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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 25-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  l'articolo  11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Ritenuta  la  necessita'  di  regolare  i metodi e le procedure per
l'accertamento del possesso dei requisiti  per  l'accesso,  da  parte
delle   imprese   di  radiodiffusione  televisiva,  alle  provvidenze
previste dalle norme citate, nonche' la modalita' di erogazione delle
stesse;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995;
  Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato  ha ritenuto che debbano
essere  emanati  due  distinti  regolamenti  per  i  contributi  alle
emittenti  radiofoniche  e per i contributi alle emittenti televisive
dal momento  che  la  previsione  legislativa  per  l'emanazione  del
regolamento,  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67,  si  limita  a  quello  per   le   emittenti
radiofoniche  nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le
emittenti   televisive,  occorre  applicare  la  norma  di  carattere
generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
sull'emanazione dei regolamenti;
  Ritenuta la necessita' di adeguarsi al suddetto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Presentazione della domanda
  1.  Le  imprese  di  radiodiffusione  televisiva  in  possesso  dei
requisiti  previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1993,
n.  422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato,
all'Ufficio  per  l'editoria  e  la  stampa  del   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187  Roma,  apposita  domanda,  in
regola  con  le  disposizioni  sul  bollo,  con firma autenticata del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando
le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere  inviata  a
ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
  2.  Le  domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro
il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello  di  riferimento  dei
contributi  insieme  ai  documenti  di  cui al successivo articolo 2,
comma 1,  salva  la  possibilita'  di  completare  la  documentazione
successivamente.
  3.  Le  imprese  di  radiodiffusione  televisiva  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma  1  del  presente  articolo,  entro  trenta
giorni  da  quando  iniziano  l'attivita'  necessaria per ottenere le
provvidenze,  devono  inoltrare  a  mezzo   posta,   mediante   plico
raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento
per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso,  in  regola
con  le  disposizioni  sul  bollo  con  firma autenticata, contenente
l'esplicita  dichiarazione  di  volonta'  di  produrre   le   domande
prescritte   nonche'   l'impegno   ad   effettuare  propri  programmi
informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
1993,  n.  422.  Nel  preavviso deve contestualmente essere contenuta
l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme  riportate
in  bolletta  o  diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i
quali si chiedono le  riduzioni,  con  l'indicazione  delle  relative
utenze.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento il
suddetto preavviso, in regola con le disposizioni  sul  bollo  e  con
firma  autenticata,  puo' essere inviato entro due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   Copia  del  preavviso  deve
essere  inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno
degli organismi competenti all'applicazione  delle  tariffe.  Qualora
successivamente  all'invio  del  preavviso  l'impresa  stipuli, con i
gestori dei servizi per i quali si chiedono le  riduzioni,  contratti
relativi  a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso
stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta,  mediante
plico  raccomandato,  con dichiarazione in regola con le disposizioni
sul bollo con firma  autenticata  all'Ufficio  per  l'editoria  e  la
stampa   del  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  agli  organismi  competenti
all'applicazione  delle  tariffe, unitamente alla esplicita richiesta
di  ottenere  la  riduzione  delle  somme  riportate  in  bolletta  o
diversamente  fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze.
La  comunicazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  deve  essere
inoltrata  agli  organismi  competenti all'applicazione delle tariffe
entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.
  4. Qualora nel corso  dell'anno  l'impresa  intenda  rinunciare  ad
effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra
indicati,  o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione,
l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata  all'Ufficio
per  l'editoria  e  la  stampa  del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  a  ciascuno
dei  gestori  competenti  all'applicazione  delle tariffe dei servizi
interessati, per la cessazione immediata delle  riduzioni  tariffarie
praticate  in  bolletta  o diversamente fatturate. Ove dalla verifica
degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei
requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno  ad  effettuare
programmi   informativi   autoprodotti   non  sia  stato  rispettato,
l'impresa  deve  restituire  le  somme   percepite   agli   organismi
competenti all'applicazione delle tariffe.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si   intende   equivalente   l'espressione   "programmi
informativi    autoprodotti",    contenuta    nell'articolo   7   del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  27  ottobre  1993,  n.  422, a quella "propri programmi
informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,  n.
250.  Per  tali  espressioni  si  intendono  quei  programmi prodotti
utilizzando  anche  segmenti  informativi   acquisiti,   composti   o
integrati  con  il  significativo  lavoro  informativo di una propria
redazione,  tale  da  configurare  la  specifica  identita'  di  ogni
programma.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla    programmazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il  testo  dell'art.  23  (Misure  di  sostegno  della
          radiodiffusione)  della  legge  n. 223/1990 (Disciplina del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente:
             "1. Al comma 2 dell'art. 65 del  testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
              'c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore   dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere comunitario  per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa'.
             2.  Le  regioni,  con  proprio  provvedimento,   possono
          disporre  agevolazioni  a  favore dei concessionari privati
          per la radiodiffusione sonora a  carattere  comunitario  in
          ambito   locale,   in   particolare  con  riferimento  alla
          copertura dei  costi  di  installazione  e  gestione  degli
          impianti.
             3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in
          ambito  locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la
          radiodiffusione televisiva locale di cui all'art.  32,  che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente tribunale  e  che  trasmettano  quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora, programmi informativi autoprodotti  su  avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali, si applicano  i  benefici  di  cui  al  comma  1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni  e
          integrazioni  (comma cosi' sostituito dall'art. 7, comma 1,
          del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422)".
             -   Il   testo   dell'art.  11  (Contributi  ad  imprese
          radiofoniche di  informazione)  comma  1,  della  legge  n.
          67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), successivamente modificato dall'art.  7  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  250,  a  sua  volta modificato
          dall'art.  7, comma 2 del D.L.  27  agosto  1993,  n.  323,
          convertito  con  modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993,
          n. 422, e' il seguente:
             "1. Le imprese di  radiodiffusione  sonora  che  abbiano
          registrato  la  testata radiofonica giornalistica trasmessa
          presso   il   competente   tribunale,    che    trasmettono
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          letterari, per non meno del  25  per  cento  delle  ore  di
          trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
          diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
               a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai servizi di  telecomunicazione  di  qualsiasi  tipo,  ivi
          compresi i sistemi via satellite;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale".
             -  L'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,  e'
          il seguente:
             "Art.  7. - 1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge 6
          agosto 1990,  n.  223,  e'  sostituito  dal  seguente:  'Ai
          concessionari  per  la radiodiffusione televisiva in ambito
          locale,   ovvero   ai   soggetti   autorizzati    per    la
          radiodiffusione  televisiva locale di cui all'art.  32, che
          abbiano  registrato  la  testata   televisiva   presso   il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle ore comprese tra le  07,00  e  le  23,00  per  almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          culturali,  si  applicano  i benefici di cui al primo comma
          dell'art. 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,  cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30  della
          legge  5 agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni e
          integrazioni.
             2. All'art. 11, primo comma,  della  legge  25  febbraio
          1987,  n.  67,  come  sostituito  dall'art. 7 della legge 7
          agosto 1990, n. 250, le parole 'tribunale,  che  effettuino
          da  almeno  tre  anni  servizi informativi' sono sostituite
          dalle seguenti 'tribunale e'.
             3. All'art. 8, primo comma della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  sono  soppresse  le  parole:  "pubblichino notizie da
          almeno tre anni'".
             - Il testo dell'art. 17 (Regolamenti),  comma  1,  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri)  e'  il  seguente: "1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere   emanati   regolamenti   per    disciplinare:    a)
          l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti legislativi; b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;  c)
          le  materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
          di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti  di
          materie  comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione
          ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
          le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)".
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti   amministrativi)   e'   stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
             - Il testo dell'art. 12  della  citata  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
          ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
          qualunque  genere a persone ed enti pubblici e privati sono
          subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
          parte  delle  amministrazioni   procedenti,   nelle   forme
          previste  dai  rispettivi  ordinamenti, dei criteri e delle
          modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
            Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 7 del D.L. 27 agosto  1993,  n.
          323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 7 della legge  7  agosto  1990,  n.
          250,  come  modificato  dall'art.  7,  comma 2, del D.L. 27
          agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' il seguente:
             "1.  Le  imprese  di  radiodiffusione sonora che abbiano
          registrato la testata radiofonica  giornalistica  trasmessa
          presso    il    competente   tribunale,   che   trasmettono
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
          trasmissione comprese tra le ore  7  e  le  ore  20,  hanno
          diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
               a)  alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica, ai canoni di noleggio e  di  abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite;
               b) al rimborso  dell'80  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale".