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DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 6-7-1997
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Testo in vigore dal: 6-7-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 436, di attuazione
della direttiva 94/25/CE;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il
quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima,  il Governo  puo' emanare disposizioni  integrative e
correttive;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato  e  dei
trasporti  e della  navigazione,  di concerto  con  i Ministri  degli
affari esteri,  di grazia  e giustizia,  del tesoro  e delle  poste e
delle telecomunicazioni;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 3  del decreto legislativo 14 agosto  1996, n. 436,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis. Le unita'  da diporto e i componenti di  cui all'articolo 1
si  presumono  conformi ai  requisiti  indicati  al comma  1  qualora
soddisfino  le pertinenti  norme nazionali  adottate in  applicazione
delle  norme  armonizzate i  cui  numeri  di riferimento  sono  stati
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee;  i
riferimenti  delle   norme  nazionali,   che  traspongono   le  norme
armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato   nella   Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE verranno   forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle Comunita'   europee -
          legge comunitaria  per il 1994. Il   comma  5  dell'art.  1
          della    suddetta legge cosi' recita: "5. Entro  i due anni
          dalla data di entrata in vigore   della presente  legge  il
          governo   puo'  emanare    disposizioni    integrative    e
          correttive,   nel   rispetto   dei principi    e    criteri
          direttivi   da   essa  fissati, con  la  procedura indicata
          nei commi 3 e 4".
            -  Il  decreto  legislativo  14   agosto  1996,  n.  436,
          riguarda l'attuazione della direttiva 94/25/CE  in  materia
          di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio
          di unita' da diporto.
            -  La   direttiva 94/25/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.  L
          164  del 30 giugno 1994.
           Note all'art. 1:
            - Per  quanto riguarda  il decreto legislativo  14 agosto
          1996, n.  436, ved.  nota alle   premesse. L'art.  3    del
          suddetto  decreto cosi' recita:
            "Art.   3 (Requisiti  essenziali di  sicurezza). -  1. Le
          unita' da diporto e  i componenti di cui  all'art. 1 devono
          essere  conformi ai requisiti  essenziali in   materia   di
          sicurezza,   salute,      protezione  dell'ambiente  e  dei
          consumatori indicati nell'allegato II.
            2. La  marcatura ''CE''  di cui all'art.  5 attesta    la
          conformita'  delle unita'  da diporto  e dei componenti  ai
          requisiti   indicati al  comma  1,  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 9".