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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 697

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1997
al: 18-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  1, lettera c), e 5, comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 536, recante
attuazione  della direttiva 91/683/CEE, del Consiglio del 19 dicembre
1991,  che  modifica  la  direttiva  77/93/CEE,  del Consiglio del 21
dicembre   1976,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
 Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

                              E M A N A

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del presente regolamento si applicano ai fini
della  commercializzazione,  nell'Unione  europea,  dei  materiali di
moltiplicazione  di  piante  da  frutto e delle piante destinate alla
produzione   di  frutti,  loro  ibridi,  generi  e  specie  enumerati
nell'allegato,  nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di
altri  generi  e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o
debbano  essere  innestati materiali di uno dei generi o delle specie
suddetti.
  2.  Ai  fini  del  presente regolamento la direttiva 92/34/CEE, del
Consiglio  del  28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei
materiali  di  moltiplicazione  delle piante da frutto e delle piante
destinate  alla  produzione  di  frutti,  e' denominata nel prosieguo
"direttiva".
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
            Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La legge 23  agosto  1988,  n.  400,  reca  disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.   L'art. 17, comma  2,  recita:
          "2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".
             -  La  legge  9  marzo  1989, n. 86, reca norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari. L'art. 3 recita:
             "Art. 3 (Contenuti della legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma,  dalla
          legge comunitaria annuale, mediante:
               a)  disposizioni  modificative  o  abrogative di norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art.  1,
          comma 1;
               b)  disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione, o
          assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o  della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 1,  anche  mediante  conferimento  al
          Governo di delega legislativa;
               c)   autorizzazione  al  Governo  ad  attuare  in  via
          regolamentare le direttive o le  raccomandazioni  (CECA)  a
          norma dell'art. 4".
             - L'art. 5, comma 1, della legge sopracitata, recita:
             Art.  5  (Attuazioni  modificative).  -  1. Fermo quanto
          previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
          la  legge  comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
             - La direttiva 91/683/CEE e' pubblicata nella GUCE L 376
          del 31 dicembre 1991.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alla  Comunita'  europea  -  Legge  comunitaria
          1993. L'art. 4, comma 1, recita:
             "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie in via
          regolamentare).- 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in
          via regolamentare, a  norma  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989".
          Nota all'art. 1:
             -  La  direttiva  92/34/CEE  del Consiglio del 28 aprile
          1992 e' pubblicata in GUCE L 157 del 10 giugno 1992.