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DECRETO-LEGGE 21 novembre 1996, n. 590

Elevazione dell'importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-11-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal: 23-11-1996
al: 31-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visto  l'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
concernente  il  bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 e
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  8  agosto 1996, n. 419, recante
disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  dello Stato e delle
aziende autonome per l'anno finanziario 1996;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di elevare, in
relazione  al  fabbisogno  dell'anno  1996,  il  limite massimo delle
emissioni  di  titoli  pubblici,  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
e'  sostituito  dal  seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di
titoli  pubblici,  in  Italia  e  all'estero,  al  netto di quelli da
rimborsare  e  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire
130.000 miliardi".