stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54

Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C  e  D  della  legge  22
febbraio 1994, n. 146; 
   Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992  che
stabilisce   le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e    la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente  e
di prodotti a base di latte; 
   Vista la direttiva 92/47/CEE del  Consiglio  del  16  giugno  1992
relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie specifiche della  Comunita'  in  materia  di  produzione  e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; 
   Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che
modifica la direttiva 92/46/CEE;; 
   Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche; 
   Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
   Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio  1994
che modifica l'articolo 5, punto 9,  della  direttiva  92/46/CEE  per
quanto riguarda il punto di congelazione; 
   Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4  maggio  1995
che fissa criteri uniformi per la concessione  di  deroghe  a  taluni
stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 1996; 
   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale  del  28  novembre  1996  e  ritenuto  di   accoglierne   le
osservazioni salvo quella concernente  la  necessita'  di  prevedere,
agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto  tale
previsione e' da ritenersi assorbita in quella  dell'articolo  11  in
materia di controlli delle aziende  di  produzione,  e  salvo  quella
concernente la  cadenza  delle  operazioni  di  cui  all'allegato  B,
capitolo VI, lettere  c)  e  d),  in  quanto  tale  cadenza  e  stata
modificata  dalla  direttiva  94/71/CE   nel   senso   recepito   dal
regolamento; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               ART. 1 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))