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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154

Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-06-1997
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  14-6-1997

Art. 14

Protezione di opere non pubblicate anteriormente
1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Capo III-bis
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE.
Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.".