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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1997, n. 118

Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1997, n. 204 (in G.U. 05/07/1997, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 8-5-1997
al: 5-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
proroga  dell'operativita'  della commissione governativa di indagine
in  materia  di  quote  latte,  sulla  base della relazione da questa
presentata   ed   al   fine   di   acquisire   in  tempo  utile,  per
l'effettuazione  delle operazioni di compensazione, i dati definitivi
della  produzione  nazionale  lattiera  per  i  periodi  1995-1996  e
1996-1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e del bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  L'operativita'  della  commissione  governativa  di indagine in
materia  di  quote  latte,  di  cui  all'articolo  1,  comma  28, del
decreto-legge  31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  marzo  1997,  n. 81, e' prorogata sino al 10 luglio
1997,  anche  al  fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di
completare  il  controllo  straordinario della quantita' effettiva di
produzione  nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996
e   1996-1997,  ripartita  per  singoli  produttori.  Entro  la  data
suddetta,  la  commissione  presenta  al Presidente del Consiglio dei
Ministri   ed  al  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  una  relazione  definitiva  sugli accertamenti e controlli
effettuati.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad
avvalersi   della  collaborazione  delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo  1,  comma  30,  del decreto-legge di cui al comma 1, le
quali  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  possono, tra l'altro,
effettuare  ispezioni  amministrative,  avvalendosi di tutti i poteri
loro   spettanti,   nell'ambito   dei   rispettivi  ordinamenti,  per
l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
  3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al
comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli
elenchi  dei  produttori  sottoposti  a prelievo supplementare per il
periodo  1995-1996  ed  effettua  i  conseguenti conguagli in sede di
compensazione   nazionale   per  il  periodo  1996-1997.  Qualora  il
conguaglio  non  sia  possibile  o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a
ripetere  le  somme  trattenute in meno. Conseguentemente, il termine
per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli
acquirenti,  dovuto  per  il  periodo  1995-1996,  e' differito al 31
agosto 1997.
  4.  Limitatamente  al  periodo  1996-1997, la dichiarazione che gli
acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n.
536/1993,  della  Commissione  del  9  marzo 1993, e' differita al 10
giugno  1997  ed  e'  redatta  in  conformita'  al  modello approvato
dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello
stesso  termine  e  con  le  medesime  modalita', gli acquirenti sono
tenuti   a   trasmettere  una  nuova  dichiarazione  per  il  periodo
1995-1996,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  quella  a  suo tempo
presentata.  Qualora  il  produttore non provveda alla sottoscrizione
delle   suddette  dichiarazioni,  la  commissione  puo'  disporre  le
opportune  verifiche  da parte delle Forze di polizia di cui al comma
2.  Si  applicano  in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11
della legge 26 novembre 1992, n. 468.
  5.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  lire  100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno,  all'uopo  utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo
al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali. Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.