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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 583

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18/01/1997, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuto  che  nelle materie della disponibilita' degli emoderivati
salvavita, dell'organizzazione sanitaria, dei finanziamenti di alcune
rilevanti attivita' sanitarie e del funzionamento  delle  commissioni
mediche  periferiche  del  Tesoro,  si  sono  determinate  situazioni
richiedenti  l'adozione  di  misure  legislative   straordinarie   ed
urgenti;
  Ritenuto, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo
8,  comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente alle
aziende farmaceutiche di  adeguare  nell'arco  di  un  quinquennio  i
prezzi  dei  medicinali  ai  prezzi medi comunitari, ha provocato una
consistente  rarefazione  nel  mercato  italiano  degli   emoderivati
salvavita; che a contrastare tale fenomeno e' risultato insufficiente
l'anticipazione  dell'adeguamento  al  1  gennaio  1997, prevista dal
decreto-legge 13 settembre  1996,  n.  478;  che,  pertanto,  occorre
ulteriormente   anticipare,   per  gli  anzidetti  farmaci,  la  data
dell'adeguamento al 1 dicembre 1996;
  Ritenuto, altresi', che il finanziamento dei  contratti  collettivi
di   lavoro   della   dirigenza   medico-veterinaria   e   dei  ruoli
professionali  tecnico,  sanitario  e  amministrativo  del   Servizio
sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997, richiede uno
stanziamento aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale che
assume  carattere  di  atto necessitato; che tale esigenza ha assunto
carattere di effettiva concretezza a partire  dall'8  novembre  1996,
avendo   il   Consiglio  dei  Ministri  sotto  tale  data  deliberato
l'autorizzazione a sottoscrivere i contratti suddetti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio  e della programmazione economica, della pubblica istruzione
e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Emoderivati salvavita
  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8,  comma  12,  della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria
dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore  alla  data  del  15
novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996.