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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996, n. 695

Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 21-12-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 3, comma 147, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, che delega al Governo l'emanazione di  regolamenti,  concernenti
disposizioni in materia di adempimenti contabili secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi contenuti nelle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo comma: 
   semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture  contabili
degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e
dei sostituti di imposta, eliminando, per  particolari  categorie  di
contribuenti, gli adempimenti contabili  e  documentali  di  cui  sia
riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione; 
   prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione
dei documenti di spesa  per  gruppi  omogenei  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi,  nell'ipotesi  in  cui
cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta; 
  Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari
del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  emessi
rispettivamente il 25 giugno 1996 e il 4 luglio 1996; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Contabilita' di magazzino 
 1. Le scritture ausiliarie di  magazzino  di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo 14, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a  partire
dal secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  per  la
seconda  volta  consecutivamente  l'ammontare  dei  ricavi   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo  delle  rimanenze  di
cui agli articoli 59 e  60  dello  stesso  decreto  sono  ((superiori
rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro)).  L'obbligo
cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a  quello  in
cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il
valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti  il
cui periodo di imposta e' diverso dall'anno  solare  l'ammontare  dei
ricavi   deve   essere   ragguagliato   all'anno.   Ai   fini   della
determinazione dei limiti sopra indicati non  si  tiene  conto  delle
risultanze di accertamenti se l'incremento non  supera  di  oltre  il
quindici per cento i valori dichiarati. 
  2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.