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LEGGE 4 aprile 1997, n. 93

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1997
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Testo in vigore dal: 8-4-1997
 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:
  a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;
  b)  per  "convenzione"  si intende la convenzione sulla proibizione
dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e
sulla loro distruzione, con annessi, fatta a  Parigi  il  13  gennaio
1993.
                              _________
          Nota all'art. 1:
            -  La  legge  18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la
          ratifica  della   convenzione   sulla   proibizione   dello
          sviluppo,   produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di  armi
          chimiche e sulla loro distruzione,  con  annessi,  fatta  a
          Parigi il 13 gennaio 1993.