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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 122 (in G.U. 10/05/1997, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1997)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 11-5-1997
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                               Art. 1.
         (( (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
                agli intestatari di conto fiscale).))

  ((  1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli
intestatari  di  conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997,
il  limite  di  lire  500  milioni.  Tale  limite si applica anche ai
rimborsi  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  state  presentate  le  relative  richieste e non sono
scaduti  i  termini  per  l'effettuazione  del  rimborso  stesso,  ad
esclusione di quelli gia' parzialmente erogati.
  2.  Per  le  richieste  di rimborso eccedenti l'importo di lire 500
milioni  si  procede  comunque all'erogazione degli importi richiesti
fino a tale limite.
  3. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con
altra  per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio
della  eventuale  polizza  fidejussoria  sostituita  sara' oggetto di
conguaglio,  a  favore  delle  societa' di assicurazione, in sede del
primo  versamento  delle  imposte  sulle assicurazioni previste dalla
legge  29  ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione
con obbligo di restituzione al contribuente. ))