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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1996, n. 621

Regolamento recante modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1996
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 27-12-1996
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene
data attuazione alla  direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che
integra  la direttiva 89/48/CEE, e in particolare l'articolo 1, comma
3, lettera a), e l'articolo 3, comma 1, lettera e);
  Vista la direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994  e
la  direttiva  95/43/CE  della  Commissione  del  20  luglio 1995 che
modificano gli allegati  C  e  D  della  citata  direttiva  92/51/CEE
corrispondenti  agli allegati A e B del citato decreto legislativo n.
319 del 1994;
  Considerato che e' pertanto necessario modificare gli allegati A  e
B  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarli alle
modificazioni apportate dalle citate direttive 94/38/CE e 95/43/CE;
  Ritenuto opportuno provvedere mediante sostituzione degli allegati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 4 luglio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati  A  e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319, sono sostituiti, rispettivamente,  dagli  allegati  A  e  B  del
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 agosto 1996
                                                 Il Presidente: PRODI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             "Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  Il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 319, reca
          disposizioni di attuazione della  direttiva  del  Consiglio
          92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo  sistema  generale  di
          riconoscimento della formazione professionale  che  integra
          la  direttiva  89/48/C/EE.  L'art. 1, comma 3, lettera a) e
          l'art. 3, comma 1, lettera e), cosi' recitano:
             "  Art.  1  (Riconoscimento  del  titolo  di  formazione
          professionale  acquisito  nelle Comunita europee), comma 3,
          lettera a) - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento  se
          includono  l'attestazione che il richiedente ha seguito con
          successo:
               a) un ciclio di studi postsecondari diverso da  quello
          previsto  all'art.  1,  comma 3, del decreto legislativo 27
          gennaio 1992, n. 115,  della  durata  di  almeno  un  anno,
          oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale
          una  delle  condizioni  di  accesso e', di norma, quella di
          aver  portato  a  termine  il  ciclo  di  studi   secondari
          richiesto   per  accedere  all'insegnamento  universitario,
          oppure  uno  dei   cicli   di   formazione   che   figurano
          all'allegato   A   al  presente  decreto.    L'allegato  e'
          modificato ed integrato con decreto  del  Ministro  per  il
          coordinamento  delle  politiche comunitarie da adottarsi ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  al
          fine   di   adeguarlo   alle   modificazioni  eventualmente
          apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE  del  18
          giugno 1992".
             "Art.  3  (Formazioni  professionali  non abilitanti nel
          Paese di  provenienza),  comma  1,  lettera  e).  -  1.  Il
          cittadino  comunitario  puo'  ottenere il riconoscimento ai
          sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la  professione  da
          esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza,
          ad  una  professione il cui esercizio non e' subordinato al
          possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine
          e' necessario che il richiedente, in via alternativa:
              a)-d) (omissis).
               e)  sia  in  possesso  di  una   formazione   indicata
          nell'allegato  B  al  presente  decreto. Si applica, per la
          modifica dell'allegato la disposizione di cui  all'art.  1,
          comma  3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B
          rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera
          a)".
             - La direttiva del Consiglio 92/51/CEE e' pubblicata  in
          G.U.C.E.  n. L 209 del 24 luglio 1992.
             -  La direttiva del Consiglio 89/48/CEE e' pubblicata in
          G.U.C.E.  n. L 19 del 24 gennaio 1982.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  L'allegato  A  del  D.Lgs.  2  maggio  1994,  n. 319,
          contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con
          struttura particolare contemplata  nell'art.  1,  comma  3,
          lettera  a)  e  l'allegato B contiene l'elenco dei corsi di
          formazione professionale con struttura particolare  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera e).