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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 666

Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-1997
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Testo in vigore dal: 14-1-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
  1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la Centro di produzione
S.p.a., approvata con decreto ministeriale il  21  novembre  1994  ed
avente  ad  oggetto  il  servizio  di  trasmissione radiofonica delle
sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  sono
mantenute  nel  conto  dei  residui  del capitolo 1099 dello stato di
previsione del Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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