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LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 06-12-1996
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-12-1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel
settore dei trasporti, e' convertito in legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5
agosto 1996, n. 410.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86,
e 26 aprile 1996, n. 221.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BURLANDO, Ministro dei trasporti  e
                                  della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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