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LEGGE 24 gennaio 1997, n. 6

Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 11-02-1997
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Testo in vigore dal: 12-2-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  procedimenti  volti all'inquadramento di unita' di personale
nei ruoli organici del Ministero  dell'ambiente,  avviati  a  seguito
dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono
definiti  con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  secondo
le modalita' stabilite nel presente articolo.
  2.  E'  inquadrato, nel limite massimo di 184 unita', nei ruoli del
Ministero dell'ambiente conservando, ai  soli  fini  del  trattamento
economico,  l'anzianita'  di  qualifica  posseduta,  il  personale di
qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o  il
cui  onere  sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di
comando,  alla  data  del  15  marzo  1995,   presso   il   Ministero
dell'ambiente,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  1970,  n.  1077,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative
successive    all'istituzione    del     Ministero     dell'ambiente.
L'inquadramento   puo'   essere   effettuato   anche   in   posizione
soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico  del
ruolo  organico  e  con  conseguente  riduzione  degli organici delle
amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
  3. Per il personale delle amministrazioni statali,  l'inquadramento
nei    ruoli   avviene   sulla   base   della   qualifica   posseduta
nell'amministrazione  di  provenienza;  per  il  restante   personale
l'inquadramento   avviene   sulla   base   di   apposita  tabella  di
equiparazione,  tra  le  qualifiche  esistenti  nell'ordinamento   di
appartenenza  e  quelle  dell'amministrazione  statale, approvata con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  per
la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In  ogni
caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel
ruolo il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il D.L. 17 maggio 1996, n.  271,  reca:  "Disposizioni
          urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente".
             -   Il   D.P.R.   28   dicembre  1970,  n.  1077,  reca:
          "Riordinamento delle norme  degli  impiegati  civili  dello
          Stato".
             -  Il  D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306, reca: "Regolamento
          per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente".
             - Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340,  reca:  "Ordinamento
          del     personale    e    organizzazione    degli    uffici
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno".