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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 1997, n. 143

Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2004)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 5-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle
competenze regionali e statali in  materia  agricola  e  forestale  e
istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Ritenuta la necessita' di procedere al  riordinamento  del  settore
dell'agricoltura e della pesca; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1997; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Sentita la Conferenza Stato - Citta' e autonomie locali,  allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 giugno 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri per la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,
dell'ambiente, dell'interno,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e della sanita'; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
              Conferimento delle funzioni amministrative 
                  alle regioni ed agli enti locali 
  1. La legge 4 dicembre 1993, n.  491,  e'  abrogata.  Il  Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali e' soppresso. 
  2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero  di  cui  al
comma 1 e relativi  alle  materie  di  agricoltura,  foreste,  pesca,
agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione  sono  esercitate
dalle regioni, direttamente o mediante delega  od  attribuzione,  nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo  4  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunita'  montane  o  ad
altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente
elencati nell'articolo 2. 
  3. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei  compiti  e
dei connessi beni e risorse avviene  nel  rispetto  degli  statuti  e
attraverso apposite norme di attuazione. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". - L'art 87, comma quinto,
          della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ..  (Omissis).
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e di regolamenti. 
            (Omissis)". - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  reca:
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Aministrazione centrale". - La legge 4 dicembre  1993,
          n. 491, reca: "Riordinamento delle competenze  regionali  e
          statali in materia agricola e forestale e  istituzione  del
          Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". 
 
            Note all'art. 1: 
            - La legge 4 dicembre 1993, n. 491, reca:  "Riordinamento
          delle competenze regionali e statali in materia agricola  e
          forestale  e  istituzione  del  Ministero   delle   risorse
          agricole, alimentari e forestali". - L'art. 4  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: 
            "Art. 4. - 1. Nelle materie di  cui  all'art.  117  della
          Costituzione,  le  regioni,  in  conformita'   ai   singoli
          ordinamenti  regionali,  conferiscono  alle  province,   ai
          comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni  che  non
          richiedono l'unitario esercizio  a  livello  regionale.  Al
          conferimento delle funzioni le regioni  provvedono  sentite
          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'
          essere ascoltati anche  gli  organi  rappresentativi  delle
          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 
            2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1,  comma
          2, della  presente  legge,  vengono  conferiti  a  regioni,
          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1. 
            3. I conferimenti di funzioni di  cui  ai  commi  1  e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali: 
            a) il principio  di  sussidiarieta',  con  l'attribuzione
          della   generalita'   dei   compiti   e   delle    funzioni
          amministrative ai comuni, alle province  e  alle  comunita'
          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni  territoriali
          associative e organizzative, con  l'esclusione  delle  sole
          funzioni  incompatibili   con   le   dimensioni   medesime,
          attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al  fine  di
          favorire  l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti   di
          rilevanza sociale da parte delle famiglie,  associazioni  e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati; 
            b) il principio di completezza, con la attribuzione  alla
          regione dei compiti e  delle  funzioni  amministrative  non
          assegnati ai sensi della lettera a), e  delle  funzioni  di
          programmazione; 
            c) il principio di efficienza e  di  economicita',  anche
          con la soppressione delle funzioni e dei  compiti  divenuti
          superflui; 
            d) il principio di cooperazione  tra  Stato,  regioni  ed
          enti  locali  anche  al  fine  di   garantire   un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea; 
            e)   i   principi   di   responsabilita'   ed    unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,
          strumentali e complementari, e quello di  identificabilita'
          in capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo  della
          responsabilita'   di   ciascun   servizio    o    attivita'
          amministrativa; 
            f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo   conto   in
          particolare   delle    funzioni    gia    esercitate    con
          l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei  allo  stesso
          livello di governo; 
            g)   il   principio   di   adeguatezza,   in    relazione
          all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione  ricevente
          a garantire, anche  in  forma  associata  con  altri  enti,
          l'esercizio delle funzioni; 
            h)  il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle   funzioni   in    considerazione    delle    diverse
          caratteristiche,    anche    associative,     demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi; 
            i)   il   principio   della   copertura   finanziaria   e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative conferite; 
            l)   il   principio   di   autonomia   organizzativa    e
          regolamentare  e  di  responsabilita'  degli  enti   locali
          nell'esercizio delle funzioni e dei compiti  amministrativi
          ad essi conferiti. 
            4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo
          provvede anche a: 
            a) delegare alle regioni i compiti  di  programmazione  e
          amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto
          di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il
          compito di definire,  d'intesa  con  gli  enti  locali,  il
          livello   dei    servizi    minimi    qualitativamente    e
          quantitativamente sufficienti a soddisfare  la  domanda  di
          mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a  carico
          dei bilanci regionali, prevedendo che i costi  dei  servizi
          ulteriori rispetto a quelli minimi  siano  a  carico  degli
          enti locali che ne programmino l'esercizio;  prevedere  che
          l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle  relative
          risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di
          programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione
          e le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999; 
            b)  prevedere  che  le  regioni  e   gli   enti   locali,
          nell'ambito   delle   rispettive    competenze,    regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione  che  nei
          modi di cui agli articoli 22 e  25  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico,  che
          rispettino gli articoli 2 e  3  del  regolamento  (CEE)  n.
          1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/1991,  che  abbiano
          caratteristiche di  certezza  finanziaria  e  copertura  di
          bilancio e che garantiscano entro  il  1  gennaio  2000  il
          conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra  ricavi  da
          traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei   costi   di
          infrastruttura   previa   applicazione   della    direttiva
          91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
          ferroviari di interesse regionale  e  locale;  definire  le
          modalita' per  incentivare  il  superamento  degli  assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano  e  extraurbano   e   per   introdurre   regole   di
          concorrenzialita' nel periodico  affidamento  dei  servizi;
          definire le modalita' di subentro delle regioni entro il  1
          gennaio 2000 con  propri  autonomi  contratti  di  servizio
          regionale al contratto di servizio  pubblico  tra  Stato  e
          Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
          e regionale; 
            c) ridefinire, riordinare e  razionalizzare,  sulla  base
          dei principi e criteri di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17  e
          20, comma 5,  per  quanto  possibile  individuando  momenti
          decisionali unitari, la disciplina relativa alle  attivita'
          economiche  ed  industriali,  in  particolare  per   quanto
          riguarda il sostegno e lo sviluppo delle  imprese  operanti
          nell'industria,  nel   commercio,   nell'artigianato,   nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto riguarda le politiche regionali,  strutturali  e  di
          coesione dell'Unione europea, ivi compresi  gli  interventi
          nelle aree depresse del territorio  nazionale,  la  ricerca
          applicata, l'innovazione tecnologica, la  promozione  della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento   dei   prezzi   e    dell'efficienza    della
          distribuzione; per  quanto  riguarda  la  cooperazione  nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto riguarda le attivita' relative  alla  realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli  impianti  industriali   all'avvio   degli   impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione   di   aree    industriali    ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza  e  della
          salute pubblica. 
            5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e del principio di  sussidiarieta'  di
          cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna
          regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione  di  ciascun
          decreto legislativo, la legge  di  puntuale  individuazione
          delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e  di
          quelle mantenute in capo alla regione  stessa.  Qualora  la
          regione non provveda entro il termine indicato, il  Governo
          e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta  giorni,
          sentite  le  regioni  inadempienti,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti
          locali le cui disposizioni si applicano fino alla  data  di
          entrata in vigore della legge regionale".