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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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vigente al 28/03/2006
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-11-1997
al: 28-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    Considerato  che  lo  Stato  italiano  si e' assunto il dovere di
recepire  nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e
che,  per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme
contenute  in  dette  direttive,  se  di applicazione incondizionata,
prevalgono  nei  settori  di  competenza,  sempre  nel  rispetto  dei
principi  fondamentali  dell'ordinamento  e  dei diritti inalienabili
della persona umana garantiti dalla Costituzione;
    Viste  le  direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono
un  sistema  compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale
e'  necessario  fare riferimento per rinvenire le linee di intervento
cui  il  legislatore  nazionale  e'  comunque tenuto ad adeguarsi nel
recepimento delle direttive stesse;
    Visto  l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega  al  Governo  per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del
Consiglio  del  18  marzo  1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE
relativa  ai  rifiuti,  e  91/689/CEE,  del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
    Visti  gli  articoli  2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
    Visto  l'articolo  1  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva 94/62/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
    Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
    Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  della  sanita', dei trasporti e
della  navigazione,  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'interno,  delle  finanze,  per la funzione pubblica e gli affari
regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
    In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               ART. 1
                       (Campo d'applicazione)
    1.  Il  presente  decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti  pericolosi,  degli  imballaggi  e dei rifiuti di imballaggi,
fatte  salve  disposizioni  specifiche  particolari  o complementari,
conformi  ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive  comunitarie  che  disciplinano  la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
    2.   Le   regioni   a   statuto  ordinario  regolano  la  materia
disciplinata  dal  presente  decreto  nel rispetto delle disposizioni
((in  esso  contenute che)) costituiscono principi fondamentali della
legislazione  statale  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma 1, della
Costituzione.
    3.   Le   disposizioni   di   principio   del   presente  decreto
costituiscono  norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni   a   statuto  speciale  e  delle  province  autonome  aventi
competenza  esclusiva  in  materia, le quali provvedono ad adeguare i
rispettivi  ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.