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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 152

Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal: 27-6-1997
al: 12-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146,  legge
comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per  il
recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14  ottobre
1991,  relativa  all'obbligo  di  informare   il   lavoratore   delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
legge comunitaria per il 1994; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 9-bis del decretolegge 1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  del  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Obbligo di informazione 
  1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto  a  fornire  al
lavoratore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'assunzione,  le
seguenti informazioni: 
    a) l'identita' delle parti; 
  b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di  lavoro  fisso  o
predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato  in  luoghi
diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
    c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
  d) la durata del rapporto di lavoro, precisando  se  si  tratta  di
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 
    e) la durata del periodo di prova se previsto; 
  f)  l'inquadramento,  il  livello  e  la  qualifica  attribuiti  al
lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione  sommaria  del
lavoro; 
  g) l'importo iniziale della  retribuzione  e  i  relativi  elementi
costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; 
  h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore  o
le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie; 
    i) l'orario di lavoro; 
    l) i termini del preavviso in caso di recesso. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto: 
  a)  nel  contratto  di  lavoro  scritto  ovvero  nella  lettera  di
assunzione o in ogni  altro  documento  scritto,  da  consegnarsi  al
lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione; 
  b) nella dichiarazione di cui  all'articolo  9-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la
predetta disposizione. 
  3. In caso  di  estinzione  del  rapporto  di  lavoro  prima  della
scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione,  al
lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le  indicazioni
di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
  4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e),  g),
h), i) ed l) del comma 1, puo' essere effettuata mediante  il  rinvio
alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146,  legge
comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per  il
recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14  ottobre
1991,  relativa  all'obbligo  di  informare   il   lavoratore   delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
legge comunitaria per il 1994; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 9-bis del decretolegge 1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  del  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Obbligo di informazione 
  1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto  a  fornire  al
lavoratore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'assunzione,  le
seguenti informazioni: 
    a) l'identita' delle parti; 
  b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di  lavoro  fisso  o
predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato  in  luoghi
diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
    c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
  d) la durata del rapporto di lavoro, precisando  se  si  tratta  di
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 
    e) la durata del periodo di prova se previsto; 
  f)  l'inquadramento,  il  livello  e  la  qualifica  attribuiti  al
lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione  sommaria  del
lavoro; 
  g) l'importo iniziale della  retribuzione  e  i  relativi  elementi
costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; 
  h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore  o
le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie; 
    i) l'orario di lavoro; 
    l) i termini del preavviso in caso di recesso. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto: 
  a)  nel  contratto  di  lavoro  scritto  ovvero  nella  lettera  di
assunzione o in ogni  altro  documento  scritto,  da  consegnarsi  al
lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione; 
  b) nella dichiarazione di cui  all'articolo  9-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la
predetta disposizione. 
  3. In caso  di  estinzione  del  rapporto  di  lavoro  prima  della
scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione,  al
lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le  indicazioni
di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
  4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e),  g),
h), i) ed l) del comma 1, puo' essere effettuata mediante  il  rinvio
alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.