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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 647

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

note: Entrata in vigore della legge: 24-12-1996
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante  disposizioni
urgenti   per   i   settori  portuale,  marittimo,  cantieristico  ed
armatoriale, nonche' interventi per  assicurare  taluni  collegamenti
aerei,  e'  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
   2. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992,  n.  409,  19  dicembre
1992,  n.  484,  18  febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21
giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n.  419
e  16  dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia
di lavoro portuale, nonche' dei decreti-legge 12  febbraio  1994,  n.
100,  14  aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994,
n. 508, 21 ottobre 1994, n.   586,  22  dicembre  1994,  n.  696,  21
febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237,
22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n.
535,  2  gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996,
n. 202, 17 giugno 1996, n.  322, e 8 agosto 1996, n. 430.
   3. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n.  559,  26  febbraio
1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
   4.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.
   5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322,  sono
produttive  di  effetti  sino  alla  data  di  entrata  in vigore del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BURLANDO, Ministro dei trasporti  e
                                  della navigazione
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