stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei
confronti  di  determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per
ogni  operazione  per la quale non sia obbligatoria l'emissione della
fattura;
  Visti  i  decreti  ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
gennaio  1983  con i quali sono state disciplinate le caratteristiche
della  ricevuta  fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte
di determinate categorie di contribuenti;
  Vista  la  legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  23 marzo 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione
delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
  Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che  ha  istituito,  dal  1  gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione,   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino  fiscale,  dei
corrispettivi  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta del cliente;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha
disciplinato  le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative
modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere
e  di  parrucchiere  per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di
beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per
ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
stabilito  le  caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori fiscali
idonei  alla  certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12,
comma  1,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  nonche' delle
operazioni  di  commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della
legge 28 marzo 1991, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
fissato  le  caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino
fiscale,  anche  manuale  o  prestampato  a  tagli fissi, idonei alla
certificazione  delle  operazioni  di  cui  all'articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha
disciplinato  le  caratteristiche del biglietto relativo al trasporto
pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante   l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti;
 Visto  l'articolo  3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre
1995,  n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo
al  fine  di  escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della
ricevuta  fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti risultino
gravosi  e  privi  di  apprezzabile  rilevanza ai fini del controllo,
nonche'  di  escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale
qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
  Visto  l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  che prevede l'emanazione di un regolamento
governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale
con   quella   della  ricevuta  e  viceversa,  anche  ai  fini  della
deducibilita'    della   prestazione   o   dell'acquisto   da   parte
dell'acquirente;
  Visti  i  prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari
della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il
24 giugno 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
  1.  I  corrispettivi  delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di  certificazione
fiscale  stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991,   n.   413,   possono   essere  documentati,  indipendentemente
dall'esercizio  di  apposita  opzione,  mediante  il  rilascio  della
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249,  ovvero  dello  scontrino  fiscale  di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
  2.  Resta  ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto
del  Ministro  delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio
dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita'
previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
  3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di  veicoli  e  bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i
biglietti  di  trasporto  aventi  le  caratteristiche  fissate con il
decreto  del  Ministro  delle  finanze  30  giugno 1992, assolvono la
funzione dello scontrino fiscale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Si  riporta l'epigrafe del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633:   "Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto".
             - L'art. 22, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n.  633, cosi' recita: "1. L'emissione della fattura non e'
          obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre  il
          momento di effettuazione dell'operazione:
              1)  per  le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al minuto autorizzati in  locali  aperti  al  pubblico,  in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica, per corrispondenza,  a  domicilio  o  in  forma
          ambulante;
              2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni
          di  alimenti  e  bevande  effettuate dai pubblici esercizi,
          nelle   mense   aziendali   o   mediante   apparecchi    di
          distribuzione automatica;
              3)  per  le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
              4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
          imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante  o
          nell'abitazione dei clienti;
              5)  per le prestazioni di custodia e amministrazioni di
          titoli e per gli altri servizi resi da aziende  o  istituti
          di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
              6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a
          5) e ai  numeri  7),  8),  9),  16)  e  22)  dell'art.  10,
          rientranti  nell'attivita'  propria  delle  imprese  che le
          effettuano".
             -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio
          1976, n.  249 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 18 marzo  1976,  n.  46,  concernente  misure
          urgenti in materia tributaria):
             "Con  decreti  del  Ministro  per le finanze puo' essere
          stabilito  nei  confronti  di  determinate   categorie   di
          contribuenti  dell'IVA  l'obbligo  di  rilasciare  apposita
          ricevuta fiscale per ogni operazione per la  quale  non  e'
          obbligatoria  la  emissione  della  fattura. L'obbligo puo'
          essere imposto anche  per  limitati  periodi  di  tempo  in
          relazione  alle esigenze di controllo dell'applicazione del
          tributo.
             Con   i   medesimi   decreti   sono    determinate    le
          caratteristiche  della  ricevuta fiscale e le modalita' per
          il rilascio nonche' tutti gli  altri  adempimenti  atti  ad
          assicurare  l'osservanza  dell'obbligo di cui al precedente
          comma.
             I decreti non potranno entrare in vigore  prima  di  tre
          mesi  dalla  pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
             In  caso  di  mancata  emissione  della  ricevuta  o  di
          emissione   del   documento   stesso  con  indicazione  del
          corrispettivo in misura inferiore a  quella  reale,  quando
          tale   indicazione   e'  prescritta,  si  applica  la  pena
          pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila.    La
          pena  e'  ridotta  ad un quarto se la ricevuta, pur essendo
          stata emessa, non e' consegnata al destinatario.
             Al destinatario della ricevuta fiscale che, a  richiesta
          degli  organi  accertatori  nel  luogo  della prestazione o
          nelle immediate adiacenze, non e' in grado  di  esibire  la
          ricevuta  o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo
          inferiore  a  quello  reale,  quando  tale  indicazione  e'
          prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila
          a lire novantamila.
             Per  ogni  altra violazione delle disposizioni contenute
          nei decreti di cui al secondo comma,  si  applica  la  pena
          pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.
             Per  le  violazioni  previste nel quarto, quinto e sesto
          comma, e' consentito al trasgressore di pagare  all'ufficio
          dell'IVA  competente  una  somma rispettivamente pari ad un
          sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento  entro
          i  quindici  giorni  ovvero  dal sedicesimo al sessantesimo
          giorno  successivo  alla  data  di  notifica  del  relativo
          verbale    di    constatazione.   Il   pagamento   estingue
          l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla
          violazione.
             Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito
          di constatazioni avvenute in tempi  diversi,  tre  distinte
          violazioni  dell'obbligo  di  emettere la ricevuta fiscale,
          commesse in giorni diversi nel  corso  di  un  quinquennio,
          l'autorita'   amministrativa  competente  dispone,  per  un
          periodo non inferiore a tre giorni e non  superiore  ad  un
          mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'IVA, la
          sospensione della licenza dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita' svolta.
             Agli  effetti  del precedente comma si tiene conto anche
          delle  violazioni  per   le   quali   e'   intervenuto   il
          procedimento di cui al settimo comma.
             All'accertamento  delle violazioni provvedono la Guardia
          di finanza e gli uffici dell'IVA. Le relative sanzioni sono
          applicate dall'ufficio dell'IVA nella cui circoscrizione si
          trova il  domicilio  fiscale  del  contribuente  tenuto  ad
          emettere la ricevuta fiscale.
             Chiunque  forma,  in  tutto o in parte o altera stampati
          documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo
          comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
          fine  di  eludere  le  disposizioni  della  presente  legge
          nonche'  quelle  degli  stessi  decreti,  e'  punito con la
          reclusione da sei mesi  a  tre  anni.  Alla  medesima  pena
          soggiace  chi, senza aver concorso nella falsificazione dei
          documenti, ne fa uso agli stessi fini.
             Qualora sia stato notificato avviso  di  irrogazione  di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione   della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione  del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura  inferiore  a  quella  reale,  puo'  essere ordinata
          dall'intendente  di  finanza,  su   proposta   dell'ufficio
          dell'IVA,    sentito   l'interessato,   senza   pregiudizio
          dell'applicazione delle sanzioni  previste  dalla  presente
          legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero la sospensione
          della   licenza   o    dell'autorizzazione    all'esercizio
          dell'attivita'  svolta,  per un periodo non inferiore a tre
          giorni e non superiore ad un mese".
             - Si riporta, nell'ordine, l'epigrafe  dei  decreti  del
          Ministro  delle finanze 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
          gennaio 1983:
             "Caratteristiche  della  ricevuta  fiscale  e   relative
          modalita'  di rilascio da parte di determinate categorie di
          contribuenti";
             "Caratteristiche  della  ricevuta  fiscale  e   relative
          modalita'  di rilascio da parte di determinate categorie di
          contribuenti";
             "Estensione dell'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta
          fiscale  ad  altri  soggetti di cui all'art. 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972., n. 633  e
          successive  modificazioni,  concernente  l'istituzione e la
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
             - Si riporta l'epigrafe della legge 26 gennaio 1983,  n.
          18:     "Obbligo  da  parte  di  determinate  categorie  di
          contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare
          uno  scontrino   fiscale   mediante   l'uso   di   speciali
          registratori di cassa".
             -  Si  riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
          finanze  23  marzo  l983:  "Norme   di   attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  alla  legge  26 gennaio 1983, n. 18,
          concernente obbligo da parte di  determinate  categorie  di
          contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare
          uno   scontrino   fiscale   mediante   l'uso   di  speciali
          registratori di cassa".
             - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge
          30  dicembre  1991,  413 (Disposizioni per ampliare le basi
          imponibili, per  razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
          l'attivita'    di   accertamento,   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti,  delega  al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per  reati  tributari, istituzione dei centri di assistenza
          fiscale e  del  conto  fiscale):  "1.  corrispettivi  delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
          articoli  2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
          quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se  non
          a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante
          il  rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della
          legge 10 maggio 1976, n. 249, e  successive  modificazioni,
          ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato
          a  tagli  fissi di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
          successive modificazioni.  Per le prestazioni di  trasporto
          pubblico  collettivo  di  persone e di veicoli e bagagli al
          seguito, con qualunque mezzo  esercitato,  i  biglietti  di
          trasporto  assolvono  la  funzione dello scontrino fiscale.
          Dal 1 gennaio 1993 tali biglietti  devono  rispondere  alle
          caratteristiche   che   saranno  fissate  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  da  pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale entro il 30 giugno 1992".
             -  L'art.  2  del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
          cosi' recita:
             "1. Costituiscono cessioni di beni  gli  atti  a  titolo
          oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero
          costituzione  o trasferimento di diritti reali di godimento
          su beni di ogni genere.
             2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
              1) le vendite con riserva di proprieta';
              2) le locazioni con  clausola  di  trasferimento  della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
              3)  i  passaggi dal committente al commissionario o dal
          commissionario al committente di beni venduti o  acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione;
              4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli
          la   cui   produzione   o  il  cui  commercio  non  rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
          dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di  cui
          all'articolo 36-bis;
              5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione
          dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera destinato
          a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio  dell'arte
          o  della  professione l'impiego di beni per l'effettuazione
          di operazioni  diverse  da  quelle  imponibili  ovvero  non
          imponibili  ai  sensi  degli  articoli  8,  8-bis  e  9, di
          operazioni escluse dal campo di  applicazione  dell'imposta
          ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi, primo, quinto e
          sesto,  nonche'  delle operazioni di cui al terzo comma del
          presente articolo e all'art. 3, quarto comma.
              6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi  titolo  a
          societa'  di  ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
          le analoghe  operazioni  fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica.
             3. Non sono considerate cessioni di beni:
               a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o  crediti
          in denaro;
               b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi
          i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
               c)  le  cessioni  che  hanno  per  oggetto terreni non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a  norma  delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria la costruzione delle opere indicate  nell'art.
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
               d)  le  cessioni di campioni gratuiti di modico valore
          appositamente contrassegnati;
               e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i
          consorzi  e  le  associazioni  o  altre  organizzazioni,  a
          condizione  che  il  soggetto  conferitario abbia diritto a
          esercitare  la  detrazione  totale  dell'imposta  nei  modi
          ordinari;
               f)  i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni  poste in essere da altri enti, a condizione che
          il soggetto incorporante o risultante dalla fusione,  dalla
          scissione,  dalla  trasformazione  o da analoghe operazioni
          abbia   diritto   a   esercitare   la   detrazione   totale
          dell'imposta nei modi ordinari;
              g) (soppressa);
               h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
          importati  dal  cedente  senza  poter  detrarre la relativa
          imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
               i) le cessioni di valori  bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari;
               l)  le  cessioni  di paste alimentari (v.d. 19.03); le
          cessioni di pane, biscotto di mare,  e  di  altri  prodotti
          della  panetteria  ordinaria;  senza  aggiunta di zuccheri,
          miele,  uova,  materie  grasse,formaggio  o  frutta   (v.d.
          19.07);  le  cessioni  di latte fresco; non concentrato ne'
          zuccherato, destinato al consumo  alimentare,  confezionato
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
               m)  le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei
          concorsi e delle operazioni a premio di cui  al  R.D.L.  19
          ottobre  1938,  n.  1933,  convertito  nella legge 5 giugno
          1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni".
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633:
             "Art.  3.  -  1. Costituiscono prestazioni di servizi le
          prestazioni verso  corrispettivo  dipendenti  da  contratti
          d'opera,  appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia,
          mediazione, deposito e in genere da obbligazioni  di  fare,
          di  non  fare  e  di  permettere  quale  ne  sia  la fonte.
          Costituiscono  prestazioni  di  servizi  a  titolo  oneroso
          quelle   effettuate   per   l'uso   personale  o  familiare
          dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte  o
          una  professione o per altre finalita' estranee all'impresa
          o all'esercizio dell'arte o della professione.
             2. Costituiscono, inoltre, prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
              1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili;
              2) le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative
          a   diritti   d'autore,   quelle   relative  ad  invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne;
              3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni
          bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro
          presso   aziende   e   istituti   di   credito   o   presso
          Amministrazioni   statali,   anche  se  regolati  in  conto
          corrente;
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
             3. Le prestazioni indicate nei commi  primo  e  secondo,
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire  cinquantamila  prestazioni  di   servizi   anche   se
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'  estranee  all'esercizio d'impresa, ad esclusione
          delle  somministrazioni  nelle  mense  aziendali  e   delle
          prestazioni   di   trasporto,   didattiche,   educative   e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente   nonche'   delle   operazioni    di
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle
          attivita' istituzionali di enti e  associazioni  che  senza
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,  immagini
          o   comunicazioni   di   pubblico   interesse  richieste  o
          patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni
          indicate al n. 6 dell'art. 2 sono  considerate  prestazioni
          di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o
          licenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 del comma precedente.  Le
          prestazioni  di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
          rappresentanza  sono  considerate  prestazioni  di  servizi
          anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
             4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
               a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
          a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro  eredi  o
          legatari,  tranne  quelle  relative  alle  opere  di cui ai
          numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge  22  aprile  1941,  n.
          633,  e  alle  opere di ogni genere utilizzate da imprese a
          fini di pubblicita' commerciale;
                b) i prestiti obbligazionari;
               c) le cessioni dei contratti di cui alle  lettere  a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
               d)  i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
               e) le prestazioni di mandato e di mediazione  relative
          ai  diritti d'autore tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a), e le prestazioni relative alla  protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
               f) le prestazioni di mandato e di mediazione  relative
          al prestiti obbligazionari;
              g) (soppressa);
               h)   le  prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi di cui al n. 3 del secondo  comma  dell'art.  2  e
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
          articolo".
             - L'epigrafe del decreto del Ministro delle  finanze  29
          gennaio  1992 cosi' recita: "Caratteristiche della ricevuta
          fiscale e  relative  modalita'  di  rilascio  da  parte  di
          esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
          e  di  esercenti  attivita' di noleggio di beni mobili, non
          tenuti  all'obbligo  dell'emissione   della   fattura   per
          ciascuna   prestazione   di  servizio  effettuata  anche  a
          domicilio".
             - L'epigrafe del decreto del Ministro delle  finanze  30
          marzo   1992   e'   la   seguente:  "Caratteristiche  degli
          apparecchi misuratori fiscali  idonei  alla  certificazione
          delle  operazioni  di cui all'art. 12, comma 1, della legge
          30 dicembre 1991,  n.  413,  nonche'  delle  operazioni  di
          commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge
          28 marzo 1991, n. 112".
             -  La  legge  28  marzo 1991, n. 112, recante: "Norme in
          materia di commercio su aree pubbliche".
             - L'epigrafe del decreto del Ministro delle  finanze  30
          marzo  1992 e' la seguente: "Caratteristiche della ricevuta
          fiscale  e  dello  scontrino  fiscale,  anche   manuale   o
          prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle
          operazioni  di  cui  all'art.  12,  comma 1, della legge 30
          dicembre 1991, n. 413".
             - Si riporta l'epigrafe del decreto del  Ministro  delle
          finanze  30  giugno 1992: "Fissazione delle caratteristiche
          del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo  di
          persone e veicoli e bagagli al seguito".
             - Il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992
          reca   la   seguente  epigrafe:  "Esonero  dall'obbligo  di
          rilascio della  ricevuta  e  dello  scontrino  fiscale  per
          determinate categorie di contribuenti".
             -  Il  testo  dell'art.  3, comma 147, lettere e) ed f),
          della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione  della
          finanza pubblica) e' il seguente:
             "147.  Il  Governo,  con regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia  di
          adempimenti  contabili e di versamenti di imposta secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-d) (omissis);
               e) escludere l'obbligo  di  rilascio  dello  scontrino
          fiscale  o  della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali
          adempimenti  risultino  gravosi  e  privi  di  apprezzabile
          rilevanza  ai  fini  del  controllo; escludere l'obbligo di
          emissione dello scontrino fiscale  qualora  per  la  stessa
          operazione venga emessa la fattura;
               f)  equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con
          quella della ricevuta e  viceversa,  anche  ai  fini  della
          deducibilita'  della  prestazione  o dell'acquisto da parte
          dell'acquirente".
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 2 e 3 del  D.P.R.  26  ottobre
          1972,  n.    633, e' riportato rispettivamente in nota alle
          premesse.
             - Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge
          30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 8 della  citata  legge
          10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota alle premesse.
             -  Il  testo dell'epigrafe della citata legge 26 gennaio
          1983, n.  18, e' riportato in nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 8 del decreto  del  Ministro  delle
          finanze   21   dicembre   1992,   disciplinante   l'esonero
          dall'obbigo di rilascio della ricevuta  e  dello  scontrino
          fiscale  per  determinate  categorie di contribuenti, e' il
          seguente:
             "Per le  operazioni  di  commercio  effettuate  su  aree
          pubbliche  in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2,
          lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112,  e'  ammesso
          il  rilascio  di  scontrino  manuale  o prestampato a tagli
          fissi,  a  condizione  che  i   prodotti   commercializzati
          appartengano  a non piu' di tre tabelle merceologiche e che
          sia consentita l'opzione di cui all'art. 2".
             -  Per  il  contenuto  dell'epigrafe  del  decreto   del
          Ministro  delle  finanze  30  marzo  1992 si veda nota alle
          premesse.
             - L'epigrafe del decreto del Ministro delle  finanze  30
          giugno 1992 e' riportata in nota alle premesse.