stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1997, n. 206

Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi.

note: Entrata in vigore della legge: 22-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-7-1997
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'estirpazione ed il reimpianto  di  alberi  di  drupacee  e
rosacee colpiti rispettivamente dalle  infezioni  di  "Sharka"  e  di
"Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria
ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 5 aprile 1996,  e  del  29  novembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  10  dicembre  1996,   riconosciuti
contaminati  dai  servizi  fitosanitari  regionali,  possono   essere
concessi dalle  regioni  territorialmente  competenti  contributi  in
conto capitale,  fino  ai  seguenti  importi  in  relazione  all'eta'
dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma  di
lire 10 miliardi: 
  a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18  milioni  per
ettaro, nel primo anno dell'impianto; 
  b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22  milioni  per
ettaro, nel secondo anno; 
  c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27  milioni  per
ettaro, nel terzo anno; 
  d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36  milioni  per
ettaro, dal quarto al nono anno; 
  e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30  milioni  per
ettaro, nel decimo anno; 
  f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24  milioni  per
ettaro, nell'undicesimo anno; 
  g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18  milioni  per
ettaro, dal dodicesimo anno; 
  h) lire 5 mila per astone, nei  casi  in  cui  sia  stata  disposta
l'estirpazione dei vivai. 
  2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a
parziale  copertura   dei   costi   di   estirpazione   in   impianti
specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito. 
  3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono  essere
effettuati anche su altre particelle dell'impresa  beneficiaria.  Nel
caso in cui, per motivi sanitari  accertati  dal  competente  ufficio
regionale, non sia possibile  effettuare  il  reimpianto  su  nessuna
delle  particelle  dell'impresa  beneficiaria,   il   contributo   e'
concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura  dell'80  per
cento. 
  4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche  nei  confronti
delle aziende agricole e vivaistiche che hanno gia'  provveduto  alla
distruzione delle piante in ottemperanza  alle  prescrizioni  imposte
dai servizi fitosanitari regionali. 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.