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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 1997, n. 123

Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2003)
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Testo in vigore dal: 10-5-1997
al: 31-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Sentito  il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1997;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Informazioni all'interessato

  1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
tra  la parola: "informati" e le parole: "per iscritto" sono inserite
le seguenti: "oralmente o".
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico dlele
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

           Note all'art. 1:
             -  Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 675/1996
          (Tutela delle persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
          trattamento   dei  dati  personali),  come  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). -
          1.   L'interessato  o  la  persona  presso  la  quale  sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
               a) le finalita' e le  modalita'  del  trattamento  cui
          sono destinati i dati;
               b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa  del
          conferimento dei dati;
               c)  le  conseguenze  di  un   eventuale   rifiuto   di
          rispondere;
               d)  i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
               e) i diritti di cui all'art. 13;
               f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
          domicilio, la residenza  o  da  sede  del  titolare  e,  se
          designato, del responsabile.
            2.  L'informativa  di cui al comma 1 puo' non comprendere
          gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i  dati  o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni poubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera c) e 14, comma 1, lettera d).
             3. Quando i dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui al comma 1 e' data al
          medesimo interessato all'atto della registrazione dei  dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
             4.  La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a  giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono trattati in base ad un obbligo previsto  dalla  legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima disposizione non si applica,  altresi',  quando  i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni  di  cui  all'art.   38   delle   norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque, per far valere o difendere  un  diritto  in  sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".