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LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
   la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
                      traffico aereo generale)
   1.  L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale  (AAAV-TAG)  e'  trasformata  in  ente  pubblico  economico,
denominato  Ente  nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
   2.  L'Ente  nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato
Ente,  e'  trasformato  in  societa'  per  azioni  due  anni  dopo la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del comunicato relativo al
decreto  di  approvazione  dello  statuto  e comunque non oltre il 30
giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni
della  trasformazione  medesima.  Entro  il  predetto  termine  sara'
verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un
apposito  piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di
dicembre  1996.  Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, i quali
effettuano   anche   la  predetta  verifica.  Lo  schema  di  decreto
interministeriale  per  la  trasformazione  in societa' per azioni e'
inviato  al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni  permanenti,  che  lo  esprimono  nel  termine  di trenta
giorni. ((2))
   3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione esercita la
vigilanza  sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui
al comma 2.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 35, comma 1)
che  "In  deroga  a  quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della
legge  21  dicembre  1996,  n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al
volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000,
previa  verifica  delle  condizioni  della  trasformazione medesima e
acquisito  il  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari. Le
azioni  della  societa' per azioni che derivera' dalla trasformazione
dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, che
esercita  i  diritti  dell'azionista  d'intesa  con  il  Ministro dei
trasporti e della navigazione."