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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal: 21-2-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei
confronti  di  determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per
ogni  operazione  per la quale non sia obbligatoria l'emissione della
fattura;
  Visti  i  decreti  ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
gennaio  1983  con i quali sono state disciplinate le caratteristiche
della  ricevuta  fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte
di determinate categorie di contribuenti;
  Vista  la  legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  23 marzo 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione
delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
  Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che  ha  istituito,  dal  1  gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione,   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino  fiscale,  dei
corrispettivi  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta del cliente;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha
disciplinato  le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative
modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere
e  di  parrucchiere  per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di
beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per
ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
stabilito  le  caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori fiscali
idonei  alla  certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12,
comma  1,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  nonche' delle
operazioni  di  commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della
legge 28 marzo 1991, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
fissato  le  caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino
fiscale,  anche  manuale  o  prestampato  a  tagli fissi, idonei alla
certificazione  delle  operazioni  di  cui  all'articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha
disciplinato  le  caratteristiche del biglietto relativo al trasporto
pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante   l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti;
 Visto  l'articolo  3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre
1995,  n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo
al  fine  di  escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della
ricevuta  fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti risultino
gravosi  e  privi  di  apprezzabile  rilevanza ai fini del controllo,
nonche'  di  escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale
qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
  Visto  l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  che prevede l'emanazione di un regolamento
governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale
con   quella   della  ricevuta  e  viceversa,  anche  ai  fini  della
deducibilita'    della   prestazione   o   dell'acquisto   da   parte
dell'acquirente;
  Visti  i  prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari
della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il
24 giugno 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
  1.  I  corrispettivi  delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di  certificazione
fiscale  stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991,   n.   413,   possono   essere  documentati,  indipendentemente
dall'esercizio  di  apposita  opzione,  mediante  il  rilascio  della
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249,  ovvero  dello  scontrino  fiscale  di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
  2.  Resta  ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto
del  Ministro  delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio
dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita'
previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
  3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di  veicoli  e  bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i
biglietti  di  trasporto  aventi  le  caratteristiche  fissate con il
decreto  del  Ministro  delle  finanze  30  giugno 1992, assolvono la
funzione dello scontrino fiscale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei
confronti  di  determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per
ogni  operazione  per la quale non sia obbligatoria l'emissione della
fattura;
  Visti  i  decreti  ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28
gennaio  1983  con i quali sono state disciplinate le caratteristiche
della  ricevuta  fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte
di determinate categorie di contribuenti;
  Vista  la  legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  23 marzo 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione
delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
  Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che  ha  istituito,  dal  1  gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione,   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino  fiscale,  dei
corrispettivi  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta del cliente;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha
disciplinato  le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative
modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere
e  di  parrucchiere  per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di
beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per
ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
stabilito  le  caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori fiscali
idonei  alla  certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12,
comma  1,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  nonche' delle
operazioni  di  commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della
legge 28 marzo 1991, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha
fissato  le  caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino
fiscale,  anche  manuale  o  prestampato  a  tagli fissi, idonei alla
certificazione  delle  operazioni  di  cui  all'articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha
disciplinato  le  caratteristiche del biglietto relativo al trasporto
pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante   l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti;
 Visto  l'articolo  3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre
1995,  n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo
al  fine  di  escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della
ricevuta  fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti risultino
gravosi  e  privi  di  apprezzabile  rilevanza ai fini del controllo,
nonche'  di  escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale
qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
  Visto  l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  che prevede l'emanazione di un regolamento
governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale
con   quella   della  ricevuta  e  viceversa,  anche  ai  fini  della
deducibilita'    della   prestazione   o   dell'acquisto   da   parte
dell'acquirente;
  Visti  i  prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari
della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il
24 giugno 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
  1.  I  corrispettivi  delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di  certificazione
fiscale  stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991,   n.   413,   possono   essere  documentati,  indipendentemente
dall'esercizio  di  apposita  opzione,  mediante  il  rilascio  della
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249,  ovvero  dello  scontrino  fiscale  di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
  2.  Resta  ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto
del  Ministro  delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio
dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita'
previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
  3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di  veicoli  e  bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i
biglietti  di  trasporto  aventi  le  caratteristiche  fissate con il
decreto  del  Ministro  delle  finanze  30  giugno 1992, assolvono la
funzione dello scontrino fiscale.