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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 618

Regolamento recante modificazioni alle condizioni generali di oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1996
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n.
64,  recante  approvazione  delle  condizioni  generali  d'oneri  per
l'appalto  del  servizio  di  barbiere  presso  i   Corpi   ed   enti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Alle  condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di
barbiere presso  i  Corpi  ed  enti  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   approvate   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, sono apportate le modifiche di  cui
ai successivi commi.
  2. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   2   (Appaltatore  del  servizio).  -  Il  servizio  di  cui
all'articolo 1  viene  concesso  in  appalto  ad  imprese  che  siano
iscritte all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e che, per
provata capacita' professionale e per notoria dirittura morale, diano
pieno  affidamento  di assolvere il proprio compito e di adempiere ai
sottospecificati  obblighi,  che  sono  inerenti  al  servizio   loro
affidato".
  3. Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Sulla  quota  fissa  per giornata di presenza o sulla tariffa base
stabilita dal Ministero per l'appalto, a seconda del sistema adottato
per la determinazione del corrispettivo all'assuntore, i  concorrenti
presenteranno  la loro offerta di ribasso o di aumento ragguagliata a
un tanto per cento lire".
  4. La lettera a) del secondo comma dell'articolo  4  e'  sostituita
dalla seguente:
   "  a) il contratto ha durata annuale ed e' normalmente rinnovabile
fino a un  massimo  di  quattro  anni,  in  ogni  caso,  valutate  le
condizioni di convenienza e di pubblico interesse di cui all'articolo
6,  comma  2,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito
dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'appalto  assunto
da  una  ditta  individuale  cessa  comunque  entro  il  31  dicembre
dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'eta'  prevista
dalla legge quale limite massimo dell'eta' lavorativa".
  5. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 4 e' aggiunta
la seguente:
   "e-bis)  il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali
il cui titolare raggiunga il limite di eta' lavorativa previsto dalla
legge nel corso dell'anno in cui e' indetta la gara".
  6.  Il  n.  5  del  primo  comma dell'articolo 17 e' sostituito dal
seguente:
   "5) ad assumere un lavorante per ogni gruppo o frazione di  gruppo
di  uomini  di  truppa in forza e presenti al Corpo o all'ente la cui
entita' sara' stabilita dal Ministero ed a  subordinare  l'ammissione
dei singoli lavoranti al gradimento del comandante".
  7. Il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
  "Le  tariffe, limitatamente al servizio reso nella nuova localita',
saranno aumentate del 50 per cento".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  ANDREATTA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 7
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".