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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 607

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 14-12-1996
al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, articoli 3,  comma  1,  lettera
c), 4 e 5, comma 1; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 4, allegato C; 
  Vista la direttiva 92/45/CEE del  Consiglio  del  16  giugno  1992,
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria  in  materia  di
uccisione di  selvaggina  e  di  commercializzazione  delle  relative
carni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
503, concernente l'attuazione delle direttive 71/118/CEE,  75/431/CEE
e 78/50/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,  e  successive
modifiche; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i  requisiti  sanitari  e  di
polizia sanitaria applicabili  all'uccisione  di  selvaggina  nonche'
alla preparazione e alla commercializzazione delle relative carni. 
  2. Fermi restando i controlli sanitari prescritti per il  commercio
al minuto, il presente regolamento non si applica: 
    a) alla cessione al consumatore o al dettagliante, da  parte  del
cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina uccisa  a  caccia  non
scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola  taglia,
non eviscerata; 
    b) alla cessione di piccole quantita' di carni di  selvaggina  al
consumatore finale; 
    c) al sezionamento e magazzinaggio  di  carni  di  selvaggina  in
spacci per la vendita al minuto o  in  locali  connessi  a  punti  di
vendita in cui le carni sono sezionate  ed  immagazzinate  unicamente
per esservi direttamente vendute al consumatore. 
  3. L'autorita' regionale fissa il numero dei capi e le quantita' di
carni di cui al comma 2, lettere a) e b). 
  4. I requisiti previsti dal  presente  regolamento  in  materia  di
scambi o di importazione non si applicano  ai  trofei,  ne'  ai  capi
interi di selvaggina uccisa trasportati da viaggiatori nel veicolo in
cui viaggiano quando si tratti di una esigua quantita' di  selvaggina
di piccola taglia o di un solo capo intero di grossa  taglia,  sempre
che la carne di tali capi interi non sia destinata al commercio o  ad
una  utilizzazione  a  fini  commerciali  e  fermo  restando  che  la
selvaggina in questione non provenga da un Paese terzo o da una parte
di un Paese terzo dal quale in base ai risultati  dei  controlli  sia
stata evidenziata presenza di residui o  di  contaminanti  ambientali
oppure, per motivi di polizia sanitaria, sia vietato il commercio. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubbica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86  concerne le norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi  comunitari.  L'art. 3, comma 1, lettera c), della
          suddetta legge cosi' recita:
             "1.  Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
          all'ordinamento  comunitario e' assicurato, di norma, dalla
          legge comunitaria annuale, mediante:
              a)-b) (omissis);
               c)   autorizzazione  al  Governo  ad  attuare  in  via
          regolamentare  le  direttive  o le raccomandazioni (CECA) a
          norma dell'art. 4".
             - Gli articoli 4 e 5, comma 1, cosi' recitano:
             "Art.  4  (Attuazione  in via regolamentare). - 1. Nelle
          materie  gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             (Omissis)".
             "Art.  5  (Attuazioni  modificative).  - 1. Fermo quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la  legge  comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             (Omissis)".
             -   La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 17, della
          suddetta legge cosi' recita:
             "Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne le
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          all'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee, legge
          comunitaria  1993.  L'art.  4  della  suddetta  legge cosi'
          recita:
             "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie in via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della
          medesima legge n. 86 del 1989.
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  per l'attuazione delle
          direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato D, sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
          marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3 della
          presente legge".
             - La direttiva 92/45/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. della
          legge n. 268 del 14 settembre 1992.
             - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, concerne l'attuazione
          delle  direttive  (CEE)  numeri  71/118,  75/431,  e  78/50
          relative  a problemi sanitari in materia di scambi di carni
          fresche  di  volatili  da  cortile  nonche' della direttiva
          (CEE)   n.   77/27   relativa  alla  bollitura  dei  grandi
          imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
             -  La  direttiva  71/118/CEE  e'  pubblicata in G.U.C.E.
          della legge n. 65 dell'8 marzo 1971.
             -  La  direttiva  75/431/CEE  e'  pubblicata in G.U.C.E.
          della legge n. 192 del 24 luglio 1975.
             - La direttiva 78/50/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. della
          legge n. 15 del 19 gennaio 1978.
             -   Il   D.Lgs.   18   aprile  1994,  n.  286,  concerne
          l'attuazione   delle   direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE
          concernenti  problemi  sanitari in materia di produzione ed
          immissione sul mercato di carni fresche.
             -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguarda le norme
          per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
          prelievo vanatorio.