), si veda l'art.  5
          del presente decreto legislativo.
            -  Si    riporta il testo   vigente dell'art. 22, nonche'
          dell'art.  43  (nel  testo  modificato  dall'art.  15   del
          presente  decreto  legislativo),  del  D.P.R.  29 settembre
          1973, n. 600:
            "Art.   22 (Tenuta   e   conservazione delle    scritture
          contabili).    -  Fermo   restando   quanto stabilito   dal
          codice  civile per  il  libro giornale e per il libro degli
          inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri  da
          esse   prescritti,   le   scritture  contabili  di  cui  ai
          precedenti  articoli,     ad  eccezione   delle   scritture
          ausiliarie  di  cui alla  lettera  c)  e  alla  lettera  d)
          dell'art.   14   e   dei   conti individuali   di cui    al
          secondo comma  dell'art.  21, devono  essere tenute a norma
          dell'art.  2219  e    numerate  e bollate a norma dell'art.
          2215  del codice  stesso,  in esenzione   dai tributi    di
          bollo  e    di concessioni governative. La numerazione e la
          bollatura possono essere eseguite  anche dagli  uffici  del
          registro.  Le registrazioni  delle scritture   cronologiche
          e  nelle  scritture  ausiliarie di  magazzino devono essere
          eseguite non oltre sessanta giorni.
            Le   scritture  contabili  obbligatorie    ai  sensi  del
          presente decreto, di  altre leggi  tributarie, del   codice
          civile    o  di   leggi speciali devono  essere  conservate
          fino  a quando   non   siano   definiti   gli  accertamenti
          relativi  al    corrispondente periodo   di imposta,  anche
          oltre  il termine  stabilito dall'art.   2220 del    codice
          civile    o  di altre leggi  tributarie, salvo il  disposto
          dell'art. 2457  del detto codice.  Gli  eventuali  supporti
          meccanografici,  elettronici  e  similari  devono    essere
          conservati  fino a   quando   i dati   contabili in    essi
          contenuti  non siano  stati stampati  sui libri  e registri
          previsti   dalle    vigenti    disposizioni    di    legge.
          L'autorita'  adita   in   sede contenziosa puo'    limitare
          l'obbligo di conservazione  alle scritture rilevanti per la
          risoluzione della controversia in corso.
            Fino  allo  stesso    termine di cui al precedente  comma
          devono essere  conservati    ordinatamente.  per    ciascun
          affare,    gli originali   delle lettere, dei  telegrammi e
          delle fatture ricevuti  e le   copie delle  lettere  e  dei
          telegrammi spediti e delle fatture emesse.
            Con  decreti  del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative   per   la     tenuta
          del   registro  dei  beni ammortizzabili  e   del  registro
          riepilogativo  di    magazzino,   in  considerazione  delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita".
            "Art.  43  (Termine  per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento  devono  essere  notificati,     a   pena   di
          decadenza,   entro    il  31  dicembre  del  quarto    anno
          successivo a   quello in   cui  e'  stata    presentata  la
          dichiarazione.
            Nei     casi       di    omessa    presentazione    della
          dichiarazione  o  di presentazione di  dichiarazione  nulla
          ai  sensi  delle  disposizioni  del  titolo I l'avviso   di
          accertamento puo' essere notificato   fino al  31  dicembre
          del   quinto   anno   successivo     a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
            Fino  alla  scadenza del  termine  stabilito   nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo   essere  integrato     o
          modificato in aumento mediante  la    notificazione      di
          nuovi   avvisi,   in    base  alla  sopravvenuta conoscenza
          di    nuovi   elementi.   Nell'avviso     devono     essere
          specificamente  indicati,    a  pena  di   nullita, i nuovi
          elementi  e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
          a conoscenza dell'ufficio delle imposte".