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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1997, n. 231

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici. Entrata in vigore del decreto: 7-8-1997

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Testo in vigore dal: 7-8-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 1, comma 1, della  legge 2 gennaio 1997, n. 2, che
stabilisce che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle
persone fisiche, nonche' della  presentazione dei certificati modelli
101 e  102, ciascun contribuente puo'  destinare una quota pari  al 4
per  mille   dell'imposta  sul  reddito  delle   persone  fisiche  al
finanziamento dei movimenti e partiti politici;
  Visto l'articolo 1, comma 2, della  stessa legge n. 2 del 1997, che
prevede che  i criteri, i  termini e le modalita'  per l'applicazione
delle disposizioni del  predetto articolo 1, comma  1, sono stabiliti
con  regolamento da  emanare ai  sensi e  dell'articolo 17,  comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data in
vigore della citata legge n. 2 del 1997, assicurando la tempestivita'
ed  economicita'  di  gestione,   nonche'  la  semplificazione  degli
adempimenti a carico dei contribuenti;
  Visto l'articolo  78, commi  da 10  a 24,  della legge  30 dicembre
1991,  n. 413,  che prevede  che i  possessori di  redditi di  lavoro
dipendente  e assimilati  indicati agli  articoli 46  e 47,  comma 1,
lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  possono  adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione  anche  presentando  ai  soggetti  eroganti  i  redditi
stessi,  apposita  dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al
modello approvato  con decreto  ministeriale e sottoscritta  sotto la
propria responsabilita';
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395,  con il quale  e' stato approvato il  regolamento concernente
l'assistenza fiscale  ai lavoratori dipendenti e  assimilati da parte
dei  sostituti di  imposta  e dei  centri  autorizzati di  assistenza
fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  l'articolo  5 del  decreto-legge  31  maggio 1994,  n.  330,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  27 luglio 1994,  n. 473,
che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, all'articolo  78 della
menzionata legge n. 413 del  1991 e al predetto regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
  Visto l'articolo  1, comma  4, lettera d),  del citato  decreto del
Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600,  che prevede
l'esonero dall'obbligo della presentazione  della dichiarazione per i
contribuenti  che  possiedono solo  redditi  di  lavoro dipendente  e
assimilati  certificati dall'ultimo  sostituto di  imposta e  redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla  fonte a titolo di imposta e
il  reddito derivante  dall'abitazione  principale  e sue  pertinenze
purche' di importo  non superiore alla deduzione  di cui all'articolo
34,  comma  4-quater, del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n. 917;
  Visto  l'articolo  2  del   citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973,  n. 600,  che stabilisce  il contenuto
della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
  Visto l'articolo  7 -bis  del citato  decreto del  Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, concernente  i certificati dei
sostituti di imposta;
  Visto  l'articolo  8,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n. 600,  che prevede che i  modelli di
dichiarazione  dei redditi  devono essere  approvati con  decreto del
Ministro delle finanze  entro il 15 febbraio dell'anno  in cui devono
essere  utilizzati   e  che  i   modelli  di  dichiarazione   di  cui
all'articolo  78, comma  10, della  legge 30  dicembre 1991,  n. 413,
devono essere  approvati entro il  31 ottobre dell'anno  precedente a
quello in cui devono essere utilizzati;
  Visto  l'articolo  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973,  n. 600,  concernente le  modalita' di
presentazione delle dichiarazioni;
  Considerato  che  occorre  individuare modalita'  di  effettuazione
della scelta di destinare una quota  pari al 4 per mille dell'imposta
sul reddito  delle persone  fisiche ai  movimenti e  partiti politici
tali  da   consentire  una  tempestiva  acquisizione   dei  dati  per
rispettare il termine del 30 novembre previsto dall'articolo 3, comma
1,  della  citata  legge  n.  2  del  1997,  entro  cui  deve  essere
annualmente  determinato l'ammontare  del  fondo da  ripartire tra  i
detti movimenti e partiti politici;
  Considerato che  occorre stabilire  le modalita'  di determinazione
del fondo da ripartire;
  Ritenuto  che   per  errore  materiale  il   riferimento  contenuto
nell'articolo 1 della citata legge n.  2 del 1997 al modello 102 deve
intendersi riferito al  modello 201, in quanto il modello  102 non e'
piu' approvato dall'amministrazione finanziaria;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Considerato che il Consiglio di Stato ha invitato l'amministrazione
a rettificare formalmente l'errore materiale rilevato con riferimento
all'articolo 1 della legge 2 gennaio  1997, n. 2, e che la Presidenza
del Consiglio  dei Ministri  ha ritenuto,  invece, che  l'articolo 1,
comma 1, della predetta legge  possa essere interpretato nel senso di
attribuire   rilevanza  preminente   ed  assorbente   all'espressione
"dichiarazione annuale  dei redditi" che  e' riferibile, dato  il suo
contenuto generico, a le modalita'  di dichiarazione dei redditi, con
qualsivoglia modello presentate;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
nota n. 34654 del 17 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La scelta  di destinare il 4 per mille  dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  al  finanziamento dei  movimenti  e  partiti
politici si effettua mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal
contribuente  e comunicata  all'Amministrazione finanziaria  all'atto
della  presentazione   della  dichiarazione   dei  redditi   o  delle
dichiarazioni  di  cui all'articolo  78,  comma  10, della  legge  30
dicembre 1991,  n. 413,  o dei certificati  dei sostituti  di imposta
modelli 101 e 201.
  2.  La  scelta  puo'  essere effettuata  dai  contribuenti  persone
fisiche che  presentano la  dichiarazione dei  redditi modello  740 e
modello 730  e dai soggetti  esonerati dall'obbligo di  presentare la
dichiarazione  in  possesso  dei   certificati  modelli  101  e  201,
sempreche' dai detti modelli e certificati risulti dovuta una imposta
netta.
  3. Nei  decreti di  approvazione dei  modelli di  dichiarazione dei
redditi,  compreso   quello  relativo  alla   dichiarazione  prevista
dall'articolo 78, comma  10, della legge 30 dicembre 1991,  n. 413, e
dei certificati dei  sostituti di imposta sono  definite le modalita'
di   effettuazione  della   scelta.   In   relazione  alle   esigenze
organizzative  connesse   ai  procedimenti   di  trasmissione   e  di
acquisizione dei  dati di volta  in volta adottati,  sono individuate
modalita'  di  espressione della  scelta  idonee  a semplificare  gli
obblighi dei contribuenti ed a consentire la piu' rapida ed economica
acquisizione dei dati. A tal fine possono essere previste particolari
modalita' di  individuazione delle buste contenenti  le dichiarazioni
nelle quali e' stata effettuata la scelta di destinare il 4 per mille
dell'imposta sul  reddito delle persone fisiche  al finanziamento dei
movimenti  e partiti  politici.  Nessun obbligo  di comunicazione  e'
previsto nei  confronti dei contribuenti che  non intendono destinare
il  previsto  4 per  mille  dell'imposta  sul reddito  delle  persone
fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e'  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della   Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre 1985,   n.
          1092,   al solo  fine  di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
            -    Il   testo dell'art.   1   della   legge  n.  2/1997
          (Norme   per   la regolamentazione   della    contribuzione
          volontaria    ai    movimenti    o  partiti politici) e' il
          seguente:
            "Art.  1    (Destinazione   del   quattro   per     mille
          dell'IRPEF    al  finanziamento   della politica).   -   1.
          All'atto della   dichiarazione annuale     dei      redditi
          delle   persone    fisiche,   nonche'   della presentazione
          dei  modelli  101   e 102,   ciascun   contribuente    puo'
          destinare  una  quota pari allo  0,4 per cento dell'imposta
          sul reddito delle  persone  fisiche  al  finanziamento  dei
          movimenti  e  partiti politici.
            2.  Il    Ministro delle   finanze, entro trenta   giorni
          dalla   data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
          emana un regolamento ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della
          legge    23  agosto 1988, n.  400, con cui sono stabiliti i
          criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione  delle
          disposizioni     del     presente   articolo,   assicurando
          la  tempestivita'  ed  economicita' di gestione, nonche' la
          semplificazione   degli   adempimenti    a    carico    dei
          contribuenti".
            -  Il   comma 3 dell'art.  17 della legge  n. 400 /  1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Il    comma 10 dell'art. 78   della legge n. 413/1991,
          recante, fra l'altro, istituzione  dei centri di assistenza
          fiscale, prevede che:  "I possessori dei redditi di  lavoro
          dipendente e assimilati indicati agli articoli 46  e    47,
          comma  1,  lettere  a),  d)    e  g),  con esclusione delle
          indennita' percepite  dai membri  del Parlamento   europeo,
          del  testo   unico delle   imposte   sui redditi  approvato
          con decreto  del Presidente della   Repubblica 22  dicembre
          1986,   n.  917,     e  successive  modificazioni,  possono
          adempiere agli obblighi di dichiarazione anche  presentando
          ai  soggetti   eroganti i redditi stessi, entro  il mese di
          febbraio,  apposita dichiarazione   redatta   su   stampato
          conforme    al modello    approvato   con    decreto    del
          Ministro  delle   finanze, sottoscritta  sotto la   propria
          responsabilita'.    Nella  dichiarazione debbono     essere
          indicati    oltre    agli     elementi   prescritti      da
          disposizioni  di  carattere  generale,  i dati e le notizie
          relativi agli eventuali  altri  redditi    posseduti,  agli
          oneri  deducibili    ed  a  tutti  gli    altri    elementi
          necessari  per la  determinazione  del  reddito  imponibile
          e  per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non
          debbono essere  allegati i   documenti  probatori  indicati
          nell'art.  3  del decreto  del Presidente  della Repubblica
          29 settembre  1973, n.  600,  e successive   modificazioni;
          detti  documenti dovranno  essere esibiti solo su richiesta
          dei   competenti   uffici   finanziari  e  dovranno  essere
          conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per
          la durata  prevista dall'art.  43   dello stesso    decreto
          del   Presidente della  Repubblica  n.  600  del   l973.  I
          lavoratori  dipendenti  e pensionati che    adempiano  agli
          obblighi  di    dichiarazione  dei  redditi  secondo quanto
          disposto dal presente comma, possono operare la  scelta  ai
          fini  della destinazione dell'8  per mille dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche mediante  la  sottoscrizione
          di   apposite  schede  conformi  a  modello  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in  busta
          sigillata al sostituto di imposta".