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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 629

Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1996.
Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1997, n. 14 (in G.U. 08/02/1997, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1997)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  differire  il
termine  del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro agricolo, in attesa  della  ridefinizione
degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione
della crisi economica in cui lo stesso versa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il termine per il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  dovuti  per  gli operai agricoli impiegati nel secondo
trimestre 1996 e' differito, senza interessi o  altri  oneri,  al  20
gennaio  1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per
l'anno  1996,  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo  1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.