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DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1996, n. 581

Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1997)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 19-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  e,  in  particolare,  gli
articoli 1, 3, 16, e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  n.  93/83/CEE  del Consiglio del 27 settembre
1993, concernente il coordinamento di  alcune  norme  in  materia  di
diritto  d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  di  grazia  e  giustizia, del tesoro e per i beni
culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  16.  -  1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno  dei  mezzi  di  diffusione  a  distanza,  quali  il
telegrafo,  il  telefono,  la  radio,  la  televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e  la
ritrasmissione via cavo.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art 10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994.  Gli  articoli  1,  3 e 16 della suddetta legge cosi'
          recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi,  tra  i  principi  e i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti".
             "Art.  3  (Criteri  e  principi direttivi generali della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
               a)  le   amministrazioni   interessate   provvederanno
          all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie
          strutture amministrative;
               b) per evitare disarmonie con  le  discipline  vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
               c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento milioni e dell'arresto fino a  tre  anni,  saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui le infrazioni ledono o espongono a  pericolo  interessi
          generali   dell'ordinamento  interno  del  tipo  di  quelli
          tutelati dagli articoli 34 e 35  della  legge  24  novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni  che
          espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate  nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce.   In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
          per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
               d)  eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,  n.
          362;
               e)   sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la
          disciplina  comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni   o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione delle direttive da attuare sia posto a  carico
          dei soggetti interessati;
               f)   all'attuazione   di   direttive   che  modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta ampliamento della materia regolata, apportando  le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
               g)  i  decreti  legislativi   potranno   disporre   la
          delegificazione  della disciplina di materie non coperte da
          riserva assoluta di legge, le quali siano  suscettibili  di
          modifiche  non  attinenti  ai  principi  informatori  delle
          direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando,
          ai  fini  delle  suddette  modifiche,   l'esercizio   della
          potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle
          autorita' competenti;
               h)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
             "Art. 16 (Diritto  d'autore  e  diritti  connessi  nella
          radiodiffusione  via  satellite  e ritrasmissione via cavo:
          criteri di  delega).  -  1.  L'attuazione  della  direttiva
          93/83/zCEE   del  Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)   sara'   disciplinato   l'esercizio   del  diritto
          esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto  la
          comunicazione  al  pubblico  via satellite o via cavo delle
          opere protette;
               b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi
          di comunicazione al pubblico via  satellite  la  protezione
          prevista  dalla  legge  22  aprile 1941, n. 633, ai diritti
          degli  artisti  interpreti  ed   esecutori,   nonche'   dei
          produttori    di    fonogrammi   e   degli   organismi   di
          radiodiffusione;
               c) saranno emanate disposizioni che prevedano un  equo
          compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che
          abbiano   svolto   le   loro   interpretazioni   in   opere
          cinematografiche e audiovisive  per  l'utilizzazione  delle
          stesse  nelle  emittenti  televisive  che  trasmettono  via
          etere, via cavo e via satellite;
               d)  l'equo  compenso  di  cui  alla  lettera   c)   e'
          riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche
          e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti
          esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle
          emittenti  televisive che trasmettono via etere, via cavo e
          via satellite;
               e) dovranno essere  introdotte  disposizioni  tese  ad
          assicurare  che  il  diritto dell'autore e dei titolari dei
          diritti connessi di autorizzare un  cablodistributore  alla
          ritrasmissione  via  cavo sia esercitato esclusivamente per
          il tramite di una societa' di gestione collettiva. Da  tali
          disposizioni    saranno    esonerati   gli   organismi   di
          radiodiffusione per le proprie emissioni;
               f) dovranno essere previste  disposizioni  transitorie
          in conformita' dell'art. 7 della direttiva 93/83/CEE.
             - La direttiva 93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 248
          del 6 ottobre 1993.
             -   La  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  concerne  la
          protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
          al suo esercizio.
             - La legge 6 agosto 1990, n. 223, riguarda la disciplina
          del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
             - La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca norme  a  favore
          delle  imprese  fonografiche e compensi per le riproduzioni
          private senza scopo di lucro.
             - Il D.Lgs. 16 novembre  1994,  n.  685,  cosi'  recita:
          "Attuazione   della  direttiva  92/100/CEE  concernente  il
          diritto di  noleggio,  il  diritto  di  prestito  e  taluni
          diritti   connessi   al  diritto  d'autore  in  materia  di
          proprieta' intellettuale".