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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-2-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;
Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;
Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha fissato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, nonché di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il 24 giugno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- L'art. 22, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita: "1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria):
"Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'IVA l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.
Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire novantamila.
Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.
Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'IVA competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'IVA, la sospensione della licenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.
Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'IVA. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza aver concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini.
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'IVA, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Si riporta, nell'ordine, l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983:
"Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti";
"Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti";
"Estensione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972., n. 633 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Si riporta l'epigrafe della legge 26 gennaio 1983, n. 18: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo l983: "Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale): "1. corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Dal 1 gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992".
- L'art. 2 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita:
"1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi, primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma.
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo a società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto a esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto a esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;
g) (soppressa);
h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria; senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse,formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco; non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 3. - 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio d'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative al prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 così recita: "Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 è la seguente: "Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112".
- La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 è la seguente: "Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992: "Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito".
- Il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 reca la seguente epigrafe: "Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti".
- Il testo dell'art. 3, comma 147, lettere e) ed f), della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)-d) (omissis);
e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente".
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato rispettivamente in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 8 della citata legge 10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'epigrafe della citata legge 26 gennaio 1983, n. 18, è riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, disciplinante l'esonero dall'obbigo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti, è il seguente:
"Per le operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112, è ammesso il rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche e che sia consentita l'opzione di cui all'art. 2".
- Per il contenuto dell'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 si veda nota alle premesse.
- L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 è riportata in nota alle premesse.