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DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
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Testo in vigore dal: 27-3-1997
al: 24-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei  lavori  pubblici,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali,
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della  pubblica
istruzione   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
                      del territorio nazionale

  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri  di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato  a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi  e  prestiti,  con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti  di  credito,  il  cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio   dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  Fondo  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, da
ripartire  con  deliberazione  del  CIPE.  Per le medesime finalita',
fermo  restando  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni, sono
altresi'  versate  allo  stesso  Fondo le somme derivanti da revoche,
recuperi  di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto  dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei  mutui  autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree
depresse  del  territorio  nazionale  possono essere utilizzate anche
negli  esercizi  successivi  a  quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata  alla  copertura  di  mutui
finalizzati  alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e  modalita'  previste  dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime  risorse,  pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata,  con  decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, alla
copertura   di   mutui   finalizzati   ad   interventi   di  edilizia
universitaria.
  2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a
decorrere  dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998
e  1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
  3.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento, l'adeguamento e la
realizzazione   di   opere   pubbliche  di  rilevanza  nazionale  per
l'accumulo  di  acqua  a  prevalente  scopo  irriguo  e  di  opere di
adduzione  e  di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione
dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, con priorita'
per  quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale,
i  Consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, concessionari ai sensi
dell'articolo  13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono
essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali,   sentito   il   Comitato   permanente  per  le  politiche
agro-alimentari,  a  contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio
S.p.a.  o  le  altre  banche  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  1  settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del
bilancio  dello  Stato.  Il  volume  complessivo massimo dei predetti
mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi
per  l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e forestali stabilisce, con decreto emanato di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro, le modalita', i termini e le
condizioni  per  la  concessione  e  l'utilizzazione  dei  mutui.  Al
relativo  onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998
e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1997,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali.