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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 151

Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-6-1997
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Testo in vigore dal: 27-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 6 febbraio  1996, n.  52, legge comunitaria  per il
1994, ed  in particolare l'articolo  40 recante criteri di  delega al
Governo per  l'attuazione della direttiva 92/56/CEE,  che modifica la
direttiva  75/129/CEE, sul  riavvicinamento delle  legislazioni degli
Stati membri relative ai licenziamenti collettivi;
  Vista  la legge  23  luglio 1991,  n. 223,  ed  in particolare  gli
articoli 4 e 24;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto  con i
Ministri degli  affari esteri,  di grazia e  giustizia, del  tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
  1. All'articolo 4,  comma 3, della legge 23 luglio  1991, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  dopo le  parole:  "del personale  eccedente"  sono inserite  le
seguenti: "nonche' del personale abitualmente impiegato";
  b)  dopo  le parole:  "del  programma  medesimo" sono  inserite  le
seguenti:   "del  metodo   di  calcolo   di  tutte   le  attribuzioni
patrimoniali  diverse  da  quelle gia'  previste  dalla  legislazione
vigente e dalla contrattazione collettiva".
  2. All'articolo 4,  comma 5, della legge 23 luglio  1991, n. 223, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Qualora  non sia  possibile evitare  la riduzione  di personale,  e'
esaminata  la   possibilita'  di   ricorrere  a  misure   sociali  di
accompagnamento   intese,    in   particolare,   a    facilitare   la
riqualificazione  e la  riconversione  dei  lavoratori licenziati.  I
rappresentanti sindacali dei lavoratori  possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da esperti.".
  3. Dopo il comma 15 dell'articolo  4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "15-bis.   Gli   obblighi    di   informazione,   consultazione   e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che
le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente
articolo siano  assunte dal datore di  lavoro o da un'impresa  che lo
controlli.  Il datore  di lavoro  che  viola tali  obblighi non  puo'
eccepire  a   propria  difesa  la  mancata   trasmissione,  da  parte
dell'impresa  che  lo  controlla, delle  informazioni  relative  alla
decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.".
  4. All'articolo 24, comma 1, della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni, dopo  le parole:  "commi da  2 a  12" sono
aggiunti: "e 15-bis".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Treu, Ministro del lavoro e  della
                                  previdenza sociale
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Flick,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
                                   Bersani, Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: F lick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita'    europee  -
          legge  comunitaria  per    il 1994.   L'art. 40 delega   il
          Governo  all'attuazione  della  direttiva   92/56/CEE   che
          modifica       la       direttiva       75/129/CEE      sul
          ravvicinamento     delle legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai licenziamenti collettivi.  L'art. 40 recita:
            "Art.    40    (Licenziamenti    collettivi:   criteri di
          delega).  -   1.   L'attuazione della  direttiva  92/56/CEE
          del     Consiglio     sara'     informata     all'obiettivo
          dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge  23
          luglio  1991,  n.  223,    di  attuazione  della  direttiva
          75/129/CEE del Consiglio, integrando  la consultazione  con
          l'esame    delle possibili misure  di   riqualificazione  e
          di  riconversione    dei   lavoratori  licenziati,  nonche'
          alla  necessita'    che  gli  obblighi  di  informazione  e
          consultazione  siano adempiuti  indipendentemente dal fatto
          che le decisioni   riguardanti    i  licenziamenti    siano
          prese    dal  datore    di  lavoro  o  da un'impresa che lo
          controlli".
            - La direttiva  92/56/CEE e' pubblicata in G.U.C.E n.   L
          245 del 26 agosto 1992.
            - La direttiva 75/129/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. n. L
          48 del 22 febbraio1975.
            -  La  legge  23    luglio  1991, n. 223, reca norme   in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamento  di
          disoccupazione,  attuazione  di direttive   della Comunita'
          europea,  avviamento al  lavoro ed   altre disposizioni  in
          materia  di  mercato  del    lavoro.  Gli articoli 4   e 24
          recitano:
            "Art.   4    (Procedura    per    la  dichiarazione    di
          mobilita').   -   1.  L'impresa  che sia  stata  ammessa al
          trattamento,  straordinario    di  integrazione  salariale,
          qualora  nel  corso  di  attuazione  del  programma  di cui
          all'art. 1  ritenga di  non essere in  grado di   garantire
          il reimpiego a  tutti i lavoratori  sospesi e  di non poter
          ricorrere  a misure alternative, ha facolta' di  avviare le
          procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo.
            2. Le imprese che intendano esercitare   la  facolta'  di
          cui  al  comma  1    sono  tenute   a darne   comunicazione
          preventiva   per iscritto   alle  rappresentanze  sindacali
          aziendali  costituite  a norma   dell'art. 19, della  legge
          20  maggio  1970,    n.  300,   nonche'   alle   rispettive
          associazioni  di  categoria.  In    mancanza delle predette
          rappresentanze la  comunicazione   deve  essere  effettuata
          alle      associazioni    di  categoria  aderenti      alle
          confederazioni    maggiormente  rappresentative  sul  piano
          nazionale. La  comunicazione alle associazioni di categoria
          puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei
          datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce
          mandato.
            3. La comunicazione  di cui al comma 2    deve  contenere
          indicazione:    dei motivi   che determinano  la situazione
          di  eccedenza;    dei  motivi  tecnici,  organizzativi    o
          produttivi,  per  i quali si ritiene  di non poter adottare
          misure idonee a porre rimedio alla predetta  situazione  ed
          evitare,  in    tutto  o  in  parte,  la dichiarazione   di
          mobilita'; del numero,  della collocazione   aziendale    e
          dei  profili    professionali delpersonale   eccedente; dei
          tempi  di attuazione  del programma  di mobilita':    delle
          eventuali    misure  programmate    per  fronteggiare    le
          conseguenze  sul   piano  sociale  della  attuazione    del
          programma medesimo.  Alla comunicazione  va allegata  copia
          della    ricevuta  del versamento all'INPS,   a titolo   di
          anticipazione  sulla somma  di cui all'art. 5, comma 4,  di
          una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione    salariale  moltiplicato per il   numero dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
            4. Copia della comunicazione di cui al comma  2  e  della
          ricevuta  del  versamento di  cui al comma  3 devono essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione.
            5.      Entro   sette     giorni     dalla   data     del
          ricevimento   della comunicazione di  cui al  comma 2,    a
          richiesta  delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
          rispettive    associazioni si procede ad un esame congiunto
          tra le parti, allo  scopo di esaminare le  cause che  hanno
          contribuito   a  determinare  l'eccedenza del  personale  e
          le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale,
          o di una sua parte,  nell'ambito  della  stessa    impresa,
          anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili
          di gestione del tempo di lavoro.
            6.    La  procedura   di   cui al   comma 5  deve  essere
          esaurita   entro quarantacinque  giorni  dalla  data    del
          ricevimento  della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
          da' all'Ufficio provinciale del   lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul    risultato della
          consultazione  e  sui  motivi  del    suo  eventuale  esito
          negativo.  Analoga  comunicazione    scritta  puo'   essere
          inviata   dalle  associazioni sindacali dei lavoratori.
            7.  Qualora  non  sia   stato  raggiunto  l'accordo,   il
          direttore  dell'Ufficio   provinciale  del  lavoro e  della
          massima   occupazione convoca le  parti    al  fine  di  un
          ulteriore  esame    delle materie di cui al comma  5, anche
          formulando proposte per  la realizzazione,  di un  accordo.
          Tale  esame    deve comunque esaurirsi entro  trenta giorni
          dal ricevimento  da parte   dell'Ufficio   provinciale  del
          lavoro  e  della massima  occupazione  della  comunicazione
          dell'impresa  prevista  al comma 6.
            8. Qualora il numero dei   lavoratori  interessati  dalla
          procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
            9. Raggiunto   l'accordo sindacale   ovvero  esaurita  la
          procedura  di  cui   ai   commi 6,   7  e  8, l'impresa  ha
          facolta'  di collocare   in mobilita'  gli  impiegati,  gli
          operai  e  i  quadri  eccedenti, comunicando per iscritto a
          ciascuno di essi  il recesso, nel rispetto dei  termini  di
          preavviso.      Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori
          collocati  in  mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun
          soggetto  del  nominativo,  del luogo di   residenza, della
          qualifica, del livello   di inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche'  con puntuale indicazione delle
          modalita'  con  le  quali sono stati applicati i criteri di
          scelta di   cui all'art.    5,  comma    1,    deve  essere
          comunicato  per    iscritto all'Ufficio   regionale     del
          lavoro  e  della   massima  occupazione competente,    alla
          commissione    regionale      per    l'impiego     e   alle
          associazioni di categoria di cui al comma 2.
            10.  Nel    caso in cui l'impresa  rinunci a collocare in
          mobilita' i lavoratori  o ne  collochi un  numero inferiore
          a quello  risultante dalla comunicazione di  cui  al  comma
          2,  la  stessa  procede  al recupero delle somme  pagate in
          eccedenza rispetto a  quella dovuta  ai sensi dell'art.  5,
          comma  4,    mediante conguaglio   con i  contributi dovuti
          all'INPS,  da effettuarsi  con il  primo versamento   utile
          successivo  alla  data  di determinazione  del  numero  dei
          lavoratori  posti  in mobilita'.
            11. Gli   accordi sindacali stipulati   nel  corso  delle
          procedure  di  cui al  presente articolo, che  prevedano il
          riassorbimento  totale o parziale dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma  dell'art.    2103  del  codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
            12.  Le  comunicazioni  di cui al   comma 9 sono prive di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
            13.  I  lavoratori    ammessi  al  trattamento di   cassa
          integrazione, al termine  del periodo   di   godimento  del
          trattamento   di    integrazione  salariale,  rientrano  in
          azienda.
            14.  Il  presente  articolo  non trova  applicazione  nel
          caso  di eccedenze   determinate da   fine  lavoro    nelle
          imprese   edili e  nelle attivita' stagionali  o saltuarie,
          nonche' per i  lavoratori assunti con contratto di lavoro a
          tempo determinato.
            15.  Nei  casi  in  cui    l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive  ubicate  in  diverse    province della   stessa
          regone  ovvero    in  piu    regioni,  la  competenza     a
          promuovere     l'accordo   di   cui  al    comma  7  spetta
          rispettivamente  al direttore  dell'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e della  massima occupazione  ovvero   al  Ministro
          del    lavoro e   della previdenza   sociale.  Agli  stessi
          vanno  inviate  le  comunicazioni previste dal comma 4.
            16. Sono abrogati gli articoli 24   e 25 della  legge  12
          agosto  1977, n.   675, le  disposizioni del  decreto-legge
          30 marzo   1978, n.   80,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art.
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito,    con  modificazioni, dalla legge   9 febbraio
          1979, n. 36".
            "Art.  24    (Norme  in  materia    di  riduzione     del
          personale).  -  1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi
          da  2 a 12, e all'art. 5, commi da 1   a 5, si    applicano
          alle  imprese   che occupino piu'  di quindici dipendenti e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita'      o   di    lavoro,    intendano    effettuare
          almeno    cinque licenziamenti,  nell'arco di    centoventi
          giorni,    in ciascuna  unita' produttiva, o in piu' unita'
          produttive  nell'ambito  del  territorio  di  una    stessa
          provincia.    Tali disposizioni  si applicano  per tutti  i
          licenziamenti che, nello stesso arco    di  tempo  e  nello
          stesso  ambito, siano     comunque    riconducibili    alla
          medesima    riduzione   o trasformazione.
            2.  Le  disposizioni  richiamate nel comma 1 si applicano
          anche quando le imprese di cui al medesimo comma  intendano
          cessare l'attivita'.
            3.  Quanto    previsto  all'art.  4,    commi 3,   ultimo
          periodo, e  10, e all'art. 5. commi 4 e 5, si applica  solo
          alle  imprese  di cui all'art.  16, comma 1.  Il contributo
          previsto dall'art. 5, comma  4, e' dovuto dalle imprese  di
          cui  all'art.  16,  comma  1, nella misura di nove volte il
          trattamento  iniziale di mobilita'  spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
            4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
          applicano  nei casi di  scadenza dei rapporti  di lavoro  a
          termine, di  fine lavoro nelle  costruzioni  edili  e   nei
          casi  di  attivita'  stagionali  o saltuarie.
            5.   La   materia   dei   licenziamenti   collettivi  per
          riduzione  di personale di  cui al primo comma    dell'art.
          11  della  legge    15 luglio 1966, n. 604, come modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
            6.   Il      presente   articolo  non     si  applica  ai
          licenziamenti intimati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge".
           Note all'art. 1:
            -  Per  la  legge  n.  223/1991  vedi note alle premesse.
          L'art. 4, comma 3, come modificato   dal  presente  decreto
          legislativo,    recita:  "3. La comunicazione   di cui   al
          comma 2   deve   contenere indicazione:   dei motivi    che
          determinano   la   situazione   di  eccedenza;  dei  motivi
          tecnici, organizzativi   o produttivi,  per    i  quali  si
          ritiene    di  non  poter  adottare  misure  idonee a porre
          rimedio alla predetta situazione ed evitare, in  tutto o in
          parte, la dichiarazione   di mobilita': del  numero,  della
          collocazione  aziendale    e  dei profili professionali del
          personale  eccedente  nonche'  del  personale  abitualmente
          impiegato;  dei  tempi   di   attuazione del  programma  di
          mobilita';  delle     eventuali  misure   programmate   per
          fronteggiare    le  conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione   del  programma    medesimo;  del    metodo  di
          calcolo  di tutte le  attribuzioni patrimoniali  diverse da
          quelle  gia' previste dalla legislazione  vigente e   dalla
          contrattazione      collettiva.  Alla  comunicazione     va
          allegata   copia     della    ricevuta    del    versamento
          all'INPS,  a    titolo di anticipazione  sulla somma di cui
          all'art. 5, comma  4,  di  una  somma  pari al  trattamento
          massimo  mensile  di integrazione   salariale  moltiplicato
          per  il  numero dei  lavoratori ritenuti eccedenti".
            -    L'art.    4,   comma   5,    come   modificato   dal
          presente   decreto legislativo,   recita:      "5.    Entro
          sette    giorni    dalla      data    del ricevimento della
          comunicazione di  cui    al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze   sindacali  aziendali  e  delle  rispettive
          associazioni si procede ad  un    esame  congiunto  tra  le
          parti,  allo    scopo di esaminare le   cause   che   hanno
          contribuito   a  determinare  l'eccedenza  del personale  e
          le  possibilita'    di  utilizzazione   diversa   di   tale
          personale,  o di  una sua  parte, nell'ambito  della stessa
          impresa,  anche   mediante   contratti   di  solidarieta' e
          forme   flessibili   di gestione  del    tempo  di  lavoro.
          Qualora   non  sia  possibile    evitare  la  riduzione  di
          personale,  e' esaminata la possibilita'   di  ricorrere  a
          misure    sociali     di   accompagnamento     intese,   in
          particolare,   a facilitare   la riqualificazione   e    la
          riconversione dei  lavoratori licenziati. I  rappresentanti
          sindacali  dei lavoratori   possono farsi assistere, ove lo
          ritengano opportuno, da esperti".
            -   L'art.   24,   comma   1,   come    modificato    dal
          presente   decreto legislativo, recita: "1. Le disposizioni
          di cui all'art. 4, commi da 2 a  12 e 15-bis,   e  all'art.
          5,    commi  da  1   a 5, si   applicano alle imprese   che
          occupino   piu'  di  quindici  dipendenti    e   che,    in
          conseguenza    di  una    riduzione   o trasformazione   di
          attivita' o  di lavoro, intendano  effettuare almeno cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del territorio di una  stessa provincia. Tali  disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco di  tempo e   nello stesso   ambito, siano    comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione".