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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 659

Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-01-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1997)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 11-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 23 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  legge
comunitaria  per  il 1994, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio 1994,  relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre 1996;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto-legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo il comma  9  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente comma:
  "9-bis.  La  Banca  d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia
italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli
esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento
dei sistemi stessi.".
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europea (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La  legge 6 febbraio 1996 n. 52 reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria per
          il 1994. L'art. 23 cosi' recita:
             "Art.  23  (Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di
          delega). - 1. L'attuazione  della  direttiva  94/19/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sara'  informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di
          garanzia dei depositi tra  le  condizioni  per  l'esercizio
          dell'attivita' bancaria;
               b)  prevedere  che  i sistemi di garanzia dei depositi
          abbiano natura di diritto privato e che gli oneri  relativi
          al  funzionamento  e  agli interventi ricadano sulle banche
          aderenti;
               c)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  potere   di
          autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare
          provvedimenti  in  materia di funzionamento e di interventi
          dei sistemi, avendo riguardo agli  obiettivi  della  tutela
          dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario;
               d)  individuare,  fra  quelle indicate nell'allegato I
          alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata
          dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo  criteri
          che  abbiano  riguardo alle caratteristiche dei depositi ed
          alla natura del depositante;
               e)  prevedere  il  potere  della  Banca  d'Italia   di
          prescrivere  adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione
          ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la
          portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
               f)  prevedere  che  le  succursali   di   banche   che
          extracomunitarie  aderiscano  ad un sistema di garanzia dei
          depositi italiani  quando  non  usufruiscano  di  copertura
          equivalente nello Stato d'origine".
             -  Il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 reca il testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia.
          Nota all'art. 1:
             - Per il D.Lgs. n. 385 del 1993 vedi nota alle premesse.
          Il testo vigente dell'art. 7, come modificato  dal  decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   7   (Segreto   d'ufficio  e  collaborazione  tra
          autorita'). - 1.   Tutte le notizie, le  informazioni  e  i
          dati  in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche  nei  confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono
          fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini  su
          violazioni sanzionate penalmente.
             2.  I  dipendenti  della  Banca d'Italia, nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno  l'obbligo  di riferire esclusivamente al Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati.
             3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio.
             4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti.
             5.  La  Banca  d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano
          tra loro, anche mediante scambio di informazioni,  al  fine
          di agevolare le rispettive funzioni.
             6. Restano fermi l'art. 18, lettere b) e c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 138 l'art.
          7,  comma  4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n.
          77 e l'art. 9, comma primo periodo, della legge  2  gennaio
          1991, n. 1.
             7.  La  Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
          d'informazioni, con le  autorita'  competenti  negli  altri
          Stati  comunitari,  al  fine  di  agevolare  le  rispettive
          funzioni. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia
          possono    essere   trasmesse   alle   autorita'   italiane
          competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'   dello   Stato
          comunitario che ha fornito le informazioni.
             8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione
          di  reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza,
          la  Banca  d'Italia  puo'  scambiare  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
             9.  La  Banca  d'Italia  puo' scambiare informazioni con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti  di  liquidazione o di fallimento, in Italia o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane    all'estero    o   di   banche   comunitarie   o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi   nell'ambito   della  vigilanza  consolidata.  Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie  lo  scambio  di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 8.
             9-bis.  La  banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza,  a  quelli  esteri informazioni e dati in suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
             10. Le funzioni e  le  facolta'  attribuite  alla  Banca
          d'Italia  dai  commi  7,  8  e  9 sono esercitabili, per le
          proprie competenze, dalla Consob e dall'ISVAP".