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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 615

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 21-12-1996
al: 9-11-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria  1994,  ed
in particolare l'art. 52, recante delega al  Governo  a  recepire  le
direttive del  Consiglio  93/68/CEE  e  93/97/CEE,  che  integrano  e
modificano la  direttiva  89/336/CEE  in  materia  di  compatibilita'
elettromagnetica; 
 Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  476,  recante
disposizioni  di  attuazione  della  citata   direttiva   89/336/CEE,
modificata dalla direttiva 92/31/CEE; 
 Visto il decreto-legge 1  dicembre  1993,  n.  487,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto  la
trasformazione   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico  e  la  riorganizzazione
del Ministero; 
 Riconosciuta l'opportunita' di riordinare, con normativa organica, 
 la materia gia' disciplinata dal  decreto  legislativo  n.  476  del
 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 31 ottobre 1996; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "apparecchi",  tutti  i  dispositivi  elettrici  ed  elettronici
nonche' le apparecchiature,  i  sistemi  e  gli  impianti  contenenti
componenti elettrici o elettronici; 
  b) "disturbi elettromagnetici",  i  fenomeni  elettromagnetici  che
possono   alterare   il   funzionamento   di   un   dispositivo,   di
un'apparecchiatura o di un sistema; 
  c)    "immunita'",    l'idoneita'    di    un    dispositivo,    di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza  di  dis-
turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni; 
  d)   "compatibilita'   elettromagnetica",   l'idoneita'    di    un
dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a  funzionare  nel
proprio  ambiente  elettromagnetico  in  modo   soddisfacente   senza
introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che
si trova in tale ambiente; 
  e) "organismo competente",  ogni  organismo  stabilito  nell'Unione
europea rispondente ai criteri di cui  all'allegato  2,  riconosciuto
capace di rilasciare una relazione tecnica o  un  attestato  per  gli
apparecchi di cui alla lettera a); 
  f) "attestato di esame  CE  del  tipo",  il  documento  in  cui  un
organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato  e'
conforme ai requisiti del presente decreto; 
  g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione  europea
rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a  rilasciare
attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera
l), notificato alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri
Stati membri; 
  h) "laboratorio di prova  accreditato",  il  laboratorio  di  prova
accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre  1996,  n.
614, che esegue le prove prescritte dalle regole  tecniche  comuni  e
dalle regole e norme tecniche europee e nazionali; 
  i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con  la  parola
"terminale", un'apparecchiatura di  telecomunicazioni,  destinata  ad
essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico  o  altro
sistema elettromagnetico ad una rete pubblica  di  telecomunicazioni,
vale a dire: 
   1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni; 
   2) o interfunzionare con una rete pubblica  di  telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente  ad  un  suo  punto
terminale per la trasmissione,  il  trattamento  o  la  ricezione  di
informazioni; 
  l) "apparecchi  radiotrasmittenti",  apparecchiature  radio  i  cui
trasmettitori, ivi  compresi  i  dispositivi  ausiliari,  emettono  o
diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni; 
  m)  "radioamatore",  persona,  debitamente  autorizzata,   che   si
interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza  scopo
di lucro, che  partecipa  al  servizio  di  radiocomunicazione  detto
"d'amatore"   avente   per    oggetto    l'istruzione    individuale,
l'intercomunicazione e gli studi tecnici; 
  n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione
e della produzione di un apparecchio di cui alla  lettera  a)  oppure
chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi  di  cui  alla
stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia
o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio  su
apparecchi costruiti da terzi. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.

    
          Nota all'art. 1: 
            - Il decreto  legislativo  richiamato  nell'articolo  da'
          attuazione alla direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla
          direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE,
          concernente     le     apparecchiature     terminali     di
          telecomunicazioni. Detto decreto e' pubblicato nel presente
          supplemento ordinario.