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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1996)
Testo in vigore dal: 19-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
   Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3,
il  quale  prevede  che, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono  emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
   Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995;
   Ritenuto  di  disattendere  il  parere  del  Consiglio di Stato in
taluni  punti  concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere
prevalenti  le  esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e,
nel  secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle
procedure di confisca;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
   Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei
trasporti e della navigazione;

                                EMANA

                      il seguente regolamento:

                               ART. 1

   1.  All'articolo  2  del  D.P.R.  16  dicembre  1992, n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo
2,  comma  8, del codice, per la classificazione amministrativa delle
strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, e' predisposto
dall'Ispettorato   generale   per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale,  sulla  base  degli  elenchi previsti dalla legge 21 aprile
1962,  n.  181,  modificati  ed  aggiornati  secondo i criteri di cui
all'articolo  2,  commi  5,  6  e  7,  del  codice. Le strade statali
costruite  successivamente  all'entrata  in  vigore  del codice, sono
classificate   con   decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  -
Ispettorato  generale  per  la  circolazione e la sicurezza stradale,
secondo i medesimi criteri.
2.   Per  la  classificazione  amministrativa  delle  strade  statali
esistenti,  l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale,   riceve   dall'Azienda  Nazionale  Autonoma  delle  Strade
(A.N.A.S.)  i  dati  necessari,  predispone l'elenco aggiornato delle
strade  statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo
stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8,
del  codice,  entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del   codice.   Gli   enti   suddetti   trasmettono  il  loro  parere
all'Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale
nei  sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica e le strade dallo stesso
individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui
all'articolo  226  del  codice. Le strade gia' comprese negli elenchi
previsti  dalla  legge  21  aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel
decreto  di classificazione amministrativa delle strade statali, sono
classificate tra le strade non statali .
3.  Per  le  strade  statali di nuova costruzione viene rispettata la
procedura   indicata   dal  comma  2;  i  termini  previsti,  ridotti
rispettivamente   ad   un   mese  ed  a  due  mesi,  decorrono  dalla
trasmissione    della    documentazione    da   parte   dell'A.N.A.S.
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Tale  trasmissione  e' effettuata entro un mese dalla definizione del
collaudo  della  strada.  Prima  che siano completate le procedure di
classificazione,  l'A.N.A.S.  puo'  prendere  in  carico  la  strada,
sempreche'  sia  intervenuta  la  definizione  del  collaudo,  previa
classificazione  amministrativa  provvisoria effettuata dal Ministero
dei  lavori  pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5,
6 e 7, del codice";
    b) Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" e' aggiunta la
seguente:  "amministrativa";  le  parole:  "comma  8" sono sostituite
dalle   seguenti:  "comma  5"  e  le  parole:  "trenta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "un mese";
    c)  Ai  commi  5  e  6  dopo  le  parole: "La classificazione" e'
inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";
    d)  Al  comma  8  le  parole:  "all'articolo  2,  comma  8," sono
sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo  13,  comma 5," e dopo le
parole:   "alla   classificazione"   sono   aggiunte   le   seguenti:
"tecnico-funzionale";
    e)  Al  comma  9,  al  secondo periodo, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
    f) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"10.  I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente
regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si
applicano  unicamente a quelle gia' in possesso delle caratteristiche
richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per   nuovo   codice   della  strada  intendesi  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
                                NOTE AL DECRETO
          Nota al titolo:
             -  Le  disposizioni  del  regolamento per l'esecuzione e
          l'attuazione delle disposizioni  del  Codice  della  strada
          (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) sono pubblicate nel supp.
          ord.  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del
          28 dicembre 1992.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
          190  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti  la  disciplina della circolazione stradale) e'
          il seguente:
             "Art. 3. - 1. Entro il termine  di  cui  all'art.  1  il
          Governo,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  adotta  norme  regolamentari   per
          l'esecuzione  e  l'attuazione delle disposizioni del codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1959, n. 420,  e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili,  e  adeguando  le disposizioni regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle  direttive  comunitarie e agli accordi internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione  cui  debbono  attenersi gli enti cui spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di  quanto  gia'  disposto  in  attuazione  dell'art.
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,  introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
             2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i  Ministri
          competenti  per  materia,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con  proprio
          decreto,  norme regolamentari per l'esecuzione l'attuazione
          delle disposizioni del codice della strada che investano la
          loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari  per
          la  riorganizzazione  di  uffici od organi, compresi quelli
          delle aziende od amministrazioni autonome,  dei  rispettivi
          dicasteri,  in funzione delle nuove o diverse competenze ad
          essi  affidate.  Potra'  all'occorrenza   essere   prevista
          l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari
          per l'attuazione del codice della strada.
             3.  I  regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2 dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione  e della semplificazione e snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della  prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
             -  Il  testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreto legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservati   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
                              NOTE AL REGOLAMENTO
          Note all'art. 1:
             - La legge 21 aprile 1962, n. 181, reca: "Modifiche alla
          legge  7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento
          strutturale e la revisione dei ruoli organici  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade (ANAS)".
             - Si riportano i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 del nuovo
          Codice della strada:
             (Omissis).
             "5.  Per  le  esigenze di carattere amministrativo e con
          riferimento  all'uso  e  alle  tipologie  dei  collegamenti
          svolti,  le  strade, come classificate ai sensi del comma 2
          si   distinguono   in   strade   "statali",    "regionali",
          "provinciali"   "comunali",   secondo  le  indicazioni  che
          seguono.  Enti  proprietari   delle   dette   strade   sono
          rispettivamente  lo  Stato,  la  Regione,  la Provincia, il
          Comune. Per le strade destinate esclusivamente al  traffico
          militare e denominante "strade militari", ente proprietario
          e'   considerato   il   Comando   della   Regione  militare
          territoriale.
             6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C
          ed F, si distinguono in:
               A  -  statali  quando:  a)  costituiscono  le   grandi
          direttrici  del  traffico nazionale; b) congiungono la rete
          viabile principale  dello  Stato  con  quelle  degli  Stati
          limitrofi;  c) congiungono tra loro i capoluoghi di Regione
          ovvero  i  capoluoghi  di  Provincia  situati  in   Regioni
          diverse,   ovvero   costituiscono   diretti  ed  importanti
          collegamenti tra strade statali; d)  allacciano  alla  rete
          delle  strade  statali  i porti marittimi, gli aeroporti, i
          centri di particolare importanza industriale,  turistica  e
          climatica;  e) servono traffici interregionali o presentano
          particolare interesse per  l'economia  di  vaste  zone  del
          territorio nazionale.
               B  -  regionali  quando  allacciano  i  capoluoghi  di
          Provincia della stessa Regione tra loro o con il  capoluogo
          di  Regione  ovvero  allacciano i capoluoghi di Provincia o
          Comuni con la rete  statale  se  cio'  sia  particolarmente
          rilevante    per    ragioni   di   carattere   industriale,
          commerciale, agricolo, turistico e climatico.
               C - provinciali  quando  allacciano  al  capoluogo  di
          Provincia  capoluoghi  dei  singoli Comuni della rispettiva
          Provincia o piu'  capoluoghi  di  Comuni  tra  loro  ovvero
          quando   allacciano   alla  rete  stradale  o  regionale  i
          capoluoghi di Comune se cio' sia particolarmente  rilevante
          per   ragioni   di   carattere   industriale,  commerciale,
          agricolo, turistico e climatico.
               D  -  Comunali,  quando  congiungono  il capoluogo del
          comune con le sue frazioni o le frazioni fra  loro,  ovvero
          che  congiungono  il capoluogo con la stazione ferroviaria,
          tranviaria o automobilistica,  con  un  aeroporto  o  porto
          marittimo,  lacuale  o  fluviale,  con interporti o nodi di
          scambio intermodale  o  con  le  localita'  che  sono  sede
          essenziali   di   servizi   interessanti  la  collettivita'
          comunale.    Ai  fini  del  presente  codice,   le   strade
          "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
             7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e E,
          sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei
          centri  abitati,  eccettuati  i  tratti  interni  di strade
          statali, regionali o provinciali  che  attraversano  centri
          abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
             8.   Il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  nel  termine
          indicato   dall'art.   13,   comma    5,    procede    alla
          classificazione  delle strade statali ai sensi del comma 5,
          seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6  e  7,  sentiti  il
          Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, il Consiglio di
          amministrazione  dell'Azienda  nazionale  autonoma  per  le
          strade  statali,  le Regioni interessate, nei casi e con le
          modalita' indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine
          e con gli stessi criteri indicati, procedono,  sentiti  gli
          enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
          sensi  del  comma  5.  Le  strade  cosi'  classificate sono
          iscritte  nell'Archivio  nazionale  delle  strade  previsto
          dall'art. 226".
             -  Il  testo dell'art. 226 del nuovo Codice della strada
          e' il seguente:
             "Art. 226 (Organizzazione degli archivi e  dell'anagrafe
          nazionale).  -  1. Presso il Ministero dei lavori pubblici,
          e'  istituito  l'archivio  nazionale   delle   strade   che
          comprende  tutte  le  strade  distinte  per categorie, come
          indicato nell'art. 2.
             2. Nell'archivio  nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere  indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti  e  allo  stato di percorribilita' anche da parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54,  comma  1,  lettera  n), che eccedono i limiti di massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto di  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8.
             3.  La  raccolta  dei  dati  avviene attraverso gli enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade;   allo    stato    di
          percorribilita'  da  parte  dei  veicoli classificati mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C. che e'
          tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
          relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui  al
          comma 10.
             4.  In  attesa  dell'attivazione dell'archivio nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono  i  limiti  di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli elenchi delle strade non percorribili che annualmente
          sono  pubblicati  a  cura del Ministero dei lavori pubblici
          nella Gazzetta Ufficiale  sulla  base  dei  dati  trasmessi
          dalle   societa'   concessionarie,  per  le  autostrade  in
          concessione; dall'A.N.A.S., per le autostrade e  le  strade
          statali;  dalle  Regioni,  per  la rimanente viabilita'. Il
          regolamento determina i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          formazione,   la   trasmissione,   l'aggiornamento,   e  la
          pubblicazione degli elenchi.
             5.  Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e'
          istituito  l'archivio  nazionale  dei  veicoli contenente i
          dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, punti
          e), f), g), h), i), l), m), n).
             6.  Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere  indicati  dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta  di  circolazione  e del certificato di proprieta', a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.
             7.  L'archivio  e'  completamente   informatizzato;   e'
          popolato  ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
          generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli  organi  addetti
          all'espletamento  dei  servizi  di  Polizia stradale di cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti  a  trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
          di cui al regolamento al C.E.D.  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C.
             8.   Nel   regolamento   sono   specificate  le  sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
             9. Le modalita' di accesso all'archivio  sono  stabilite
          nel regolamento.
             10.  Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C. e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale.
             11.  Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio  della  patente,  nonche'  a  tutti i procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  i  dati relativi alle infrazioni
          commesse  alla  guida  di  un  determinato  veicolo,   agli
          incidenti  che  si siano verificati durante la circolazione
          ed alle sanzioni comminate.
             12.    L'anagrafe     nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dalla Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  dalle
          Prefetture,   dagli  organi  addetti  all'espletamento  dei
          servizi di Polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati  con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento al
          C.E.D.  della Direzione generale della M.C.T.C.
             13.  Nel  regolamento  per  l'esecuzione  delle presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita'  di  impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.