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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 630

Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 1997, n. 21 (in G.U. 14/02/1997, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
finanziamento  dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al
31  dicembre  1994,  al  fine  di  evitare  gravi ripercussioni sulla
gestione  e  sull'operativita'  delle aziende stesse, nonche' di fare
fronte  alla  maggiore  spesa farmaceutica determinatasi nel corrente
anno rispetto al tetto di spesa stabilito dalla normativa vigente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente
del  Servizio  sanitario  nazionale  a  tutto il 31 dicembre 1994, il
Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo
di  lire  5.000  miliardi,  con onere a totale carico dello Stato. La
regione  Valle  d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo
34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2.  Le  somme  derivanti  dai  mutui di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti
del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per
il  successivo  versamento alle regioni secondo le modalita' indicate
nel presente articolo.
  3.  Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione
dei  debiti  e  dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi
del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore
del  presente  decreto  tutti  gli  atti  ricognitivi  approvati  dai
direttori   generali  e  verificati  dai  collegi  dei  revisori,  il
Ministero  del  tesoro  provvede  ad  erogare  una  quota  in  misura
percentuale   massima   del   50  per  cento  del  proprio  disavanzo
complessivo.
  4.  Alle  regioni  che,  alla  stessa data di cui al comma 3, hanno
inviato  i  dati  relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai
direttori  generali,  ma solo parzialmente verificati dai collegi dei
revisori,  il  Ministero  del tesoro provvede ad erogare una quota in
misura  percentuale  massima  del  30  per  cento  dei soli disavanzi
verificati dai predetti collegi dei revisori.
  5.  Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il  Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle
risorse  finanziarie  rimaste  disponibili  e,  comunque,  in  misura
percentuale non superiore al 20 per cento.
  6.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  somme  spettanti ai sensi del
presente  articolo,  ciascuna  regione  e  tenuta  a  trasmettere  al
Ministero  del  tesoro  apposita  certificazione del presidente della
giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:
    a)   l'ammontare  delle  disponibilita'  liquide  delle  gestioni
sanitarie  risultanti  alla  data  della  ricognizione, riferite agli
esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;
    b)  l'ammontare  dei  crediti,  relativi agli esercizi fino al 31
dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;
    c)  l'ammontare  dei  debiti,  relativi  agli esercizi fino al 31
dicembre  1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi
gli   interessi   passivi   e   le   spese   legali   maturate  anche
successivamente fino alla predetta data della ricognizione;
    d)  l'ammontare  dei  mutui, previsti dalla previgente normativa,
gia autorizzati e non ancora contratti;
    e)  l'ammontare  dei  mutui, previsti dalla previgente normativa,
ancora  da  contrarre,  distinti  per quote a carico dello Stato ed a
carico della regione;
    f)  che  i  mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non
siano  stati  utilizzati  per  il  pagamento dei debiti di pertinenza
dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;
    g)  la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia,
della  Sicilia  e  della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle
spese sanitaria posta a loro carico.
  7.  Nelle  more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di
cui  al  presente  articolo,  il Ministro del tesoro e' autorizzato a
concedere  anticipazioni  in  misura pari al 40 per cento delle somme
effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  8.  Le  somme  rivenenti dai mutui di cui al presente, articolo, in
attesa  dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
  9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1997, N. 21)).
  ((10.  Alla  copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in
lire  700  miliardi  annui  a decorrere dal 1997, si provvede per gli
anni  1997,  1998  e  1999 mediante utilizzo della proiezione per gli
anni  medesimi  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1997,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita')).
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.