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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154

Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-06-1997
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Testo in vigore dal: 14-6-1997
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 6 febbraio  1996, n.  52, legge comunitaria  per il
1994, ed, in  particolare, gli articoli 1 e 3,  nonche' l'articolo 17
che detta  i criteri di  delega al  Governo per il  recepimento della
direttiva 93/98/CEE,  del Consiglio del 29  ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi;
  Vista la  legge 22 aprile  1941, n. 633, concernente  la protezione
del diritto d'autore;
  Visto  il decreto  legislativo  23 ottobre  1996,  n. 581,  recante
attuazione della  direttiva 93/83/CEE per il  coordinamento di alcune
norme in materia di diritto  d'autore e diritti connessi, applicabili
alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;
  Visto il  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 541,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Visto  il decreto  legislativo luogotenenziale  20 luglio  1945, n.
440;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i  Ministri degli affari esteri, di  grazia e giustizia,
del tesoro, delle poste e telecomunicazioni  e per i beni culturali e
ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modalita' di determinazione di equo compenso all'autore
  1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis  della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e' aggiunto  il seguente  periodo:  "In difetto  di accordo  da
concludersi   tra   le   categorie  interessate   quali   individuate
dall'articolo  16, primo  comma, del  regolamento, detto  compenso e'
stabilito  con  la  procedura  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alla  Comunita'  europea,
          legge  comunitaria  1994.  Gli  articoli    1, 3 e 17 cosi'
          recitano:
            "Art.  1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione    di
          direttive comunitarie).  - 1.  Il  Governo  e' delegato  ad
          emanare,  entro    il  termine di   un anno dalla   data di
          entrata in  vigore    della  presente  legge,  i    decreti
          legislativi    recanti  le    norme  occorrenti    per dare
          attuazione  alle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A.  Ove  ricorrano  deleghe  al   Governo  per
          l'emanazione    di   decreti legislativi  recanti le  norme
          occorrenti  per     dare   attuazione      alle   direttive
          comunitarie  o  sia  prevista  l'emanazione di  regolamenti
          attuativi, tra i principi e  i  criteri  generali  dovranno
          sempre  essere previsti  quelli  della  piena   trasparenza
          e  della  imparzialita' dell'attivita'  amministrativa,  al
          fine   di     garantire  il    diritto  di  accesso    alla
          documentazione  e   ad una   corretta   informazione    dei
          cittadini,  nonche',  nei    modi opportuni, i diritti  dei
          consumatori e degli utenti.
            2.  Se per  effetto di  direttive notificate  nel secondo
          semestre dell'anno di   cui al   comma  1  la    disciplina
          risultante    da  direttive  comprese  nell'elenco   di cui
          all'allegato  A e' modificata  senza che  siano  introdotte
          nuove  norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine e'
          prorogata di sei mesi.
            3. I decreti  legislativi sono adottati,  nel    rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23    agosto  1988, n. 400, su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza  istituzionale  prevalente   per la materia e di
          concerto con i Ministri degli affari  esteri, di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
            4.    Gli  schemi    dei    decreti legislativi   recanti
          attuazione  delle direttive comprese   nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberizione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri, sono trasmessi, entro il  termine
          di cui   al comma   1 o al   comma  2,  alla    Camera  dei
          deputati   ed  al Senato  della  Repubblica  perche'  su di
          essi  sia espresso, entro quaranta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il parere delle  commissioni competenti  per
          materia. Decorso  tale termine  i decreti   sono  adottati.
          Qualora  il    termine  previsto    per  il    parere delle
          Commissioni  scada nei   trenta giorni  antecedenti    allo
          spirare  del  termine previsto  al comma 1 o al comma  2, o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di novanta giorni.
            5.  Entro  i  due  anni  dalla data di enatrata in vigore
          della presente legge il Governo puo'  emanare  disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
            "Art.   3   (Criteri   e   principi   direttivi  generali
          della   delega legislativa). -  1.    Salvi  gli  specifici
          principi    e  criteri  direttivi  stabiliti negli articoli
          seguenti ed in aggiunta  a quelli contenuti nelle direttive
          da   attuare, i decreti legislativi  di    cui  all'art.  1
          saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
            a)   le   amministrazioni      interessate  provvederanno
          all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le  ordinarie
          strutture amministrative;
            b) per evitare  disarmonie con le discipline vigenti  per
          i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse;
            c)  salva l'applicazione delle  norme penali vigenti, ove
          necessario per assicurare l'osservanza delle   disposizioni
          contenute nei decreti legislativi saranno previste sanzioni
          amministrative    e   penali   per   le   infrazioni   alle
          disposizioni dei decreti stessi.   Le sanzioni  penali  nei
          limiti  rispettivamente,  dell'ammenda fino a lire duecento
          milioni e dell'arresto fino a tre  anni, saranno  previste,
          in  via  alternativa  o congiunta, solo nei casi in  cui le
          infrazioni  ledono  o  espongono  a  pericolo     interessi
          generali   dell'ordinamento   interno   del tipo  di quelli
          tutelari dagli articoli 34 e   35 della legge  24  novembre
          1981,  n.   689.   In  tali  casi    saranno  previste:  la
          pena     dell'ammenda  alternativa   all'arresto   per   le
          infrazioni      che  espongono  a  pericolo  o  danneggiano
          l'interesse  protetto; la  pena dell'arresto   congiunta  a
          quella   dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  recano  un
          danno  di particolare gravita'. La sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma    non  inferiore    a  lire
          cinquantamila  e non  superiore a  lire duecento    milioni
          sara'  prevista    per    le    infrazioni che   ledono   o
          espongono  a   pericolo  interessi  diversi   da     quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti,   le   sanzioni suindicate   saranno  determinate
          nella    loro    entita',  tenendo    conto della   diversa
          potenzialita'     lesiva   dell'interesse   protetto    che
          ciascuna  infrazione presenta  in  astratto,  di specifiche
          qualita'  personali  del   colpevole, comprese   qualle che
          impongono particolari doveri di   prevenzione, controllo  o
          vigilanza,      nonche'   del  vantaggio  patrimoniale  che
          l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente
          nel cui  interesse egli  agisce. In ogni  caso, in   deroga
          ai   limiti   sopra   indiati,   per   le  infrazioni  alle
          disposizioni dei decreti legislativi   saranno     previste
          sanzioni    penali    o  amministrative identiche a  quelle
          eventualmente gia' comminate   dalle leggi vigenti  per  le
          violazioni  che  siano    omogenee  e  di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
            d)  eventuali spese  non contemplate  da   leggi  vigenti
          e  che    non  riguardano   l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o regionali    potranno  essere
          previste  nei    soli limiti   occorrenti per l'adempimento
          degli obblighi   di   attuazione   delle direttive;    alla
          relativa    copertura, in   quanto non   sia possibile  far
          fronte    con  i  fondi  gia'  assegnati  alle   competenti
          amministrzioni, si provvedera' a norma  degli articoli  5 e
          21  della    legge  16    aprile 1987,   n. 183, osservando
          altresi' il  disposto  dell'art. 11-ter,  comma 2,    della
          legge 5  agosto 1978, n. 468,  introdotto dall'art. 7 della
          legge 23 agosto 1988, n. 362;
            e)   sara'   previsto,   se  non  in  contrasto   con  la
          disciplina comunitaria, che   l'onere  di  prestazioni    o
          controlli  da    eseguirsi  a  cura di   uffici pubblici in
          applicazione delle direttive  da attuare sia posto a carico
          dei soggetti interessati;
            f) all'attuazione di direttive  che modificano precedenti
          direttive gia' attuate  con legge o  decreto legislativo si
          provvedera',    se  la  modificazione     non      comporta
          ampliamento    della    materia   regolata, apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla legge   o   al    decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
            g)   i   decreti   legislativi   potranno   disporre   la
          delegificazione della disciplina di   materie  non  coperte
          da   riserva   assoluta   di     legge,  le  quali    siano
          suscettibili di  modifiche   non   attinenti ai    principi
          informatori    delle   direttive   e degli  stessi  decreti
          legislativi,  autorizzando,    ai  fini    delle   suddette
          modifiche,  l'esercizio  della potesta' normativa, anche di
          carattere regolamentare, delle autorita' competenti;
            h)  i decreti  legislativi assicureranno  in ogni    caso
          che,    nelle materie trattate  dalle direttive da attuare,
          la  disciplina  disposta  sia  pienamente    conforme  alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega".
            "Art.  17  (Durata di  protezione del diritto  d'autore e
          di  alcuni  diritti  connessi:    disposizioni  dirette   a
          criteri  di  delga).  -    1.  I termini   di   durata   di
          protezione  dei  diritti  di  utilizzazione economica delle
          opere dell'impegno di cui   al  titolo  I  della  legge  22
          aprile    1941,   n. 633,   e   successive   modificazioni,
          previsti  dagli articoli 25,   26, 27, 27-bis, 31,    32  e
          32-bis  della  legge medesima, sono elevati a  70 anni. Del
          pari il termine  di durata di protezione dei   diritti  dei
          produttori  di    dischi  fonografici    e  di   apparecchi
          analoghi   di   cui al   titolo    II,    capo    I,  della
          suindicata    legge,  previsto  all'art.    75  della legge
          stessa, e'  elevato a 50  anni. E' inoltre elevato    a  50
          anni  il   termine di  durata di  protezione dei diritti di
          coloro che esercitano l'attivita' di emissione  radiofonica
          o    televisiva di   cui   al titolo   II, capo  II,  della
          legge  citata, previsto all'art.  79 della   legge  stessa.
          E'   altresi' elevato  a 50 anni  il termine  di durata  di
          protezione  dei diriti   degli artisti interpreti  e  degli
          artisti  esecutori  di  cui al titolo   II, capo III, della
          legge    citata,  previsto    dll'art.  85    della   legge
          medesima.   E'   abrogato  il    termine  di    proroga  di
          protezione    previsto        dal    decreto    legislativo
          luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
            2.  I   termini di durata di  protezione disciplinati nel
          comma  1 si applicano anche alle   ore ed  ai  diritti  non
          piu'  protetti sulla base dei termini previgenti.
            3.  Ai fini  del prolungamento della durata di protezione
          di cui al comma  1 si   applicano, salvo   diverso  accordo
          tra  gli    autori,  loro  eredi e legatari ed i rispettivi
          cessionari, le norme contenute negli articoli da 2  a 5 del
          decreto legislativo   luogotenenziale 20  luglio  1945,  n.
          440.
            4. Restano pienamente  salvi e impregiudicati gli  atti e
          contratti  fatti  o  stipulati anteriormente alla   data di
          entrata in vigore della presente legge,  anche  in  deroga,
          per  i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'art.
          119, terzo comma, della legge   22  aprile  1941,  n.  633,
          nonche'  i diritti   legittimamente acquisiti ed esercitati
          dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particoalre  sono
          fatte salve:
            a)  la distribuzione  e  la riproduzione  delle  edizioni
          di    opere cadute   in    pubblico  dominio    secondo  la
          disciplina    previgente  limitatamente  alla  composizione
          grafica    ed  alla  veste  editoriale  con  le    quali la
          pubblicazione  e' avvenuta,   effettuata   da coloro    che
          avevano    intrapreso detta   distribuzione e  riproduzione
          prima   della data di entrata in  vigore    della  presente
          legge.  Tale distribuzione e riproduzione  consentita senza
          corrispettivi si  estende anche  agli aggiornamenti  futuri
          che la natura delle opere richiede;
            b)   la   distribuzione,  limitatamente  al  periodo   di
          tre  mesi successivo alla data  di entrata in vigore  della
          presente  legge,  dei dischi  fonografici    ed  apparecchi
          analoghi,   i    cui   diritti   di  utilizzazione    siano
          scaduti   secondo   la   disicplina  previgente, effettuata
          da coloro  che hanno  riprodotto e  messo in   commercio  i
          predetti    supporti   prima   della   data di  entrata  in
          vigore  della presente legge.
            5. Per  quanto non disciplinato  dai commi   da 1 a    4,
          l'attuazione della direttiva  93/98/CEE del Consiglio sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  saranno modificati,  ove occorra, i termini  iniziali
          di computo della protezione;
            b)   saranno  riconosciuti  e  disicplinati    i  diritti
          relativi ad opere lecitamente   pubblicate    o  comunicate
          per   la  prima volta  dopo  la scadenza di  protezione del
          diritto  d'autore,  nonche'    alle  edizioni  critiche   e
          scientifiche  di opere  in pubblico dominio, in conformita'
          alle disposiioni degli articoli 4 e 5 della direttiva,  nel
          quadro  dei  diritti tutelati  dalla legge  22 aprile 1941,
          n. 633,  e successive modificazioni;
            c)   saranno   previste   disposizioni   transitorie   in
          relazione   ai rapporti giuridici sorti  anteriormente al 1
          luglio 1995,  al fine di salvaguardare i  diritti  aquisiti
          di terzi;
            d)  per  le opere  cinematografiche e  assimilate, tenuto
          conto del notevole prolungamento  del termine di durata  di
          protezione rispetto alle altre categorie  di  opere,  sara'
          introdotta  in  via  permanente una previsione  di compenso
          non rinunciabile   legata alla    utilizzaizone  dell'opera
          stessa  stabilita, in difetto  di accordo fra le parti, con
          la   procedura   di   cui    all'art.  4    del     decreto
          legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
            6.   E'   comunque   consentita   la  prosecuzione  dello
          sfruttamento,  senza  corrispettivo  alcuno,  dei   diritti
          relativi   alle   opere   per   l'emissione  radiofonica  e
          televisiva, da parte   dei concessionari  del  servizio  di
          radiodiffusione      che     ne     hanno  intrapreso    lo
          sfruttamento,      ovvero   iniziata   la    realizzazione,
          anteriormente al 1 luglio 1995".
            -  La direttiva 93/98/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. n. L
          290 del 24 novembre 1993.
            - La legge del 22 aprile  1941, n. 633,  reca  protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio.
            - Il decreto  legislativo 23 ottobre 1996, n.  581,  reca
          attuazione della direttiva  93/83/CEE per  il coordinamento
          di  alcune    norme  in materia   di diritto   d'autore   e
          diritti  connessi, applicabili  alla radiodiffusione e alla
          ritrasmissione via cavo.
            - La direttiva  93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          248 del 6 ottobre 1993.
            -  Il decreto-legge  23   ottobre 1996,   n.   541,  reca
          disposizioni  urgenti  in    materia  di  bilancio   per le
          imprese operanti   nel  settore  dell'editoria    e      di
          protezione     del  diritto   d'autore,  nonche' interventi
          per lo spettacolo.
            -   La   legge   23   dicembre    1996,   n.   650,    di
          conversione,    con modificazioni,   del   decreto-legge 23
          dicembre  1996,   n. 545,   reca disposizioni  urgenti  per
          l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva.    Interventi
          per  il   riordino   della  RAI    S.p.a.,  nel     settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva e sonora in   ambito locale   nonche'  per    le
          trasmissioni  televisive in  forma codificata.
            -  Il decreto   legislativo 20 luglio 1945, n. 440,  reca
          proroga dei  termini  per    la  protezione    delle  opere
          dell'ingegno e  dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile
          1941, n. 633.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  18-bis,  della legge 22
          aprile 1941, n.   633, aggiunto dall'art.   2  del  decreto
          legislativo   16 novembre 1994, n.  685, con  le  modifiche
          approvate dal  presente  decreto, e'  il seguente:
            "Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare  ha
          oggetto la cessione  in uso  degli  originali,  copie o  di
          supporti  di    opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
          per  un  periodo  limitato  di  tempo  ed   ai   fini   del
          conseguimento    di  un  beneficio  economico o commerciale
          diretto o indiretto.
            2.  Il  diritto esclusivo   di   dare   in   prestito  ha
          l'oggetto   la cessione  in uso  degli  originali,  copie o
          di  supporti di  opere, tutelate  dal   diritto   d'autore,
          fatta  da  istituzioni  aperte  al pubblico, per un periodo
          di  tempo    limitato,  a  fini diversi da quelli di cui al
          comma 1.
            3. L'autore ha il potere esclusivo    di  autorizzare  il
          noleggio o il prestito da parte di terzi.
            4. I suddetti diritti e poteri  non si esauriscono con la
          vendita  o  con la distribuzione   in qualsiasi forma degli
          originali,  di copie o di supporti delle opere.
            5. L'autore, anche  in caso di cessione del diritto    di
          noleggio   ad   un   produttore   di  fonogrammi  di  opere
          cinematografiche o audiovisive o sequenze di   immagini  in
          movimento,    conserva  il  diritto    di  ottenere un'equa
          remunerazione per il  noleggio    da  questi  a  sua  volta
          concluso  con  terzi.    Ogni patto contrario e'  nullo. In
          difetto  di    accordo  da  concludersi  tra  le  categorie
          interessate  quali  individuate dall'art.  16, primo comma,
          del regolamento,    detto  compenso  e'  stabilito  con  la
          procedura  di    cui  all'art.  4 del   decreto legislativo
          luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
            6. I  commi da 1  a 4  non si applicano   in relazione  a
          progetti   o   disegni  di  edifici  e  ad  opere  di  arte
          applicata".
            - Per  il decreto  legislativo luogotenenziale  20 luglio
          1945, n.   440, vedi note alle  premesse.  L'art.  4  cosi'
          recita:
            "Art.  4.  - L'ammontare del   corrispettivo e ogni altra
          modilita' di esercizio del  diritto di   cui sopra  saranno
          fissati,  in    difetto  di  accordo  tra  le  parti, da un
          collegio arbitrale di tre membri nominati uno  da  ciascuna
          delle  parti ed   il terzo, con funzioni di presidente, dai
          due   arbitri  cosi'  nominati,    e,   in   difetto     di
          accordo,    dall'ufficio   della   proprieta'   letteraria,
          artistica e scientifica.
             Gli arbitri decideranno secondo equita'".