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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 152

Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 4-7-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146,  legge
comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per  il
recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14  ottobre
1991,  relativa  all'obbligo  di  informare   il   lavoratore   delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
legge comunitaria per il 1994; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 9-bis del decretolegge 1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  del  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
               (Informazioni sul rapporto di lavoro). 
  1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a comunicare al
lavoratore, secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  le  seguenti
informazioni: 
    a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei  co-datori  di
cui all'articolo 30, comma 4-ter e  31,  commi  3-bis  e  3-ter,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso  o
predominante, il datore di  lavoro  comunica  che  il  lavoratore  e'
occupato in luoghi diversi, o e' libero  di  determinare  il  proprio
luogo di lavoro; 
    c) la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
    d) l'inquadramento, il  livello  e  la  qualifica  attribuiti  al
lavoratore o, in alternativa, le  caratteristiche  o  la  descrizione
sommaria del lavoro; 
    e) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
    f) la tipologia di rapporto di  lavoro,  precisando  in  caso  di
rapporti a termine la durata prevista dello stesso; 
    g)  nel   caso   di   lavoratori   dipendenti   da   agenzia   di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese  utilizzatrici,
quando e non appena e' nota; 
    h) la durata del periodo di prova, se previsto; 
    i) il diritto a ricevere la  formazione  erogata  dal  datore  di
lavoro, se prevista; 
    l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli  altri  congedi
retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se cio'  non  puo'  essere
indicato all'atto dell'informazione, le modalita' di determinazione e
di fruizione degli stessi; 
    m) la procedura, la forma e i termini del preavviso  in  caso  di
recesso del datore di lavoro o del lavoratore; 
    n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e
i relativi elementi costitutivi,  con  l'indicazione  del  periodo  e
delle modalita' di pagamento; 
    o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali
condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua  retribuzione,
nonche' le eventuali condizioni per i cambiamenti  di  turno,  se  il
contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario  di  lavoro
in tutto o in gran parte prevedibile; 
    p)  se  il  rapporto  di  lavoro,  caratterizzato  da   modalita'
organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non  prevede
un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro  informa
il lavoratore circa: 
      1) la variabilita' della programmazione del lavoro, l'ammontare
minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro
prestato in aggiunta alle ore garantite; 
      2) le ore e i giorni di riferimento in  cui  il  lavoratore  e'
tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 
      3) il periodo minimo  di  preavviso  a  cui  il  lavoratore  ha
diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa  e,  ove  cio'
sia consentito dalla  tipologia  contrattuale  in  uso  e  sia  stato
pattuito, il termine entro cui il datore  di  lavoro  puo'  annullare
l'incarico; 
    q)  il  contratto  collettivo,  anche  aziendale,  applicato   al
rapporto di lavoro,  con  l'indicazione  delle  parti  che  lo  hanno
sottoscritto; 
    r)  gli  enti  e  gli  istituti   che   ricevono   i   contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e  qualunque
forma di protezione in  materia  di  sicurezza  sociale  fornita  dal
datore di lavoro stesso; 
    s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalita'
di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo
di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. 
  2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e' assolto  mediante
la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione  del  rapporto
di   lavoro   e   prima   dell'inizio   dell'attivita'    lavorativa,
alternativamente: 
    a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; 
    b) della copia della comunicazione di instaurazione del  rapporto
di lavoro di cui all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1  eventualmente  non  contenute
nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in  ogni  caso
fornite per iscritto al lavoratore entro i  sette  giorni  successivi
all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui  alle
lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al  lavoratore
entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa. 
  4. In caso  di  estinzione  del  rapporto  di  lavoro  prima  della
scadenza del termine di un mese  dalla  data  dell'instaurazione,  al
lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni
di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
  5. Agli obblighi informativi di cui al presente articolo e' tenuto,
nei limiti della compatibilita', anche il committente nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo  409,  n.  3,  del  codice  di
procedura civile, dei rapporti di cui all'articolo 2,  comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei  contratti  di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96. 
  5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i),  l),  m),
n), (( o) e r) )), possono essere  comunicate  al  lavoratore,  e  il
relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione  del  riferimento
normativo  o  del  contratto  collettivo,  anche  aziendale,  che  ne
disciplina le materie. 
  6. Le disposizioni normative e dei contratti  collettivi  nazionali
relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di
lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo  trasparente,
chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il  sito  internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per
le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese  disponibili
tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica. 
  6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti  di  cui  al
comma  1  del   presente   articolo   e   della   uniformita'   delle
comunicazioni, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare o a mettere
a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione  sul  sito
web, i contratti  collettivi  nazionali,  territoriali  e  aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili  al  rapporto
di lavoro. 
  7. Ai lavoratori marittimi e  ai  lavoratori  della  pesca  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere p) e r). 
  8. Le informazioni di  cui  al  comma  1  sono  conservate  e  rese
accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova
della trasmissione o della ricezione. 
                                                                  (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  a
tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data  del  1°  agosto
2022".